Sentenza 26 gennaio 2010
Massime • 1
La condizione di affidamento in custodia del minore, richiesta ai fini della procedibilità d'ufficio del reato di atti sessuali con minorenne, può consistere anche in un affidamento temporaneo od occasionale. (Fattispecie di atti sessuali con minorenne, autorizzata dalla madre ad uscire di casa in auto insieme all'imputato, amico di famiglia, posti in essere in tali frangenti temporali).
Commentario • 1
- 1. Il consenso del minore a rapporti sessuali scrimina il reato? (Cass.24342/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 ottobre 2018
In tema di rapporti sessuali consenzienti, il consenso rileva solo per minori di età maggiore di 14 anni. Se fra minorenne e maggiorenne c'è un rapporto qualificato (ascendente, il genitore anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza) il consnso rileva solo ai 16 anni in su. L'attenuante specifica per rapporti sessuali con minorenni concerne la "minore lesività del fatto in concreto" rapportata al bene giuridico tutelato. A tal fine, assumono particolare importanza: la qualità dell'atto compiuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2010, n. 16461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16461 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 26/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 161
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 42895/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.S. N. il (OMISSIS);
avverso la SENTENZA N. 3449/2008 CORTE APPELLO di ROMA del 26/05/2009;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI MARIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv.to Daniele VILLA che ha concluso;
"Voglia l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione rigettare i ricorsi proposti dai difensori dell'imputato e confermare la sentenza n. 3996/09 reg. sent. emessa dalla Corte di Appello di Roma, sezione 3^ penale in data 26 maggio 2009 nel procedimento penale n. 23621/04 rgr n. 3449/08 RG app.. Si chiede altresì che l'imputato venga condannato alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese della parte civile, delle spese di costituzione ed difesa del presente grado di giudizio, come da nota in calce".
Uditi i difensori avvocato Del Balzo Urbano e Gianzi Giuseppe Antonio che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 26 maggio 2009 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata Tribunale di Roma il 19 dicembre 2007 che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.S. per difetto di querela, accogliendo l'appello del P.M., dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 609 quater c.p., nn. 1 e 2 perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, approfittando di tutte le visite compiute dalla minore C.C. con i propri familiari dalla (OMISSIS) per le vacanze natalizie, pasquali ed estive, dopo aver creato le occasioni per rimanere solo con lei affidatagli in custodia dalla madre Ca.Ma. in virtù della reciproca conoscenza trentennale e del solido legale affettivo fra le rispettive famiglie, compiva in macchina, nel garage e per le scale della sua abitazione, ovvero al mare e in qualunque altro luogo si trovasse con C. in assenza di altri, atti sessuali, (per fatti verificatisi in (OMISSIS) e,
concesse al R. le attenuanti generiche, condannava l'imputato alla pena di quattro anni di reclusione.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con due distinti atti sottoscritti da due diversi difensori chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
Il 9 gennaio 2010 la parte civile ha presentato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di entrambi gli atti di impugnazione i difensori del R. lamentano la violazione di legge e la contraddittorietà a manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.609 quater c.p., n. 2 inerente l'affidamento in custodia della minore all'imputato.
Rileva specificamente la difesa, nel ricorso sottoscritto dall'avvocato Del Balzo, che nelle memorie depositate avverso l'appello della Procura, aveva sottolineato la discrepanza tra quanto sostenuto dalla minore nella prima denuncia del 20 novembre 2001, (quella archiviata per difetto di querela), e in quella del 12 maggio 2004, quando era venuta a conoscenza della motivazione della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato improcedibile l'azione penale per difetto di querela.
Rileva in proposito il ricorrente che la parte lesa, nella prima denuncia, non aveva riferito dell'episodio verificatosi in occasione della gita al mare nella macchina dell'imputato dallo stabilimento al bar ed in proposito era inadeguata la motivazione della Corte di merito che aveva ritenuto superabile l'eccezione con riferimento alle giustificazioni fornite dalla minore.
Tali giustificazioni si riferivano invece ad un episodio precedente, quello che avrebbe maggiormente scioccata la minore, mentre era in acqua con l'imputato e si era rifugiata tra le braccia del patrigno, episodio che non era stato compreso tra quelli di cui alla condanna per l'assenza dell'aggravante dell' affidamento.
Inoltre, nella prima denuncia, i fatti erano stati indicati come cessati nel 1999 e nella seconda nel 2000.
Per quel che attiene all'episodio che si sarebbe verificato nella vettura dell'imputato, nel corso del tragitto stabilimento-bar, non segnalato nella prima denuncia, il ricorrente deduce che comunque non poteva ritenersi sussistente neppure l'affidamento occasionale e temporaneo, in quanto la madre non aveva mai perso il controllo della figlia che viaggiava nella macchina attigua alla sua;
entrambe le vetture, quella dell'imputato sulla quale era la minore, e l'altra, con a bordo la madre della stessa, si stavano recando dallo stabilimento balneare al bar ed il tragitto era eccezionalmente breve.
Doveva comunque rilevarsi che la minore era stata estremamente imprecisa anche nel ricordare il numero degli episodi che si sarebbero verificati nel 1998 quando era uscita con il motorino dell'imputato.
Per quel che attiene ai fatti che si sarebbero verificati nel 1999 la minore non aveva neppure specificato quale sarebbe stata la condotta illecita tenuta dall'imputato mentre la Corte Territoriale, in contrasto con quanto affermato dal primo giudice, aveva ritenuto sussistente anche l'episodio del 1999, travisando quindi la prova. In conclusione, rileva la difesa, per quel che attiene agli episodi che si sarebbero verificati nel 1997 che non vi era stato affidamento della minore all'imputato e per quel che attiene agli episodi verificatisi quando la parte lesa andava in motorino con l'imputato non vi era stato neppure un affidamento temporaneo in quanto la minore era sempre sotto il controllo della madre e della moglie del R., sicché si era trattato, come aveva rilevato correttamente il Tribunale di incontri furtivi che avvenivano per brevissimo tempo, allorché l'imputato riusciva, con un pretesto, a rimanere solo con la ragazzata non vi era alcun affidamento da parte della madre. Secondo la difesa, non essendoci l'aggravante dell'affidamento, correttamente il primo giudice aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela. In ordine ai motivi dei due atti unitariamente considerati il Collegio rileva che la Corte di merito ha precisato, in ordine alla procedibilità di ufficio, che tutti gli episodi di abuso sessuale, (escluso uno avvenuto al mare di (OMISSIS)), si erano verificati quando l'imputato chiedeva alla madre della persona offesa il permesso di portare C. con se a fare un giro nella sua automobile o in motorino, così che la madre della minore potesse parlare liberamente con la moglie dell'imputato, permessi concessi in quanto la Ca. si fidava ciecamente dell'imputato, suo amico di vecchia data.
In particolare l'affidamento sussisteva quando la minore viaggiava all'interno della vettura con l'imputato e quando andava in giro con il motorino dell'imputato, non essendo pensabile che il tragitto fosse costantemente controllato dalla madre della minore. Per quel che attiene ai rilievi circa il fatto che la madre della minore guardava la figlia dalla finestra la Corte di merito ha adeguatamente motivato rilevando che durante il tragitto in cui la minore e l'imputato andavano in garage a parcheggiare il motorino, la persona offesa usciva dalla vigilanza della madre rimanendo sotto quella esclusiva dell'imputato il quale, proprio nel garage, abusava di lei. Analogamente, nell'episodio dell'estate del (OMISSIS), al ritorno da uno dei giri in motorino l'imputato, invece di prendere l'ascensore, aveva condotto la minore nelle scale che portavano dal garage alla sua abitazione ed in tale luogo, sicuramente fuori dalla sfera di sorveglianza della madre, aveva commesso il più grave degli abusi.
Vi era stato quindi un chiaro affidamento della minore in custodia all'imputato da parte della madre che lo riteneva quasi un parente ed aveva fiducia in lui.
La motivazione della Corte Territoriale è quindi conforme al consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 30 settembre 2002, n. 38057, rv 223789) secondo cui " in tema di violenza sessuale, la fattispecie che fonda la procedibilità di ufficio secondo l'ultima parte della norma di cui all'art. 609 septies cod. pen., comma 4, n. 2 è integrata da qualunque rapporto fiduciario di affidamento del minore infrasedicenne per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, anche quando si tratti di un affidamento temporaneo od occasionale.
Per quel che attiene alle discrasie tra la prima e la seconda denuncia della minore la Corte di merito ha adeguatamente motivato ritenendo fosse verosimile che la minore, come dalla stessa specificato, all'atto della prima denuncia della sua vita era emozionata ed aveva narrato le prime cose che le venivano in mente, sicché tale discrasia, non era idonea ad inficiare la veridicità della seconda denuncia e comunque l'episodio avvenuto al mare alla presenza del padrino della minore, per cui era stato escluso l'affidamento era successivo ad una serie di episodi denunciati dalla parte lesa, fin dalla prima denuncia, in cui l'imputato era rimasto solo con la minore.
Alla luce dell'adeguata motivazione della Corte Territoriale i motivi si traducono in una ingiustificata richiesta di rivalutazione di circostanze di fatto sottratta al sindacato di questa Corte. Trova quindi applicazione il principio affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi per tutte Cass. pen. sez. 6^ sent. 3 ottobre 2006, n. 36546, rv 235510, Bruzzese)" in tema di motivi di ricorso per cassazione, pur dopo la novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006 non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie dal momento che il sindacato della Corte di Cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità". Con il secondo motivo dell'atto di impugnazione sottoscritto dall'avvocato Gianzi il difensore rileva che il primo giudice, sulla base delle dichiarazioni della parte lesa, aveva ritenuto che la condotta delittuosa era cessata nel 1998 mentre, inopinatamente, la Corte di merito aveva ritenuto che la condotta fosse cessata soltanto nel 1999, facendovi rientrare un episodio che si sarebbe verificato in tale anno.
In ordine a tale contestazione l'avvocato Gianzi lamenta la violazione dell'art. 522 c.p.p. in quanto l'episodio del 1999 non sarebbe stato contestato all'imputato se non genericamente. Rileva il Collegio che anche la seconda censura del ricorso sottoscritto dal difensore G. è infondata.
In primo luogo la contestazione risulta dal capo di imputazione che si riferisce ad abusi sessuali che si sarebbero verificati fino al 1999.
In proposito, secondo quanto ha precisato questa Corte, (vedi per tutte Cass. pen. sez. 6^ sent. 5 maggio 2004, n. 21094), "la contestazione del fatto non deve essere ricercata soltanto nel capo d'imputazione ma deve essere vista con riferimento ad ogni altra integrazione dell'addebito che venga fatta nel corso del giudizio e sulla quale l'imputato sia stato posto in grado di opporre le proprie deduzioni" e nel caso in esame, come risulta dalla sentenza di appello, nelle querele in atti era descritto il fatto verificatosi nel 1999 e la parte lesa era stata a lungo contro esaminata dal difensore dell'imputato in ordine a tale episodio (pag. 22 e 23 dell'esame della parte offesa).
Non vi è quindi stata alcuna lesione del diritto dell'imputato ai sensi dell'art. 522 c.p.p.. Va quindi respinto il secondo motivo dell'impugnazione sottoscritta dall'avvocato Gianzi.
Con il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avvocato del Del Balzo e con il terzo sottoscritto dall'avvocato Gianzi i difensori rilevano che dalla deposizione della minore, la quale si era limitata a dichiarare che l'imputato non aveva continuato ma "aveva smesso lì" al suo rifiuto non era dato di comprendere quale fosse stato il comportamento penalmente rilevante posto in essere dall'imputato nell'agosto del 1999, prima che egli avesse desistito a seguito del rifiuto della minore.
La minore non aveva infatti specificato quale sarebbe stata la condotta illecita tenuta dall'imputato e la Corte Territoriale, in contrasto con quanto affermato dal primo giudice, aveva ritenuto sussistente anche l'episodio del 1999 travisando la prova. Rileva il Collegio che anche la seconda censura del ricorso sottoscritto dall'avvocato Del Balzo e la terza del ricorso sottoscritto dall'avvocato Gianzi sono infondati. Per quel che attiene alla contestazione specifica dei fatti verificatisi nel 1999 la Corte di merito ha infatti rilevato (v. pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata) che la minore aveva descritto tutti gli episodi, ad esclusione di quello verificatosi nel 1998, sempre con le stesse modalità, (introduzione delle mani da parte dell'imputato nelle mutandine della parte offesa e toccamento del sesso di quest'ultima).
La Corte di merito ha, del resto, ritenuto sussistente anche l'episodio del 1999 sulla base delle dichiarazioni della parte lesa la quale aveva detto che l'ultimo abuso si era verificato nel 1999 quanto C. era in macchina con l'imputato, episodio al quale la minore si era ribellata ed al quale l'imputato aveva posto fine. La Corte di merito, ha, del resto, tenuto conto dell'interruzione della condotta delittuosa a seguito del diniego della parte lesa rilevando di aver contenuto in misura ridotta (tre mesi) rispetto a quella ritenuta per gli altri reati in continuazione, l'aumento di pena derivante dalla continuazione di tale episodio con quello più grave posto alla base del calcolo.
Vanno quindi respinti il secondo motivo del ricorso sottoscritto dal Del Balzo ed il terzo motivo del ricorso sottoscritto dal difensore Gianzi.
Con il terzo motivo il difensore del ricorrente avvocato Del Balzo lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, in quanto la Corte di merito non aveva tenuto conto delle discrasie nel narrato della stessa. Rileva il Collegio che anche il terzo motivo dell'atto sottoscritto dal Del Balzo è infondato.
Per quel che attiene alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa trova infatti applicazione il principio affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 4^ sent. 21 giugno 2005, n. 30422, rv 232018), secondo cui "ai fini della formazione del libero convincimento del giudice ben può tenersi conto delle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova sulla quale può essere, anche esclusivamente, fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. E ciò vale, in particolare, proprio in tema di reati sessuali, l'accertamento dei quali passa, nella maggior parte dei casi, attraverso la necessaria valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità dall'esterno all'una o all'altra tesi".
Nel caso in esame la Corte di merito ha rilevato che la minore era pienamente attendibile per le sue qualità soggettive di adolescente senza particolari problemi psicologici o di adattamento alla realtà, per l'esistenza di elementi di riscontro e per la mancanza di elementi di prova idonei ad inficiare la predetta conclusione, stante l'assenza di sostanziali contraddizioni, al di là di marginali imprecisioni dovute sia alla lontananza nel tempo degli episodi,che alla giovanissima età della vittima all'epoca dei fatti. Ha inoltre ritenuto inverosimile l'ipotesi del mendacio escludendo che una ragazza, dell'età e della maturità della parte lesa, potesse arrivare ad accusare di un reato tanto grave un caro amico della madre, rischiando di coinvolgere se e la sua famiglia a ritorsioni di ogni tipo, compresa l'accusa di calunnia. La Corte di merito ha comunque rilevato che, pur non essendo necessari riscontri esterni al narrato della parte lesa, nel caso in esame le dichiarazioni della minore avevano trovato riscontro in quelle della madre della stessa, sia in relazione agli episodi di enuresi notturna della minore per tutto il periodo degli abusi, sia in relazione al racconto del drammatico incontro della madre della minore con l'imputato, nel corso del quale il R., a fronte delle rimostranze ed invettive della donna, per aver egli molestato le sue figlie e rovinato la loro amicizia, non aveva negato i fatti e si era disperato dicendole di non sapere cosa gli fosse successo. Va aggiunto che secondo quanto ha precisato la Corte di merito, la deposizione della parte offesa aveva trovato riscontro anche nelle dichiarazioni della sorella della stessa, la quale aveva affermato di aver subito abusi analoghi a quelli denunciati dalla sorella, da quando aveva circa quattro cinque anni e che gli stessi erano durati fino all'età di sedici anni, nelle dichiarazioni de relato del ragazzo della minore e di quelle del patrigno della minore, tra le braccia del quale C. si era rifugiata nel corso di uno dei primi episodi verificatosi a mare, (in ordine al quale era stato escluso l'affidamento e quindi la procedibilità di ufficio), ma che era comunque significativo in ordine alla valutazione dell'attendibilità della parte lesa.
Alla luce della congrua, analitica ed esaustiva motivazione della Corte Territoriale trova applicazione il principio affermato da questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 22 gennaio 2008, n. 8382, rv 239342) secondo cui "in tema di prove la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e che non può essere rivalutata in sede di legittimità a meno che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni", contraddizioni e discrasie che nel caso in esame non si ravvisano.
Va quindi respinto il terzo motivo dell'impugnazione proposta dal difensore Del Balzo.
Con il quarto motivo dell'atto sottoscritto dal difensore Del Balzo l'imputato lamenta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della minore gravita, fondata soltanto sulla durata nel tempo degli episodi, in quanto la Corte Territoriale non aveva considerato che si era trattato di sporadici e brevi episodi.
Anche il quarto motivo del ricorso è infondato.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 3 ottobre 2006, n. 38112, rv 235031) "in tema di reati sessuali commessi in danno di persona minore di età la circostanza attenuante prevista dal comma quarto dell'art. 609 quater c.p., riproduttiva di quella prevista dal precedente art. 609 bis c.p., comma 3 si fonda sulla minore gravità del fatto comportante una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore ed è oggetto di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonché degli elementi indicati nell'art. 133 c.p.". Nel caso in esame la Corte di Merito, con adeguata motivazione, conforme all'indicato principio di diritto, ha concluso che doveva escludersi l'attenuante richiesta in quanto la condotta dell'imputato aveva avuto inizio quando la minore aveva sette anni ed era terminata quando ne aveva sedici, protraendosi quindi per ben nove anni, sia pure limitatamente al periodo estivo, quando la ragazza veniva per le vacanze dalla (OMISSIS).
Era quindi evidente la considerevole entità della lesione del bene giuridico protetto, costituito dal diritto del minore ad un corretto sviluppo della propria personalità sessuale, sottoposto a violenza psicologica per quasi un decennio ed impossibilitato a svilupparsi serenamente ed in modo graduale secondo le proprie libere inclinazioni.
Ha in proposito rilevato la Corte di merito che le motivazioni della ritardata denuncia della minore aggravavano questa conclusione, in quanto la ragazza aveva tardato a riferire quello che le stava accadendo, condizionata dalla fragilità della madre e dagli stretti rapporti di amicizia esistenti tra quest'ultima e l'imputato e tra le due famiglie, per paura delle conseguenze che si sarebbero potute verificare.
Inoltre il lungo lasso di tempo provava anche l'intensità del dolo dell'imputato che si era protratto, per quanto estrinsecandosi solo d'estate da un anno all'altro, senza che il tempo lo inducesse dal desistere dal comportamento tenuto nei confronti della giovane figlia di una delle sue più care amiche.
La Corte di merito ha infine rilevato, nel valutare la gravita dei fatti, che l'imputato in tutti gli episodi non aveva agito d'impulso ma con premeditazione e che anche gli atti compiuti erano di natura invasiva.
Alla luce dell'adeguata, concreta ed esaustiva della Corte Territoriale in ordine al diniego delle attenuanti generiche va respinto anche il quarto motivo di ricorso dell'avvocato Del Balzo. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione, alla parte civile, delle spese e competenze di questo grado di giudizio che vanno liquidati nella misura ritenuta congrua di complessive Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, alla parte civile, delle spese e competenze di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010