Sentenza 15 novembre 2005
Massime • 1
La previsione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003 ha abrogato solo parzialmente i reati di illecita intermediazione nella fornitura di manodopera e di appalto di mere prestazioni di lavoro, già puniti dall'art. 37 della legge n. 274 del 1949 e dall'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, limitando la liceità alla somministrazione di lavoro in casi tassativi da parte di agenzie private abilitate e mantenendo invece l'illiceità penale della intermediazione abusiva da parte di soggetti privati non autorizzati. Di conseguenza, anche i fatti di intermediazione non autorizzata nella fornitura di manodopera commessi prima dell'entrata in vigore della vigente disciplina conservano rilievo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2005, n. 12430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12430 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 07/12/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 1237
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 5690/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE OS, nata il [...];
avverso l'ordinanza DEL Tribunale di Torino S.D. Ciriè del 19 luglio 2004;
sentita la relazione fatta dal Consigliere;
letta la requisitoria: rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 19 luglio 2004, il Tribunale di Torino s.d. Ciriè, quale Giudice della esecuzione, ha respinto la istanza di TI OS intesa ad ottenere la revoca delle sentenze emesse nei suoi confronti dallo stesso Tribunale (del 28 settembre 2000 e del 23 luglio 2001) per sopravvenuta abrogazione dei reati in relazione ai quali era stata condannata (L. n. 1369 del 1960, art. 1, L. n. 264 del 1949, art. 27); a sostegno della conclusione, il Giudice ha evidenziato una continuità normativa tra la pregressa disciplina e la vigente introdotta dal D.Lgs. n. 276 del 2003. Per l'annullamento della ordinanza, la condannata ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge;
lamenta sostanzialmente che il Tribunale abbia posto in essere il confronto tra gli elementi costitutivi delle fattispecie abrogate e quelli integrativi delle nuove ipotesi di reato in riferimento alla astratta formulazione legislativa e non ai fatti contestati e ritenuti in sentenza. La censura non merita accoglimento.
L'art. 85 del D.Lgs. n. 276 del 2003 (attuazione delle deleghe di cui alla L. n. 30 del 2003 ed riforma Biagi) ha abrogato l'intera L. n. 1369 del 1960, la L. n. 264 del 1949, art. 27, oltre che i primi undici articoli della L. n. 196 del 1997 e tutte le disposizioni incompatibili con il ricordato Decreto Legislativo introducendo una nuova regolamentazione in materia occupazione e di mercato del lavoro.
Di fronte alla novazione legislativa, si deve verificare se, per i reati in esame commessi prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, ricorra una ipotesi di abrogatio legis ovvero un fenomeno di successioni nel tempo di norme penali regolato dall'art. 2 c.p.. Per risolvere il problema, secondo l'insegnamento delle
Sezioni Unite (sentenze n. 27/2000, n. 35/2001, n. 33539/2001, n. 25887/2003), non è sicuramente sufficiente l'uso di una espressa formulazione abrogativa rispetto a preesistenti fattispecie incriminatici perché può ritenersi realizzata una vera abolizione del reato solo se il Legislatore sia pervenuto ad una valutazione di totale inoffensività della condotta originariamente punita. La comparazione - contrariamente a quanto sostiene il ricorrente - deve essere condotta con riferimento agli elementi strutturali del contenuto normativo delle fattispecie tipiche per verificare se il fatto storico, nel suo nucleo essenziale, possa essere riconducibile sia alla abrogata sia alla vigente previsione.
In base a tale comparazione, si deve concludere che i fatti di illecita mediazione nella fornitura di manodopera e di appalto di mere prestazioni di lavoro, già puniti dall'art. 27 L. n. 264 del 1949 e dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, sono solo parzialmente abrogati dalle previsioni di cui alla D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18. In sunto, si può rilevare come il nuovo Legislatore non abbia previsto una totale liceità della somministrazione del lavoro, ma abbia ammesso il contratto in esame, con forme più ampie riguardo al passato, nel rispetto di specifiche e cogenti condizioni (carenti nel caso concreto) tendenti ad assicurare la serietà della operazione ed a garantire il lavoratore. Solo alcuni fatti puniti dalla L. n. 1368 del 1960 non costituiscono più reato e, precisamente, la somministrazione di lavoro da parte di agenzie private abilitate e nelle ipotesi consentite;
per i residui casi, che rientrano nello ambito della nuova fattispecie di reato, sussiste un nesso di continuità normativa tra il precetto previgente e l'attuale. L'appalto di mere prestazioni lavorative, per cui la ricorrente è stata condannata, in quanto non conforme alle previsioni dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003, deve essere considerato somministrazione di lavoro fuori dai casi consentiti.
Inoltre, si ricorda che il monopolio pubblico del collocamento era già stato parzialmente superato dalla L. n. 196 del 1997 e dal D.Lgs. n. 469 del 1997; la recente riforma, lungi dallo introdurre una totale deregolamentazione nel settore della intermediazione del lavoro, ha avuto cura di determinarne le condizioni di liceità continuando a sanzionare penalmente l'intermediazione abusiva e non autorizzata (art. 18); si configura, pertanto, una abrogatio sine abolitione per i fatti (tali sono quelli in esame) di intermediazione commessi da soggetti privati non formalmente autorizzati che conservano rilevanza penale anche con la nuova legge. Di conseguenza, si deve concludere che le condotte poste in essere dalla ricorrente al di fuori delle regole introdotte dal D.Lgs. n. 276 del 2003 costituiscono reato sia per l'abrogata disciplina sia per l'attuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2006