Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 4789
CASS
Sentenza 28 novembre 1997

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Il ricorso "per saltum" ex art. 311, comma secondo, cod. proc. pen. avverso i provvedimenti restrittivi della libertà è possibile solo per violazione di legge. Pertanto, con riferimento alla motivazione, il ricorso è consentito solo quando la stessa manchi, poiché il relativo obbligo è imposto a pena di nullità dagli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, cod. proc. pen., concretizzandosi tale mancanza non solo quando la motivazione sia graficamente assente ma anche quando essa sia del tutto apparente in quanto il giudice indichi in modo del tutto generico le fonti dalle quali ha inteso trarre gli indizi di colpevolezza, ovvero si richiami in modo indeterminato al tipo di prova acquisita o, ancora, accenni solo vagamente agli elementi di discolpa dell'interessato apoditticamente ritenendoli superati da quelli a suo carico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 4789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4789
    Data del deposito : 28 novembre 1997

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