Sentenza 28 novembre 1997
Massime • 1
Il ricorso "per saltum" ex art. 311, comma secondo, cod. proc. pen. avverso i provvedimenti restrittivi della libertà è possibile solo per violazione di legge. Pertanto, con riferimento alla motivazione, il ricorso è consentito solo quando la stessa manchi, poiché il relativo obbligo è imposto a pena di nullità dagli artt. 125, comma 3, e 292, comma 2, cod. proc. pen., concretizzandosi tale mancanza non solo quando la motivazione sia graficamente assente ma anche quando essa sia del tutto apparente in quanto il giudice indichi in modo del tutto generico le fonti dalle quali ha inteso trarre gli indizi di colpevolezza, ovvero si richiami in modo indeterminato al tipo di prova acquisita o, ancora, accenni solo vagamente agli elementi di discolpa dell'interessato apoditticamente ritenendoli superati da quelli a suo carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/1997, n. 4789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4789 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1997 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 28/11/1997
Dott. Orieste Ciampa Consigliere SENTENZA
Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 4789
Dott. Sergio Di Amato Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N. 27562/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TO EO,
avverso l'ordinanza emessa il 17 marzo 1997 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Sergio Di Amato;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Favalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di TO EO, Avv. Mario Luciano Brancato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe richiamata il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di TO EO, indagato per i reati di omicidio, di detenzione e porto illegale di armi da fuoco e di associazione di tipo mafioso. In particolare, il g.i.p. ha ricostruito sulla base delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia (Alfio GIUFFRIDA e Martino TESTA), ritenute in relazione di reciproco riscontro, l'omicidio di AS D'AR, precisandone il movente, maturato nell'ambito della "Famiglia LAUDANI", e le varie fasi sino all'irruzione di uomini armati nella villa della vittima;
irruzione preceduta dallo sfondamento del muro di recinzione con una pala meccanica, manovrata appunto dal EO. Le dichiarazioni, dei collaboratori, ritenute attendibili per la loro diretta partecipazione al fatto, sono state ritenute riscontrate, oltre che reciprocamente, dagli accertamenti sul tipo di armi effettivamente usate dai sicari, dalla conferma da parte della moglie della vittima del fatto che essa- come riferito dai collaboratori, era seminuda al momento dell'irruzione, e dalla effettiva esperienza del EO come manovratore di mezzi meccanici.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso immediato per cassazione il difensore di TO EO, lamentando che l'attendibilità dei due collaboratori di giustizia, sulle cui dichiarazioni il provvedimento impugnato aveva fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, era compromessa dalle incertezze nella ricostruzione dell'omicidio di AS D'AR e dal contrasto tra le due versioni dei fatti. In particolare, il ricorrente deduce l'incertezza del riconoscimento fotografico del EO e l'incertezza della descrizione del ruolo svolto dallo stesso nell'omicidio nonché le contraddizioni nella indicazione dei partecipanti all'azione e di coloro che erano entrati nell'abitazione della vittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso "per saltum" ex art 311\2 c.p.p. avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale, è possibile solo per violazione di legge. Pertanto, con riferimento alla motivazione, il ricorso è consentito quando la stessa manchi, poiché il relativo obbligo è imposto dagli artt. 125\32 e 292\2 c.p.p. e la sua mancanza costituisce violazione di legge sanzionata con la nullità. Detta mancanza si concretizza non solo quando la motivazione sia graficamente assente, ma anche quando essa sia del tutto apparente;
il che si verifica, in generale, allorché sia del tutto inintellegibile o si esprima con un enunciato tanto incompleto ed illogico da risultare incomprensibile od irriconoscibile e, in tema di misure cautelari, allorché il giudice indichi in modo del tutto generico le fonti dalle quali ha inteso trarre gli indizi di colpevolezza, ovvero si richiami in modo indeterminato al tipo di prova acquisita o, ancora accenni solo vagamente agli elementi di discolpa dell'interessato, apoditticamente ritenendoli superati da quelli a suo carico. Non può, invece, proporsi a motivo del ricorso la illogicità manifesta della motivazione, che rileva, invece, ai sensi dell'art. 606\1 lett. e) c.p.p. (v. da ultimo Cass. 29 agosto 1995, n. 4371, Campanale;
Cass. 16 febbraio 1996, n. 845, Destro;
Cass. 19 aprile 1996, n. 2613, Scappatura;
Cass. 26 giugno 1996, n. 2563, Acampora). Nella specie, come esposto in narrativa, da un lato, il provvedimento impugnato contiene la puntuale indicazione delle fonti dalle quali sono stati tratti gli indizi di colpevolezza nonché la puntuale valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con l'indicazione dei riscontri esterni. D'altro canto, il ricorso, superando i più generali limiti del ricorso per cassazione (art. 606 lett. e), propone, senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, addirittura una diversa lettura del materiale probatorio, che viene sottoposto, attraverso citazioni testuali, alla valutazione di questa Corte. Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende che si reputa di giustizia determinare in lire 1.000.000, attesa la natura delle questioni dedotte.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende. Dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1998