Sentenza 18 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/2002, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
1 IN NOME0 2 357/02 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE opporezivees. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: a secutsugiuntiv Dott. Vincenzo Presidente CALFAPIETRA R.G.N. 16503/99 Cron.5610 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO Rep. 623 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere- Ud. 31/10/01 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio CAV OZ EN SRL, in persona del legale dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.55 per diritti 1-8 FEB. 2002 rappresentante OZ EMILIO, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 34, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PANARITI, che lo difende unitamente all'avvocato AMEDEO RELLI, giusta delega in т atti;
и ricorrente щ и contro М CONTI OT SAS, in persona del suo legale CANCELLERIA pro tempore Sig. CONTI OT, rappresentante domiciliato in ROMA PLE FLAMINIO 9, elettivamente 2001 s presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TOSCONI, difeso 1454 -1- dall'avvocato FABRIZIO DE SANCTIS, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 1428/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 26/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. ит в и ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Firenze, deducendo sull'appello proposto dalla Cav. IN OR s.r.l., con sede in Empoli, avverso la sentenza con la quale il giudice di Pace di Borgo San OR aveva rigettata l'opposizione proposta da detta società, con atto di citazione notificato il 2 dicembre 1996, avverso il decreto ingiuntivo di pagamento, a favore della Conti Otello s.a.s., con sede in Vicchio di M.llo, del residuo prezzo dovuto per l'acquisto di una macchina operatrice trainata, con sentenza resa in data 26 maggio 1998 ha rigettato l'appello. Ha osservato il Tribunale che il rifiuto della società compratrice di corrispondere l'ultima rata del prezzo non poteva trovare giustificazione nella mancata consegna dei documenti pertinenti al mezzo della meccanico acquistato, poiché, al momento т а consapevole conclusione del contratto, essa era в dell'impossibilità per la venditrice di adempiere и alla consegna dei documenti per averli smarriti, ч tant'è che la vendita era stata conclusa nello stato in cui il bene itrovava al momento della conclusione del negozio. Né la venditrice aveva assunto alcun obbligo in relazione all'attività 3 necessaria per l'ottenimento di nuova, idonea documentazione, essendosi, all'uopo, limitata ad indicare all'acquirente una possibile procedura, sicché non poteva essere ritenuta responsabile dell'eventuale inidoneità della procedura indicata. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Cav. IN OR s.r.l., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso la Conti Otello s.a.s.. V'è memoria difensiva della ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo formulato la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 1477, co. 3°, e 1460 cod. civ. nonché della circolare del Ministero dei trasporti n. 209 del 1988, adducendo che erroneamente il Tribunale ha risolo la controversia sulla base del rilievo, т ritenuto decisivo, che essa ricorrente era и consapevole, all'atto dell'acquisto, dello щ и smarrimento dei documenti relativi alla ч circolazione della macchina operatrice acquistata, non avendo considerato che, come disposto dalla 1.4, ai fini della citata circolare, al punto registrazione e della targatura del mezzo era 4 sufficiente, in mancanza della carta di circolazione, la fattura relativa all'acquisto del mezzo da parte della venditrice, in modo da provare che il mezzo era circolante in tempo antecedente all'emanazione della circolare. E, poiché la venditrice non aveva provveduto a consegnarle la fattura, si era indubbiamente verificato il suo inadempimento. Precisa la ricorrente che la questione di cui innanzi era stata posta con la comparsa conclusionale in sede d'appello, ma il Tribunale non l'aveva neppure esaminata. La censura è inammissibile. In primo luogo, si osserva che erroneamente la ricorrente denuncia come errore di diritto la pretesa violazione della circolare del Ministero dei Trasporti, poiché le circolari della P.A., quali atti amministrativi interni destinati solo ad т и e disciplinare in modo uniforme indirizzare в и l'attività della stessa P.A., non pongono norme valide per l'ordinamento generale, sicché la loro ч non è denunciabile ai sensi dell'art.violazione proc. civ., come 21ifa dal 360, n. 3° cod. ricorrente (cfr. Cass., n. 9471 del 1977; Cass. n. 1793 del 1999). 5 Ma v'è una seconda ragione d'inammissibilità della censura. Invero, la questione ora posta è questione nuova, perché mai sollevata nei due gradi di la comparsa merito. Anche se fosse stata posta con conclusionale in appello, la deduzione sarebbe stata tardiva, perché avrebbe del tutto immutato l'inadempimento contestato alla venditrice, sempre indicato nella mancata consegna della carta di circolazione e del foglio complementare e solo da ultimo nella mancata consegna della fattura relativa all'acquisto della venditrice. Comunque, l'esame della suddetta comparsa consente di escludere che, sia pur tardivamente, la questione fosse stata posta. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e, т. pertanto, secondo l'ordinario criterio, la е ricorrente va condannata a rimborsare alla в и controricorrente le spese del giudizio di ч legittimità, liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive 113700 (€ 584,47). di cui L. 1.000.000 (€ 516,46) " per onorari. Così deciso in Roma, addì 31 ottobre 2001, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. це, РА Це IE яйелегон ураровейно IL CANCELLIERE C1 Paolo Talento Tolezco DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18FEB. 2002 Roma IL CANCELLIERELIERE zo 109T 129,11 45ET 20,66 TOT: 149.77 0 A 0 I 9 0 N 3 O N R ROMA E F ) F T U A 7 2 R 7 T / N E E N G E V 7 O 1 E 7 L O N 0 L P i 7 TA 0 z a E P i t u I 4 2 v d L D a r 1 N u I l e F d A G S G A I r I R in D a N u Z e a A I A i r o H z N io t U A C ra E iz a I e r Q v G t t C r G s n e C i O ia e S r T A A g g le a e i R N ir . i M R . E b n a D a . M l s C s l . a I n o tt.s r r o (D u p . o s e p e ( D ( R l I 7