Sentenza 23 giugno 2000
Massime • 1
In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione, per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali (art. 623 cod. pen.) la sussistenza di presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 cod. civ., della scoperta o dell'applicazione rivelata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2000, n. 8944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8944 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 23.6.2000
1. Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Renato Luigi CALABRESE " N. 1108
3. " Pierfrancesco MARINI " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana ER " N. 6944/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ON MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 10.11.1999 della Corte di Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito, per la parte civile, l'avv.to Romano Greminati che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Vito Gallotta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 23.10.1998, il Pretore di Ferrara - sezione distaccata di Cento - ha (per la parte che qui interessa) condannato RO MA ad anni 1 e mesi 1 di reclusione e L.600.000 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, siccome colpevole per i reati di concorso in furto aggravato, commessi nella qualifica di responsabile dell'ufficio acquisti della S.p.A. Essiccatoi Fava;
in tale veste, avendo libero accesso nella ditta, egli si era impossessato dei disegni tecnici relativi ad alcuni pezzi componenti una macchina sfilatrice di spaghetti, consegnandoli a terzi per la realizzazione a fine di lucro personale, nonché, utilizzando la chiave di accesso all'archivio dati (ottenuta fraudolentemente), si era impossessato dei dati relativi alle distinte di spedizione contenenti la descrizione dei pezzi della macchina, trasferendo tali dati sul suo Personal Computer onde ugualmente utilizzarli per la produzione e la commercializzazione in proprio profitto.
Sul gravame dell'imputato, con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Bologna qualificava i reati di furto come ipotesi di violazione dell'art.623 C.P. e rideterminava la pena in mesi sette di reclusione (beneficio della non menzione), confermando le statuizioni civili.
Avverso tale sentenza il RO ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, deducendo:
1) nullità della sentenza per violazione dell'art.522 CPP, nell'assunto che il reato ritenuto sarebbe privo di ogni correlazione con l'accusa originaria;
2) difetto di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato ritenuto, sul rilievo che la sentenza non renderebbe conto dei requisiti (entrambi richiesti dall'art.623 C.P.) della segretezza delle notizie e della loro rivelazione od impiego;
3) l'illegittimità della condanna in favore delle parti civili, perché le stesse si erano unicamente costituite in relazione ai reati per i quali il ricorrente era stato assolto in primo grado, ne' la costituzione era stata estesa in ordine alle suppletiva contestazione dei due furti, per i quali era stato reso il giudizio di colpevolezza.
Con atto depositato il 3.6.2000, il difensore del ricorrente ha presentato "motivi nuovi" che, in realtà, ripercorrono quelli "originarì, peraltro precisando: a) che i componenti della macchina "sfilatrice" non risultavano coperti da brevetto ed erano già conosciuti dalla ditta Boston presso cui il ricorrente li aveva a proprio profitto commercializzati;
c) che l'atto di costituzione delle parti civili ha fatto generico riferimento ai fatti, sicché non sarebbe in ogni caso estensibile ai furti oggetto di contestazione suppletiva, poi in sentenza diversamente qualificati. Il ricorso deve essere rigettato.
Quanto al primo motivo, infatti, occorre ricordare il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, secondo cui l'ipotesi di violazione dell'art.522 CPP è configurabile unicamente quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che siasi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dello imputato, esposto quindi "a sorpresa" di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto alcuna possibilità di effettiva difesa (Cass. Sez. V, 10.12.1998 n. 500, Cicogna;
Cass. Sez. V, 25.11.1998 n. 1842, Pagani;
Cass. Sez. VI, 13.2.1998 n. 3460, Magro;
Cass. Sez. VI, 4.6.1997 n. 6753, Finocchi ed altri); il divieto di violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, infatti, tutela il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, onde è che non qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria integra il divieto in parola, bensì solo quella che in concreto, per il contenuto e lo "spessore" dell'immutazione, opera una radicale trasformazione del fatto e pregiudichi il concreto esercizio del diritto di difesa. Nella specie, le imputazioni di furto (oggetto di rituali contestazioni suppletive), contenevano una compiuta ed analitica rappresentazione dei fatti, con particolare riguardo al modus operandi delittuoso, e la condanna per il reato di cui all'art.623 C.P., come è ricavabile dal testo della sentenza, in nulla li ha immutati, risultando unicamente che è stata resa diversa qualificazione giuridica di quella stessa condotta esattamente descritta nell'imputazione originaria, consistita nell'impossessamento, da parte del dipendente infedele, dei disegni tecnici di componenti una macchina sfilatrice per spaghetti IPACK (capo C), nonché dei dati concernenti pezzi di ricambio della macchina, tratti dalle distinte di spedizione inserite nell'archivio della ditta - cui l'imputato ha fraudolentemente acceduto - mediante trasferimento dei medesimi sul proprio "Personal Computer" (capo D), dati e disegni in ambo i casi sfruttati commercialmente in profitto dell'agente e dei soci in ditte concorrenti.
Per nulla difforme la condotta ritenuta, e conservati tutti gli essenziali elementi dei fatti originariamente contestati, l'unico "differenziatore", dato dalla segretezza dei documenti, non è tale da indurre la "radicale trasformazione" che è presupposto per riconoscere la violazione dell'art.522 CPP;
il fatto nei propri elementi costitutivi, invero, è rimasto identico e l'elemento in qualche modo "nuovo" della segretezza dei dati - in ogni caso "aggiunto" e non realmente sottratto alle possibilità difensive (il tema di riqualificazione del reato ha formato oggetto delle conclusioni del Pubblico Ministero) - è semplice qualificazione della res oggetto dell'intervento illecito, perfettamente descritto nei termini dell'originaria imputazione.
Parimenti infondato è il secondo motivo.
Il requisito della segretezza risulta adeguatamente individuato, infatti, con il richiamo all'accertata riservatezza della documentazione inerente i disegni ed i dati tecnici descrittivi delle macchine industriali, nelle loro varie componenti, si da riconoscere notizie effettivamente "destinate a rimanere segrete" i industriali per volontà delle parti interessate alla loro applicazione industriale.
Quanto al rilievo sulla condotta del ricorrente, è sufficiente rilevare che l'art.623 C.P. sanziona disgiuntamente anche la condotta di chi rivela e di chi impiega a proprio o altrui profitto le notizie destinate a restare segrete, e l'impugnata sentenza ha su tal punto richiamato l'esame testimoniale in primo grado confermativo del fatto che il ricorrente ha realmente impiegato disegni e dati illecitamente carpiti traendone la possibilità di produrre i pezzi di ricambio poi commercializzati in vantaggio proprio e dei soci di ditte concorrenti.
Non ha poi pregio l'ulteriore censura, secondo cui il giudice avrebbe ignorato che i dati illecitamente acquisiti erano già conosciuti dalla ditta chiamata dal ricorrente alla produzione dei componenti ai fini di commercializzazione delle macchine, atteso che il reato di cui all'art.623 C.P. "tutela l'esercizio indisturbato dell'attività industriale, nei riguardi di quelle nozioni tecniche che costituiscono la base vitale dell'impresa sul piano della concorrenza" (Cass. Sez. II, 7.2.1993 n. 243, Miglietta ed altri), per cui è indubbio che la condotta dell'agente ha prodotto la compressione di un tale esercizio, nonché favorito una incontrollata ingerenza conoscitiva esterna dei dati tecnici;
e, da ultimo, analoga negativa valutazione va espressa quanto al rilievo critico che valorizza il difetto di brevettazione dei componenti, noto essendo che il reato in esame non è condizionato dai presupposti della novità ed originalità richiesti dall'art.2585 Cod. Civ. per la concessione del brevetto (Cass. Sez. V, 11.11.1977 n. 14258, Uguzzoni;
Cass. Sez. II n. 243/1973 già citata). È infondato, infine, il terzo e superstite motivo di ricorso. L'atto di costituzione della parte civile, infatti, ha riguardato tutti i fatti di "appropriazione indebita" e "furti aggravati" ascrivibili al ricorrente (ed agli altri concorrenti); è indubbio, pertanto, che la volontà risarcitoria è stata espressa in relazione all'intera condotta delittuosa del dipendente infedele in danno della ditta e, dunque, a qualsiasi imputazione agli stessi riferibile, contestata vuoi ab origine vuoi (come consentito) nella successiva fase dibattimentale di primo grado, e non connotata, anche in tale seconda ipotesi, da una novità della causa petendi cui rispondere con un'estensione della costituzione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate in complessive L.
2.000.000 omnicomprensive.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al rimborso di quelle sostenute dalla parte civile, che liquida in complessive L. 2.000.000, onorario compreso. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2000