Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
In tema di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, l'art. 294, comma 2, cod. proc. pen. prevede che esso possa essere differito nel solo caso di impedimento assoluto dell'imputato a renderlo, accertato come tale e riportato in un decreto motivato del giudice affinché non vi siano motivi o ragioni di dubbio o di controversie riguardo alla sua sussistenza ed entità. Alla mancanza di tale decreto consegue la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Interrogatorio di garanzia rinviabile, ma solo per impedimento assoluto (Cass. 9305/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2024
L'interrogatorio di garanzia può essere differito nel solo caso di impedimento assoluto dell'indagato a renderlo e che, in tal caso, il nuovo termine decorre dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della (o accerta personalmente la) cessazione dell'impedimento. L'impedimento a rendere l'interrogaotrio di garanzia deve essere di carattere assoluto e deve essere accertato come tale e riportato in un decreto motivato dello stesso giudice affinchè non vi siano motivi o ragioni di dubbio o di controversie riguardo alla sua sussistenza ed entità. Corte di Cassazione Sez. III penale Sent., (data ud. 09/01/2013) 27/02/2013, n. 9305 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/1999, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Francesco LISCIOTTO Presidente del 29.4.1999
1. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere SENTENZA
2. " Fabio MAZZA " N.1327
3. " Salvatore BOGNANNI " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola COLARUSSO " N.9276/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ER RI RO
avverso l'ordinanza emessa in data 22/12/98 del Tribunale del Riesame di Roma (n. 2640/98 R.G.T.L.) Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Colarusso. LA CORTE premette:
Col ricorso di cui in epigrafe viene riproposta in questa sede la sola questione della caducazione della misura cautelare in atto nei confronti di RO RI RO per essere stato omesso l'interrogatorio di garanzia nel termine di dieci giorni prescritto dall'art. 294 c.p.p..- In punto di fatto è pacifico che l'indagato venne interrogato quattordici giorni dopo l'arresto (8 settembre 1998) essendo egli - secondo il provvedimento impugnato - in condizioni di salute fortemente compromesse per aver ingerito, all'atto dell'arresto, un rilevante quantitativo di cocaina, tanto da dover essere ricoverato in ospedale in stato comatoso e con prognosi riservata per alcuni giorni.-
È, altresì, certo che il giudice per le indagini preliminari non ebbe ad emettere il decreto motivato di cui all'art. 294 comma 2^ c.p.p. che desse atto dell'assoluto impedimento di procedere all'interrogatorio.-
Il Tribunale del Riesame ha ritenuto infondata la sollevata questione della perdita di efficacia della misura cautelare "dal momento che non appena è cessato lo stato assoluto di impedimento del prevenuto, di cui vi è assoluta conferma in più atti del procedimento e per stessa ammissione di quanto riferito dalla difesa dello stesso interessato, il Giudice della fase preliminare procedente ha fatto luogo all'espletamento dell'incombente nell'assoluto rispetto dei termini di legge (RI RO RO, dimesso il 20 settembre 1998 dall'ospedale civile, è stato interrogato addirittura il 22 settembre successivo e dunque ben prima dei cinque giorni fissati dalla legge)".-
Secondo il Tribunale, la mancata adozione del decreto di cui all'art.294 comma 2^ c.p.p. non comporta alcuna nullità dell'interrogatorio del prevenuto, perché non prevista dalla legge e perché, potendosi al più configurare una nullità relativa ex art. 178 lett. c) e 180 c.p.p., questa sarebbe sanata a norma dell'art. 182 comma 2^ c.p.p.
per non essere stata eccepita prima del compimento dell'atto.- Nel ricorso viene pazientemente ricostruita la vicenda del prevenuto all'atto dell'arresto (8 settembre) e successivamente si sostiene che, dopo qualche ora dal ricovero in ospedale dovuto alla ingestione della droga, il RO tornò in condizioni normali;
che in atti non risultano referti con prognosi infausta;
che due giorni dopo l'arresto (10 settembre) l'indagato procedette alla nomina del difensore sottoscrivendo il relativo verbale e che tre giorni dopo (11 settembre) si procedette alla convalida dell'arresto in assenza dell'indagato ma presente il difensore.-
Secondo la difesa, l'interrogatorio di garanzia poteva essere compiuto oltre il termine solo in presenza di un impedimento assoluto - e non di un impedimento qualsivoglia - e che tale impedimento previsto dalla legge nella specie non era sussistente ed in ogni caso non era stato documentato nell'apposito decreto.-
Tanto premesso, la Corte
osserva che il ricorso è fondato.-
La questione che si propone all'esame della Corte non è - come erroneamente ritenuto dal Tribunale quella della nullità (e della eventuale successiva sanatoria) dell'interrogatorio dell'indagato, avvenuto pacificamente oltre il termine di cui all'art. 294 c.p.p.- Ed, infatti, nel caso di specie l'espletamento dell'interrogatorio oltre il termine non incide sulla regolarità (nè sulla utilizzabilità) dell'atto tardivamente compiuto ma produce un effetto di carattere sostanziale sulla misura cautelare determinandone le perdita di efficacia.-
E che non si tratti di atto nullo è confermato non solo dal fatto che la pretesa nullità, ad onta del principio di tassatività (art. 177 c.p.p.), non è sancita da alcuna norma di legge ma anche dalla impossibilità di rinnovare l'atto (asseritamente nullo) eliminando le conseguenze irreversibilmente prodotte sul permanere della misura.-
E come non è possibile eliminare gli effetti del ritardo - asseritamente produttivo di nullità - con la ripetizione dell'atto così non è possibile eliminarli attraverso l'istituto della sanatoria.-
La sanatoria, infatti, altro non è che un meccanismo che consente il recupero all'ordinamento di una fattispecie viziata o comunque imperfetta o, se si vuole, inefficace.-
E nel nostro caso il recupero non avrebbe ad oggetto l'interrogatorio non essendo questo affetto da alcuna nullità ma il provvedimento cautelare che ha perduto efficacia a causa dell'inerzia dell'ufficio giudiziario.-
Ad ogni buon conto, trattandosi di atto compiuto oltre un termine tassativo fissato dalla legge per il suo espletamento, anziché di nullità più acconciamente si dovrebbe parlare di decadenza essendo, appunto, i termini di decadenza intesi come quellì entro i quali un determinato atto deve essere compiuto ed oltre il quale si verifica l'estinzione del potere di compierlo validamente e con l'efficacia sua propria.- Nel caso in esame neppure di decadenza è a parlarsi poiché:
a) non esiste alcuna previsione di decadenza riguardante il compimento dell'atto;
b) è contrario al sistema riferire un termine di decadenza all'attività del giudice potendo esso essere riferito solo all'attività delle parti ed, ove mai una decadenza fosse immaginabile per il compimento di una attività del giudice, questa a maggior ragione, dovrebbe essere comminata espressamente dal legislatore.-
Insomma il rispetto del termine per l'interrogatorio di garanzia non attiene alla conformità di tale atto al suo modello legale ma viene in rilievo per la salvaguardia di esigenze diverse dalla struttura formale dell'atto compiuto.-
Sulla base di questi - peraltro sintetici - rilievi appare chiaro l'errore dell'ordinanza che parla di nullità (e conseguente sanatoria) dell'atto - interrogatorio. Ciò a cui, invece, il legislatore ha inteso riguardare non è la nullità bensì al ritardo, inteso come mero fatto, che al suo avverarsi è considerato dal legislatore come condizione (risolutiva) dell'efficacia del provvedimento impositivo della cautela personale e che comporta la liberazione del soggetto in vinculis.-
Il giudice, insomma, si limita a prendere atto dell'inutile decorso del tempo per il compimento di una attività nell'ambito della sequenza procedimentale "de libertate" e ciò in perfetta coerenza al sistema. -
Allo stesso modo, infatti, agiscono i termini di scadenza della custodia cautelare (artt. 301 e 303 c.p.p.), quello per la convalida dell'arresto (390 c. 3), e quelli previsti dall'art. 309 c.p.p., senza che si abbia riguardo alla validità di atti del procedimento (o del processo) o alla decadenza dal potere di compierli.- In buona sostanza, al mancato rispetto del termine entro il quale deve svolgersi l'interrogatorio di garanzia non è collegata alcuna sanzione di nullità dell'atto ma solo un effetto caducatorio che si produce sulla misura (e neppure sulla validità dell'ordinanza impositiva che non risulta intaccata), pur restando l'interrogatorio (come l'atto che impose la misura) perfettamente valido nella sua struttura intrinseca siccome (e se) corrispondente al modello legale astratto, tanto da essere utilizzabile ad ogni effetto nel processo.- A dimostrazione del fatto che la nullità dell'atto da compiere nel termine e la perdita di efficacia della misura si trovano su piani diversi milita la giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 12 febbraio 1993, Piccioni) secondo cui l'annullabilità dell'ordinanza del Tribunale del Riesame, che però sia intervenuta nel termine di dieci giorni, non comporta la caducazione della misura cautelare di cui è condizione risolutiva solo l'inutile decorso del termine per decidere.-
Il problema posto dalla difesa deve, quindi, trovare la sua soluzione non nel sistema delle nullità ma nell'ambito dell'art. 294 c.p.p. e nella lettura di detta norma alla luce del sistema processuale delle garanzie, anche formali, che presidiano gli istituti relativi alla privazione della libertà, come bene costituzionalmente protetto.-
Ebbene, è chiaro che la legge impone che si proceda all'interrogatorio dell'indiziato in stato di custodia cautelare entro un termine relativamente breve(immediatamente o comunque non oltre cinque giorni) che decorre dalla data di esecuzione della misura.- Il legislatore ha inteso fissare con esattezza il dies a quo per il termine ed ha ribadito (commi 1^ e 2^ ) la possibilità di rinviare l'interrogatorio nel solo caso di assoluto impedimento dell'interrogando. -
Sono quindi, evidenti, le rigorose garanzie imposte per l'indagato sin dal primo momento in cui egli è privato della libertà ed intese a assicurargli il diritto a comparire al più presto davanti ad un giudice per esporre le proprie difese.- Ed è, altresì, evidente che tale diritto può essere sacrificato solo in via eccezionale e con ulteriorì garanzie.-
La norma prevede - come sì è detto - che l'interrogatorio possa essere differito nel solo caso di impedimento assoluto dell'indagato a renderlo e che, in tal caso, il nuovo termine decorre dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della (o accerta personalmente la) cessazione dell'impedimento. -
E l'impedimento - che deve essere di carattere assoluto - deve essere accertato come tale e riportato in un decreto motivato dello stesso giudice affinché non vi siano motivi o ragioni di dubbio o di controversie riguardo alla sua sussistenza ed entità.- Ed allora è chiaro che, permanendo identico il termine sebbene con diversa decorrenza, il legislatore ha ipotizzato un caso particolare di interruzione dello stesso per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia.- La interruzione, come fatto modificativo del termine, trova ragione, nell'impianto normativo che la prevede, nell'impedimento assoluto dell'interrogando e, tuttavia, si realizza (così come l'abbreviazione prevista nel comma terzo) a seguito del verificarsi di una fattispecie legale complessa di cui è elemento essenziale il provvedimento motivato del giudice che accerta il dato fattuale.-
La esigenza del decreto motivato e non il semplice richiamo all'assoluto impedimento è - in una alla grave conseguenza connessa al ritardo dell'interrogatorio - il segno della particolare attenzione che il legislatore ha inteso porre alla materia, sottoponendola ad una regolamentazione rigorosamente formale e sottraendola ad ogni possibilità di arbitrio valutativo che possa scusare, a termine inutilmente decorso, qualsiasi inerzia che abbia immotivatamente procrastinato la fondamentale garanzia dell'interrogatorio dell'indagato.-
E non può sottacersi nella specie l'assoluta irrilevanza del fatto, evidenziato nell'ordinanza impugnata a dimostrazione della tempestività, che l'interrogatorio sia stato espletato due giorni dopo le dimissioni del RO dall'Ospedale essendo di elementare evidenza che altro è il ricovero in Ospedale altro è l'impedimento assoluto a rendere l'interrogatorio.-
Insomma, nel caso di specie, in mancanza del prescritto decreto ed a fronte delle diverse ed opposte prospettazioni difensive, non vi è la prova legale - a di fuori delle mere asserzioni contenute nell'ordinanza - che l'impedimento assoluto, quand'anche sussistente al momento del ricovero in ospedale (8 settembre), sia perdurato fino al 20 settembre successivo.-
Dalle suesposte considerazioni deriva che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e deve essere dichiarata la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell'art. 302 c. 1^ prima parte c.p.p., cui consegue l'ordine di scarcerazione del ricorrente,
se non debba rimanere detenuto per altra causa.-
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare applicata con ordinanza dell'11.9.1998, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma nei confronti di RO RI RO;
ordina la immediata scarcerazione del RO se non detenuto per altra causa.- Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Procuratore Generale in sede ex art. 626 c.p.p.- Così deciso in Roma, il 29 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999