Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/1999, n. 1327
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

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Massime1

In tema di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, l'art. 294, comma 2, cod. proc. pen. prevede che esso possa essere differito nel solo caso di impedimento assoluto dell'imputato a renderlo, accertato come tale e riportato in un decreto motivato del giudice affinché non vi siano motivi o ragioni di dubbio o di controversie riguardo alla sua sussistenza ed entità. Alla mancanza di tale decreto consegue la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Interrogatorio di garanzia rinviabile, ma solo per impedimento assoluto (Cass. 9305/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2024

    L'interrogatorio di garanzia può essere differito nel solo caso di impedimento assoluto dell'indagato a renderlo e che, in tal caso, il nuovo termine decorre dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della (o accerta personalmente la) cessazione dell'impedimento. L'impedimento a rendere l'interrogaotrio di garanzia deve essere di carattere assoluto e deve essere accertato come tale e riportato in un decreto motivato dello stesso giudice affinchè non vi siano motivi o ragioni di dubbio o di controversie riguardo alla sua sussistenza ed entità. Corte di Cassazione Sez. III penale Sent., (data ud. 09/01/2013) 27/02/2013, n. 9305 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/1999, n. 1327
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1327
Data del deposito : 29 aprile 1999

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