Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/1997, n. 2417
CASS
Sentenza 18 dicembre 1997

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Qualora l'imputato eserciti la facoltà, riconosciutagli dall'art. 161 cod. proc. pen., di dichiarare o eleggere un nuovo domicilio con dichiarazione resa dinanzi ad organi della polizia giudiziaria, incombe su di lui l'onere di trasmettere tempestivamente il relativo verbale all'autorità giudiziaria procedente, dovendo trovare applicazione, in mancanza, il disposto del quarto comma dell'art. 162 cod. proc. pen., il quale sancisce la validità delle notificazioni disposte nel domicilio precedentemente eletto o dichiarato finché il giudice che procede non abbia ricevuto il verbale o la comunicazione dell'avvenuta modifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/1997, n. 2417
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2417
    Data del deposito : 18 dicembre 1997

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