Sentenza 18 dicembre 1997
Massime • 1
Qualora l'imputato eserciti la facoltà, riconosciutagli dall'art. 161 cod. proc. pen., di dichiarare o eleggere un nuovo domicilio con dichiarazione resa dinanzi ad organi della polizia giudiziaria, incombe su di lui l'onere di trasmettere tempestivamente il relativo verbale all'autorità giudiziaria procedente, dovendo trovare applicazione, in mancanza, il disposto del quarto comma dell'art. 162 cod. proc. pen., il quale sancisce la validità delle notificazioni disposte nel domicilio precedentemente eletto o dichiarato finché il giudice che procede non abbia ricevuto il verbale o la comunicazione dell'avvenuta modifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/1997, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 18/12/97
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti " N. 1772
3. " Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio Ragonesi " N. 27816/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
UA FR nato a [...] il [...]
avverso la sentenza Corte d'appello di Roma del 04.04.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore e non è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Roma che il 18.06.1996 aveva condannato il UA alla pena di giorni 20 di reclusione per il delitto p. e p. dall'art. 495 c.p. Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione dell'art. 495 c.p. in relazione alla mancata derubricazione nel reato ex art. 485 c.p. 2) Erronea applicazione dell'art. 54 c.p., in relazione al diniego dell'esimente (stato di necessità).
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 613 c. 1 c.p.p. Il difensore, estensore del ricorso, non è -infatti- iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione.
Nè il ricorso è sottoscritto anche dall'imputato, di maniera che possa riferirsi al suo autonomo diritto d'impugnativa. È preclusa, conseguentemente, ogni esame nel merito. È infondata la richiesta di rimessione in termini, al fine di proporre ricorso in proprio, contenuta nella nota 28.11.1987 proveniente direttamente dal UA.
Questi, contumace in appello, sostiene la nullità della notifica dell'estratto contumaciale non avvenuta nel domicilio dichiarato (Roma Via A. Ruspoli n. 201), come risulta dal verbale 16.04.1997 di nomina difensore dinanzi al Commissariato di P.S. Invero, l'estratto contumaciale è stato ritualmente notificato nel domicilio eletto -sin dal 31.01.1991- presso l'avv. Tullio Rizzo (vedi pag. 22 fascicolo di 1^ grado).
In tale domicilio erano stati notificati i decreti di citazione dinanzi al pretore ed alla corte d'appello ed il difensore di fiducia si era presentato al dibattimento in entrambi i gradi;
lo stesso imputato aveva assistito all'udienza pretorile.
Dopo l'elezione di domicilio ex art. 161 c.p.p., la persona sottoposta ad indagini o l'imputato ha l'obbligo di comunicare direttamente all'autorità che procede ogni mutazione del domicilio dichiarato o eletto (art. 162 c. 1 c.p.p.). La dichiarazione di nuovo domicilio può essere fatta anche nella cancelleria del pretore del luogo in cui l'imputato si trova;
il relativo verbale viene trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede.
Non può essere negato, anche sulla base del dato testuale risultante dall'art. 161 c.p.p., il diritto dell'imputato di dichiarare o eleggere un nuovo domicilio anche dinanzi ad organi di polizia giudiziaria, ma in tale caso incombe sull'imputato l'onere di trasmettere tempestivamente il verbale all'autorità giudiziaria procedente.
Quando ciò non avviene, deve trovare applicazione il comma 4 dell'art. 162 c.p.p. che sancisce la validità delle notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto, finché il giudice procedente non abbia ricevuto il verbale o la comunicazione.
Nella specie la modifica del domicilio, successiva (16.04.1997) alla stessa udienza d'appello (04.04.1997), non risulta essere stata mai comunicata alla corte d'appello di Roma, sicché la notifica (22.05.1997) dell'estratto contumaciale presso l'originario domiciliatario (avv. Tullio Rizzo) è perfettamente valida. La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve comportare, oltre alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, anche il pagamento della somma di L. 1.000.000, in tale misura ritenuta equa, a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
P. T. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1998