Sentenza 28 settembre 2006
Massime • 1
Non risponde del reato di cui all'art. 642 cod. pen. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia. (Ha peraltro precisato la Corte che anche le ulteriori fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza assicurativa, la documentazione destinata alla sua stipulazione, la falsa denunzia di infortunio o la falsificazione degli elementi destinati a provare un sinistro - aggiunte dalla L. n. 273 del 2002 - presuppongono che tra le parti sussista, o sia sussistito, un rapporto contrattuale).
Commentario • 1
- 1. Art. 642 - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria personahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2006, n. 41261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41261 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 28/09/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1329
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 047406/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO G.I.P. TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
nei confronti di:
SO ZO, N. IL 09/03/1966;
avverso sentenza del 26/10/2005 G.I.P. TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza di immediata declaratoria ai sensi dell'art. 129 c.p.p. del 4/10/2005, il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata rigettava la richiesta del P.M. di emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di SO NZ. Il SO era imputato per il reato di cui all'art. 642 c.p., perché, quale materiale possessore e soggetto utilizzatore, aveva utilizzato un certificato assicurativo e relativo contrassegno della Axa n. 1727722 relativo all'autovettura tg. FIG44843, risultati contraffatti. Per il G.I.P., dai fatti accertati non emergeva l'esistenza di un valido contratto di assicurazione tra il soggetto agente e la compagnia assicurativa, necessario presupposto per la sussistenza del reato ex art. 642 c.p., comma 1, come sostituito dalla L. n. 273 del 2004, art. 24, poiché
l'azione era qualificata dal dolo specifico dell'agente rappresentato dal fine di ottenere un vantaggio economico derivante dal contratto assicurativo. Considerava quindi che, atteso che sulla polizza apparivano i dati anagrafici dell'indagato, era evidente che, seppure egli non avesse materialmente partecipato alla contraffazione, ricevendo la polizza già materialmente contraffatta, aveva quantomeno commissionato il documento al materiale falsificatore e quindi avrebbe dovuto rispondere ex art. 110 c.p. del reato di cui all'art. 485 c.p., nella specie non procedibile per assenza di querela. Il G.I.P. di Torre Annunziata, quindi, visti gli artt. 129, 459 e 530 c.p., assolveva SO NZ dal reato a lui ascritto, perché il fatto non era previsto dalla legge come reato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il 26/10/2005 il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo l'erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Per il P.G. ricorrente, l'art. 642 c.p., così come novellato dalla L. n. 273 del 2004, art. 24, ha ampliato le ipotesi di dolo specifico, costituito dalla finalità di ottenere comunque un vantaggio, introducendo nuove condotte punibili, nei seguenti termini: "chiunque... falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione...". Continua sottolineando che, sotto la nuova previsione dell'art. 642 c.p., rientrerebbe la condotta del SO in quanto possessore di una polizza falsificata, usata per conseguire un vantaggio derivante dal contratto assicurativo.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza e l'emissione dei provvedimenti consequenziali.
Con memoria depositata il 21.9.2006, l'Avv. Domenico Lombardo del Foro di Roma, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ritiene il ricorso puntuale per quanto riguarda la sussistenza del delitto sotto il profilo della falsificazione o alterazione della polizza, e conclude quindi per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Questo Collegio è di contrario avviso e ritiene il ricorso infondato. A seguito delle modifiche apportate all'art. 642 c.p. dalla L. n. 273 del 2002 si può affermare che la nuova disposizione normativa abbia introdotto un ampliamento delle condotte punibili. Alle originarie previsioni della distruzione della cosa assicurata o del cagionare a se stessi lesioni personali, sono state aggiunte ulteriori condotte di falso aventi ad oggetto o la polizza o la documentazione destinata alla sua stipulazione, o la falsa denuncia di infortunio, o l'alterazione del vero rispetto ad elementi di prova o a documentazione riguardante un sinistro. Tuttavia, ritiene questa Corte che anche in relazione a tali diverse fattispecie il presupposto dell'ipotesi criminosa sia, come per il passato, che tra le parti sussista (come correttamente ritenuto dal Tribunale di Torre Annunziata) o sia almeno sussistito (come si può supporre in ipotesi di alterazione della data di scadenza) un rapporto contrattuale. Nel caso di specie appare poi rilevante e risolutivo il rilievo, puntualmente svolto dal giudice di merito, che l'azione del reo non fosse rivolta ad ottenere il risarcimento del danno oggetto della polizza di assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, laddove il bene giuridico tutelato dalla norma è comunque rappresentato dal patrimonio della compagnia di assicurazione. Le diverse ipotesi criminose raffigurabili nella specie, quali rappresentate negli artt. 485 e 489 c.p. sono perseguibili a querela, essendo questa carente nella specie, come rilevato dal giudice del merito.
Il ricorso del P.G. appare quindi infondato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2006