Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2006, n. 41261
CASS
Sentenza 28 settembre 2006

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Massime1

Non risponde del reato di cui all'art. 642 cod. pen. il soggetto che utilizzi il certificato assicurativo di una vettura ed il relativo contrassegno, entrambi contraffatti, qualora non sussista un valido contratto assicurativo tra il soggetto agente e la Compagnia. (Ha peraltro precisato la Corte che anche le ulteriori fattispecie relative alle condotte di falso aventi ad oggetto la polizza assicurativa, la documentazione destinata alla sua stipulazione, la falsa denunzia di infortunio o la falsificazione degli elementi destinati a provare un sinistro - aggiunte dalla L. n. 273 del 2002 - presuppongono che tra le parti sussista, o sia sussistito, un rapporto contrattuale).

Commentario1

  • 1Art. 642 - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2006, n. 41261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41261
Data del deposito : 28 settembre 2006

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