Sentenza 30 ottobre 2008
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È configurabile il reato di favoreggiamento personale anche nel caso d'aiuto fornito al colpevole di un delitto a sottrarsi a investigazioni che non siano ancora in atto. (Fattispecie in cui l'imputato, ex vigile urbano ausiliario, aveva avvisato l'autore di lavori edilizi abusivi del sopraggiungere di un controllo del Comune e della P.G. nel cantiere).
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- 1. Favoreggiamento personale e mafiaChiara Crisci · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2021
- 2. Reato di favoreggiamento personaleIlaria Parlato · https://www.diritto.it/ · 14 aprile 2020
Il delitto di favoreggiamento personale, allorché vi siano tutti i presupposti di legge, è configurabile a carico di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità. La norma di riferimento. Il reato di favoreggiamento personale è previsto e punito dall'art. 378 c.p. ed è integrato allorché “chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2008, n. 43774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43774 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Felice Saverio - Presidente - del 30/10/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2395
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 29302/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
avverso la sentenza del 4 dicembre 2006 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Salerno;
nel procedimento a carico di:
OL ON, nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto procuratore generale, dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la sentenza in epigrafe emessa ai sensi dell'art. 425 c.p.p. il G.u.p. del Tribunale di Salerno ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON OL perché il fatto non sussiste. All'imputato - la cui posizione era stata separata da quella di altri imputati accusati di partecipazione ad associazione per delinquere, usura ed estorsione - erano stati contestati i reati di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.: capo s) nonché quelli di omessa denuncia di reato e di favoreggiamento personale (artt. 361 e 378 c.p.: capo u), per avere, in qualità di vigile urbano ausiliario, avvertito NI ZE che un tecnico del Comune, assieme a Carabinieri e Vigili urbani, avrebbe fatto un controllo presso il ristorante "I Butteri", di proprietà dello ZE, in cui erano in corso lavori edilizi abusivi.
Il G.u.p. ha escluso la sussistenza del reato di rivelazione di segreto d'ufficio perché l'imputato, che in passato aveva svolto periodicamente funzioni di vigile urbano ausiliario, al momento in cui avrebbe fatto l'indebita rivelazione non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale, necessaria per rispondere di un reato proprio. Allo stesso modo, la mancanza della qualità di pubblico ufficiale impedirebbe il rinvio a giudizio per il reato di omessa denuncia di reato, venendo meno l'obbligo stesso della denuncia. 2. - Contro questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Salerno, sostenendo che la condotta dell'imputato avrebbe comunque integrato il reato di cui all'art. 326 c.p., configurabile anche a carico di un soggetto non pubblico ufficiale, ma concorrente nel reato proprio commesso da un pubblico ufficiale: nella specie, si ipotizza che l'imputato avrebbe rivelato la notizia appresa da un appartenente al Corpo dei Vigili urbani di Vietri sul Mare presso cui aveva in precedenza prestato servizio. Inoltre, il ricorrente censura la sentenza per aver escluso, immotivatamente, la configurabilità del favoreggiamento personale, pure contestato.
3. - In data 30 aprile 2008, il difensore di OL ha depositato una memoria con cui resiste al ricorso del pubblico ministero, di cui chiede il rigetto.
4. - Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Il G.u.p. del Tribunale di Salerno ha ritenuto la non sussistenza del fatto contestato al OL sulla base di un'attestazione prodotta dalla difesa, in cui l'amministrazione comunale di Vietri sul Mare precisava che l'imputato non svolgeva più l'attività di vigile urbano ausiliario;
conseguentemente, il giudice, una volta accertato che nella specie difettava, in capo all'agente, la qualità di pubblico ufficiale al momento della commissione del fatto, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere.
Tuttavia, tale decisione appare sicuramente giustificata in relazione al reato di omessa denuncia di cui all'art. 361 c.p., in quanto si tratta di reato proprio che può essere commesso solo da chi rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e nei cui confronti sussista l'obbligo giuridico della denuncia (artt. 331 e 347 c.p.p.); può ancora giustificarsi in ordine al reato di cui all'art. 326 c.p., dal momento che il capo di imputazione addebitava al OL la condotta di rivelazione di segreti di ufficio nella sua qualità di vigile urbano e non come soggetto estraneo che abbia dato un contributo alla commissione del reato, istigando o inducendo il pubblico ufficiale tenuto a rispettare il dovere di segretezza a fare la rivelazione, ipotesi che avrebbe potuto configurare una responsabilità concorsuale dell'estraneo nel reato proprio, in applicazione delle norme sul concorso di persone;
ma non appare giustificata per quanto concerne il reato di favoreggiamento personale, pure contestato. Su quest'ultimo punto la sentenza impugnata argomenta la scelta del proscioglimento in quanto non era "esigibile dal OL il dovere di denuncia di cui all'art. 361 c.p.": si tratta di una motivazione illogica, alla cui base vi è un'erronea interpretazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 378 c.p.. Il reato di favoreggiamento personale è reato comune, che può essere posto in essere da chiunque, attraverso condotte in grado di eludere o solo di interferire sullo svolgimento dell'attività della polizia giudiziaria, rendendo più difficoltose le indagini, con la consapevolezza che la condotta si risolva in un aiuto a favore di chi sia sottoposto alle investigazioni o alle ricerche dell'autorità. Peraltro, la giurisprudenza ha sottolineato come tale delitto sia configuratole anche nel caso di aiuto fornito al colpevole di un reato a sottrarsi alle investigazioni che non siano ancora in atto (Sez. 6, 8 marzo 2007, n. 28639, Malerba), purché l'aiuto sia potenzialmente idoneo al conseguimento del risultato e consapevolmente diretto ad inserirsi nell'ambito operativo dell'attività investigativa. Trattandosi di reato di pericolo il favoreggiamento è integrato da qualsiasi comportamento che sia idoneo, sia pure in astratto, ad intralciare il corso della giustizia.
5. - Sotto quest'ultimo profilo la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Salerno per una nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008