Sentenza 19 novembre 2019
Massime • 1
La declaratoria di incompetenza territoriale nel corso del dibattimento di primo grado, ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., presuppone che la relativa questione, sia stata, se il procedimento preveda l'udienza preliminare, tempestivamente sollevata in essa e riproposta nei termini di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. oppure, se non è prevista l'udienza preliminare, sia stata proposta per la prima volta nella fase degli atti preliminari al dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2019, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2019 |
Testo completo
05697-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ACR TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.2804 Aldo Aceto - Presidente - sez. UP 19/11/2019 Donatella Galterio - R.G.N. 35778/2018 Giovanni Liberati Alessio Scarcella Giuseppe Noviello -Relatore - DEPOSITATA IN CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA 13 FEB 2020 sui ricorsi proposti da 1. CA RI, nato a [...] il [...] AERIO 2. KA IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2018 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. Cinquegrana Marco per CA RI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, e avv. Francesco Petrelli, per KA IT che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 11/06/2018 la Corte di Appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Milano appellata dagli odierni ricorrenti e, ammesso il rito abbreviato richiesto, rideterminava la pena a ciascuno inflitta in anni otto e mesi otto di reclusione ed euro 40.000 di multa e ' k tic is d _ 2. Propongono ricorsi per Cassazione avverso la suindicata sentenza CA ' RI e KA IT, deducendo il primo tre motivi di impugnazione, il secondo quattro motivi di impugnazione, mediante i rispettivi difensori, che si riportano in forma riassuntiva.
3. Con il primo motivo CA RI ha dedotto il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 8 cod. proc. pen. per difetto di competenza territoriale rappresentata come eccepita tempestivamente in sede - di udienza preliminare e successivamente riproposta a fronte del rigetto da parte del Gup, in sede di formulazione delle conclusioni dibattimentali trattandosi di reato per il quale la competenza si sarebbe radicata nel circondario del tribunale di Venezia.
4. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per violazione ed erronea applicazione degli artt. 295 e 296 cod. proc. pen., con conseguente nullità del decreto di latitanza e nullità degli atti successivi. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti richiesti per la corretta dichiarazione della latitanza adottata dal gip nei confronti del ricorrente, pur a fronte di una valutazione delle vane ricerche del CA connotata da un non adeguato approfondimento, oltre che dell'assenza della motivazione del gip circa le ragioni della ritenuta, volontaria sottrazione del ricorrente alla custodia cautelare disposta nei suoi confronti.
5. Con il terzo motivo ha dedotto i vizi ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla consumazione, da parte del CA, della condotta contestata, a fronte di un giudizio di responsabilità emesso in base a dati inidonei a supportarlo, in assenza di una certa identificazione del ricorrente tra gli autori del fatto.
6. Nel maggio del 2019 il ricorrente ha altresì depositato una memoria, insistendo innanzitutto sul dedotto vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione alla adozione, da parte del gip del tribunale di Milano, di un decreto di latitanza nei confronti del ricorrente. Vizio conseguente alla dichiarazione di latitanza basata sul mero, mancato rintraccio del ricorrente, da cui il gip avrebbe desunto la sua volontaria sottrazione all'esecuzione della misura cautelare adottata nei suoi confronti. Mancherebbero oggettive emergenze investigative circa la conoscenza, da parte del ricorrente, della esistenza del provvedimento cautelare in epoca anteriore al suo allontanamento e non sussisterebbe alcun contatto tra l'imputato ed altri soggetti, da cui poter 2 е ricavare la conoscenza da parte sua dell'arresto del corriere della droga IO RO, in Monza. Ed invero, il CA una volta eseguito il compito di "scortare" il carico di droga si allontanò dall'hotel di Piacenza, ove rimase una sola notte per ritornare in patria. In tale contesto la corte, considerando che le circostanze siano state tali da far ritenere che l'imputato "ben poteva scappare dall'Italia sottraendosi alle ricerche degli investigatori", avrebbe elaborato una mera presunzione di tipo probabilistico piuttosto che uno stringente giudizio di alta credibilità razionale. Nell'operare tale valutazione, la corte avrebbe anche omesso di tenere conto del dato per cui l'imputato era "stabilmente dimorante " nel suo paese di origine, così che non si era affatto sottratto volontariamente al provvedimento restrittivo e avrebbe, in sintesi, omesso di valutare la sussistenza o meno di ricerche esaustive, tali da far emergere la volontaria sottrazione alla esecuzione dell'ordinanza. A tale ultimo riguardo, sarebbero state omesse doverose ricerche nel paese di origine, piuttosto che presso l'albergo ove aveva pernottato all'epoca dei fatti. Si sono quindi sostenuti i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen in relazione alla identificazione sia dell'imputato sia della utenza italiana 340 4916763, utilizzata anche da ZI RI. L'imputato non sarebbe stato mai identificato come utilizzatore delle utenze telefoniche contestate ed in particolare di quella suindicata, utilizzata anche dal predetto coimputato ZI. E la motivazione della corte di appello non riporterebbe alcunchè in ordine alla identificazione del ricorrente anche come utilizzatore della citata utenza telefonica. Il ricorrente ha altresì insistito sul vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione in ordine al ritenuto concorso dell'imputato nel reato ex art. 73 comma I DPR 309/90, stante l'assenza di ogni spiegazione sul modo in cui il ricorrente avrebbe contribuito all'organizzazione del trasporto e atteso che mancherebbe ogni dato idoneo a collegare l'imputato alle condotte ascrittegli. Oltre a mancare ogni accertamento, tra l'altro, per ricondurre il CA ad una delle persone alloggiate nell'Hotel di Piacenza. Infine si è sollevata questione in ordine ai vizi ex art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 533 cod. pen. e mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del DPR 380/02, a fronte di un sequestro di una parte soltanto della sostanza contestata, dall'ammontare non esattamente stabilito in via complessiva e neppure nella sua unitaria provenienza, che quindi costituirebbe l'unico dato parziale - su cui operare una oggettiva valutazione con riferimento ai parametri di cui al predetto articolo, come ricostruiti dalla giurisprudenza. е 3 Il ricorrente altresì, deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione al giudizio di dosimetria della pena ed alla applicazione delle attenuanti generiche nonché quello correlato di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il predetto giudizio di dosimetria sarebbe improntato ad un criterio di valorizzazione secondo il cd. "tipo d'autore", individuato nella categoria degli "stranieri che entrano nel nostro territorio al solo scopo di trasportare droga pesante", così trascurando i parametri soggettivi di cui dover tenere conto ed evitando un concreto giudizio sul fatto. Al contrario, la marginalità del contributo offerto dal ricorrente e l'estraneità rispetto alla realizzazione di massimi profitti, avrebbero giustificato un pena base vicina ai minimi edittali. Operandosi altresì un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
7. KA IT con il primo motivo di impugnazione ha dedotto il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. e degli artt. 295 comma 2 e 296 comma 1 cod. proc. pen., in relazione alla intervenuta adozione del decreto di latitanza nei confronti del medesimo siccome operata esclusivamente sulla base delle vane ricerche del KA, senza che il gip abbia motivato sulla sussistenza del requisito della volontaria sottrazione del ricorrente al titolo cautelare e stante l'erronea valutazione intervenuta sul punto, da parte della corte di appello, che avrebbe ritenuto sussistente tale presupposto sul rilievo della intervenuta conoscenza, da parte del KA dell'arresto di un corriere della droga da lui già trasportata, laddove invece non sussisterebbero elementi per formulare una tale deduzione.
8. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione al ritenuto concorso del ricorrente nel reato contestatogli, in ragione della mancata specificazione del suo contributo alla organizzazione del trasporto di droga, del suo livello di inserimento nell'organizzazione, degli elementi su cui fondare l'identificazione del ricorrente quale autista del tir con cui venne trasportato lo stupefacente e in base ai quali sostenere la sua partecipazione nelle operazioni di scarico ed occultamento. Inoltre, non si sarebbe verificata la effettiva riconducibilità al ricorrente, quale interlocutore, di una conversazione a lui attribuita né la coincidenza tra i documenti utilizzati per registrare il nome del KA nell'hotel di Casalpusterlengo e la persona che effettivamente li utilizzò a tal fine.
9. Con il terzo motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. per violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. e mancanza e 4 е illogicità manifesta della motivazione, in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90, stante l'intervenuto rinvenimento solo di parte della droga complessiva valutata ai fini della sussistenza della predetta aggravante. 10. Con il quarto motivo ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 133 62 bis 69 cod. pen. e per mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio applicato, con riguardo alla determinazione della pena base e al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. La dedotta gravità del fatto sarebbe stata erroneamente improntata alla individuazione del cd. tipo d'autore e alla formulazione di un giudizio meramente etico, discendente dalla valorizzazione della circostanza per cui il ricorrente, straniero, sarebbe sopraggiunto in Italia al solo fine di commettere il reato e di realizzare il massimo profitto. La marginalità, unicità e occasionalità della condotta avrebbe, piuttosto, imposto l'applicazione della pena nei minimi edittali, con prevalenza anche delle attenuanti generiche, laddove l'equivalenza dipenderebbe anche dalla erronea considerazione della aggravante ex art. 80 citato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con riguardo al primo motivo di impugnazione proposto da CA RI, si rileva la manifesta infondatezza per la tardività dell'eccezione in materia di competenza territoriale. Come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso motivo di ricorso, l'eccezione di incompetenza territoriale, quand'anche dedotta in sede di udienza preliminare e in quella sede respinta, come sostenuto dal ricorrente, non fu riproposta nei termini di cui all'art. 491 comma 1 cod. proc. pen., con conseguente preclusione alla relativa decisione. Tanto discende dall'art. 21 c.p.p., comma 2, ai sensi del quale le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse e non possono essere più rilevate, neppure d'ufficio, dopo la conclusione dell'udienza preliminare;
solo nel caso di procedimenti per i quali l'udienza preliminare non è tenuta possono essere dedotte per la prima volta entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., comma 1. Quest'ultimo articolo sancisce il termine ultimo di riproposizione dell'eccezione in parola ove proposta e respinta nel corso dell'udienza preliminare, come nel caso in esame. л е с La possibilità, prevista dall'art. 23 c.p.p., di dichiarare nel dibattimento di primo grado l'incompetenza per qualsiasi causa, non pone un'eccezione alle regole preclusive specificamente previste in relazione alla competenza per territorio, ma implica semplicemente il riferimento ad una questione di competenza che ancora possa ritenersi aperta, perché tempestivamente sollevata in udienza preliminare e riproposta nella fase degli atti introduttivi al dibattimento e non ancora decisa (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 23907 del 03/06/2010 Rv. 247992 - 01 Melli).
2. Inammissibile è anche il secondo motivo di impugnazione. Va ribadito l'insegnamento delle Sezioni Unite per cui, ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibile tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p. pur dovendo essere tali da - risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice. (Sez. Un., n. 18822 del 27 marzo 2014, Avram, Rv. 258792).
2.1 Consegue che l'esaustività delle ricerche va intesa come esaustività investigativa, la quale deve essere concretamente misurata in una duplice e concorrente prospettiva: da un lato, infatti, le indagini svolte per pervenire al rintraccio del latitante devono essere tali da escludere possibilità ulteriori ai fini della esecuzione della misura, rendendo quindi evidente che, laddove sussistano concreti elementi che indichino un preciso luogo di rifugio all'estero del soggetto - circostanza non emergente nel caso in esame -, gli strumenti di cooperazione internazionale di polizia non possono non essere attivati;
dall'altro, le ricerche e le correlative indagini devono consentire al giudice di affermare la sussistenza del presupposto della volontaria sottrazione alla esecuzione della misura, giacché, altrimenti, la declaratoria di latitanza risulterebbe priva dell'accertamento "sostanziale" che qualifica la condizione normativa di quello status (cfr. Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016 Rv. 268827 01 Buzi).
2.2 Tale ultimo requisito caratterizza lo status di latitante e legittima il ricorso a forme attenuate di garanzia del diritto dell'imputato all'informazione sul processo e sul contenuto dell'accusa. E' stato in proposito anche evidenziato dalla Suprema Corte (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016 Rv. е 268827 01 cit.) che la sua sussistenza non è connessa all'effettiva conoscenza dell'emissione del provvedimento restrittivo della cui esecuzione si tratta (cfr. Sez. 2, n. 47852 del 23/09/2016 Rv. 268174 01 Kennedy), ben potendo - l'interessato rendersi latitante anche al fine di prevenire azioni cautelari. Si è altresì osservato che la valida emissione del decreto di latitanza, presuppone l'accertamento della volontà del destinatario dell'iniziativa cautelare di sottrarsi ai tentativi di rintracciarlo. Tale verifica può fondarsi anche su presunzioni, purchè le stesse risultino ancorate ad una base fattuale effettivamente idonea a rivelare tale volontà, tenuto conto delle concrete abitudini di vita del ricercato (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 54189 del 20/10/2016 Rv. 268827 - 01 cit. ).
2.3. Nel caso di specie, le considerazioni svolte dalla corte di appello, in ordine all'analogo motivo di gravame proposto, appaiono conformi ai predetti principi, laddove ha evidenziato come giudizio in ordine alla sussistenza del requisito della volontaria sottrazione alle ricerche, da parte del ricorrente, fosse emerso non solo alla luce dell'intervenuta effettuazione di plurimi verbali di vane ricerche effettate dalla Polizia Tributaria di Milano, ma anche di intercettazioni da cui risultava che il ricorrente venne a conoscenza, nello stesso giorno, dell'arresto in Monza del corriere di parte della droga, Giampietro, così da attivarsi per far sparire le proprie tracce e potere persino eventualmente scappare dall'Italia. Si tratta di argomentazioni che poggiano su dati concreti ben coniugati con gli esiti, vani, delle ricerche;
né emergevano, giova precisarlo alla luce di quanto esposto e delle censure proposte, dati idonei ad individuare il luogo, preciso, di presenza all'estero del ricorrente. Così da imporre l'effettuazione di ricerche anche mediante mezzi di cooperazione internazionale. A tale ultimo riguardo, paiono generiche e prive di necessari e precisi atti di supporto allegati al ricorso, come tali per questa parte non autosufficienti, le affermazioni del ricorrente secondo cui dalle intercettazioni telefoniche sarebbe emersa la notizia del rientro del CA al suo paese di origine, nonché quella della sua intervenuta espulsione dall'Italia prima del 2005 (circostanza peraltro che in tal caso smentirebbe quella, precedente, del rientro nel luogo natio).
3. Il terzo motivo di impugnazione è anch'esso manifestamente infondato. La Corte di appello ha motivato il giudizio di responsabilità anche richiamando la testimonianza di un teste di p.g. che seguì le indagini. Costui ha evidenziato come dalle intercettazioni fosse emersa l'attività di scorta effettuata dal ricorrente, assieme a tale ZI RI, in ordine al tir su cui era custodita la droga e che da Venezia giunse sino a Piacenza, nel contesto di contatti con interlocutori albanesi oltre che con i destinatari dello stupefacente. Un primo appuntamento oggetto di servizio di osservazione si svolse presso un hotel- 7 в presso il quale il ricorrente fu scorto assieme al ZI;
entrambi furono poi ulteriormente visti presso un'area di servizio mentre si incontravano con i destinatari della droga, in vista della consegna della stessa (come è dato evincere anche dalla sentenza di primo grado, pag. 142 e ss., stante la sussistenza in tal caso di una cd. "doppia conforme"). La formale identificazione, a quel punto, avvenne tramite esame dei registri degli ospiti dell'albergo ove furono individuati i predetti soggetti la prima volta. A tali emergenze la corte ha aggiunto anche l'indicazione di specifiche intercettazioni, anche sulla utenza del CA oltre che del ZI, descrittive dei contatti tra i due e della attività di "scorta" al tir, di accordi per incontrarsi con l'ulteriore corriere di parte della droga proveniente da Venezia, di riferimenti al corriere medesimo;
tutte ritenute utili per confermare la identificazione del ricorrente come effettuata dalla polizia giudiziaria anche, ma non solo, mediante esame del registro dell'albergo ove dimorava durante i fatti. A fronte di questa organica, articolata e puntuale motivazione, le censure difensive, limitandosi a citare per stralcio parte delle dichiarazioni del teste di pg ed ad asserire un generico travisamento dei fatti sul rilievo dell'esistenza di una sola conversazione pertinente all'imputazione e della impossibilità di identificare correttamente il ricorrente come concorrente nelle condotte ascrittegli, si rivelano parziali e frammentarie, come tali estranee al necessario confronto con le ragioni formulate dai giudici di merito. Esse quindi risultano prive del requisito di specificità estrinseca che ne determina l'inammissibilità (cfr.. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Rv.268822, Galtelli;
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
4. Quanto agli ultimi due motivi di cui alla memoria depositata, relativi alla aggravante ex art. 80 del DPR 309/90 ed ai profili inerenti il trattamento sanzionatorio, se ne rileva la tardività e quindi l'inammissibilità. E' sufficiente, in proposito, rammentare che i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018 Rv. 272821 01 Corbelli), mentre - quelli immediatamente sopra indicati non sono riconducibili ai tre motivi di impugnazione proposti con il ricorso.
5. Con riguardo al ricorso proposto da KA IT, appare prevalente e assorbente rispetto agli altri il primo motivo proposto, siccome fondato. Invero, richiamati i principi per presiedono alla valutazione dello stato di latitanza, sopra esposti, si osserva che, diversamente dalla posizione del CA - per il quale la corte ha illustrato la consapevolezza dell'avvenuto arresto di IO RO 008 е anche richiamando specificamente conversazioni, attraverso cui sono altresì emerse le iniziative dirette a far scomparire qualsiasi traccia personale, così da potere alfine validamente argomentare in ordine alla volontaria sottrazione alle indagini da parte di costui -, non emerge un'eguale e valida motivazione nei confronti del KA. Con riguardo a costui infatti, la corte si è limitata ad asserire che, assieme al CA e a ZI RI, egli venne immediatamente a conoscenza dell'arresto dell'ulteriore corriere (IO RO) di parte della droga da lui già trasportata, senza tuttavia specificare in che modo e in quali termini ciò avvenne, né in base a quali circostanze ciò sia stato desumibile ed abbia potuto ragionevolmente incidere, quindi, su una decisione di sottrarsi volontariamente ad ogni ricerca. Pertanto, stante il riferimento, nel decreto di latitanza, ai soli risultati delle vane ricerche del ricorrente e la suesposta carenza della motivazione formulata dalla Corte di appello nel valutare i presupposti in base ai quali fu emesso il decreto di latitanza, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo esame.
5. Per le considerazioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di KA IT con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano. Quanto al ricorso del CA, la Corte ritiene che debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che CA RI versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di KA IT con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso di KA RI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/11/2019. Il Consigliere estensoreConsiglier Il Presidente Giuseppe Noviell ella Aldo Aceto IL CANCELARE ESPERTO T edo ch Luana Mariani