Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
L'esame del minore è un mezzo di prova la cui ammissione, assunzione e valutazione sono riservate al giudice, mentre l'eventuale conduzione materiale dell'esame da parte del perito resta uno strumento di cui è possibile avvalersi in circostanze particolari, senza che venga meno la "signoria" del giudicante sul contenuto della domanda da rivolgere al testimone. (Nella specie il ricorrente, condannato per violenza sessuale, contestava che il gup fosse intervenuto nel corso dell'esame condotto dal perito, nel momento delicato in cui la vittima sembrava volesse ritrattare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2012, n. 20886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20886 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 27/04/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1209
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 45991/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.D. , n. in (omesso) ;
avverso la sentenza del 01/06/2011 della Corte d'Appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il Difensore Avv. Calligaris che si è riportato ai motivi chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 01/06/2011 la Corte di Appello di Trieste ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di B.D. , condannato dal UP del Tribunale di Trieste in data 04/06/2010 alla pena di anni sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in ordine a tre ipotesi di reato riconducibili agli artt. 81 cpv. e 609 quater c.p., a lui ascritte per avere compiuto reiteratamente atti sessuali con le minori di anni quattordici C.A.G. , V.S. e P.G. ;
atti consisti nel baciare sulla bocca le predette bambine, toccare o baciare il seno e i genitali delle medesime, nonché farsi toccare il pene dalla C. .
In particolare, nel corso del procedimento di primo grado, svoltosi con le forme del giudizio abbreviato non condizionato, il G.U.P. aveva disposto, ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, l'esame della minore C.A.G. mediante perizia con l'ausilio di un'esperta psicologa dell'età evolutiva. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva eccepito la tardività della querela presentata dalla madre della minore C.A.G. ; eccepito la inutilizzabilità delle risultanze dell'esame della predetta minore, disposto dal G.U.P. con ordinanza del 15/04/2010, in base al rilievo che il giudice non aveva lasciato che fosse la psicologa a porre le domande alla C. , ma era intervenuto nel corso dell'esame, condizionando la teste per ricondurre le dichiarazioni della medesima, dirette a ritrattare quanto in precedenza affermato, nel tracciato di quelle precedenti;
eccepito la violazione dei principi della Carta di Noto nella conduzione dell'esame della predetta minore;
eccepito la inutilizzabilità della relazione peritale eseguita, mediante incidente probatorio, sulle minori V.S. e P.G. ;
contestato, nel merito, la ricostruzione della vicenda, sostenendo in particolare il carattere meramente platonico del rapporto con la C. e l'inesistenza dei fatti affermati dalle altre minori, nonché il carattere strumentale delle denunce e dichiarazioni accusatone, da ricondursi ai disastrosi rapporti ed alla situazione conflittuale esistenti tra i genitori delle bambine;
chiesto, in subordine, l'attenuante del fatto di minore gravità.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione della legge penale e processuale. Con vari mezzi di annullamento il ricorrente denuncia:
1) Errata applicazione della legge penale e processuale con riferimento all'ordinanza del G.U.P. del 15/04/2010. Premesso che il G.u.p. aveva ritenuto necessario procedere all'esame della minore C.A.G. con le forme della perizia, da espletarsi da un esperto della materia, per evitare che l'esame ed il controesame potessero nuocere alla serenità della minore e per la stessa efficacia del mezzo istruttorio, si deduce che, contraddittoriamente, lo stesso G.u.p., invece di lasciare libera la psicologa di interrogare la minore, è intervenuto allorché quest'ultima aveva iniziato a ritrattare le accuse, per ricondurre le sue dichiarazioni nell'alveo della precedente versione accusatoria. Il giudice di primo grado, inoltre, non ha ritenuto di demandare al perito l'espletamento di una indagine psicologica sulla minore, che sarebbe stata opportuna in considerazione dell'ambiente familiare in cui era vissuta la ragazza. Seguono rilievi fattuali relativi ai rapporti tra i genitori della C. , desunti dalle dichiarazioni del padre della ragazza e di quest'ultima, per ribadire la necessità che l'esame della minore venisse condotto con le forme della perizia da un esperto in psicologia dell'età evolutiva;
2) Violazione dei principi della Carta di Noto, del Protocollo di Venezia e dell'art. 111 Cost.. L'esame della minore è stato condotto in violazione dei principi stabiliti dalla Carta di Noto e degli stessi principi costituzionali in materia di formazione della prova nel contraddittorio delle parti, mediante la formulazione di domande suggestive, dirette a confermare l'ipotesi accusatoria. Si rilevano anche contraddizioni nel narrato della minore per avere dichiarato che l'imputato non le aveva mai tolto i pantaloni e poi affermare che la aveva baciata nelle parti intime;
3) Erronea applicazione della legge penale in relazione alla querela presentata tardivamente da L.C. , madre della minore A.G. . Il giudice di primo grado, di fronte alla richiesta della difesa di una pronuncia di non doversi procedere per tardività della querela, aveva affermato la perseguibilità di ufficio del reato di cui all'art. 609 bis c.p. Tale affermazione sarebbe invece errata, trattandosi della fattispecie di cui all'art. 609 quater c.p.. Si deduce, poi, che la querela è stata presentata tardivamente dalla madre della minore, essendo ella venuta a conoscenza della relazione tra la figlia ed il B. oltre sei mesi prima della presentazione dell'atto e si indicano risultanze processuali dalle quali emerge detta conoscenza. Tra, l'altro, i genitori della minore avrebbero dovuto essere indagati anche loro perché titolari di una posizione di garanzia nei confronti della figlia;
4) Inosservanza di norme processuali in relazione alla perizia redatta dalla dott.sa G. in sede di incidente probatorio sulle minori S..V. e G..P. . Si formulano rilievi in ordine alla scarsa validità, secondo studi più recenti, del metodo "Cbca" utilizzato dal perito, specie con minori vicini all'età di undici anni. Si deduce che il perito ha chiaramente manifestato il convincimento della colpevolezza dell'imputato, che non è stato neppure sentito. L'impostazione colpevoli sta da parte del perito si coniuga con le linee guida "Cismai", che sono state criticate dalla comunità scientifica, essendosi riscontrata una notevole incidenza di falsi positivi. L'altro test proposto alle minori, il cosiddetto "Blacky test", può rilevare lo stato di insofferenza o malessere del bambino, ma non è in grado di individuarne le cause scatenanti. Il perito inoltre non ha tenuto conto della forte conflittualità all'interno della famiglia G.F. - V. e delle pressioni psicologiche esercitate dalla madre sulla bambina;
5) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 609 quater c.p., comma 4. Si sostiene che, considerato il rapporto sentimentale intercorso tra la minore A.G. ed il B. , se i due avessero compiuto atti sessuali questi sarebbero di certo atti di modesta rilevanza e di minore gravità, perché verificatisi in un contesto privo di minacce e di toni violenti ed in mancanza di comportamenti di prevaricazione dell'adulto nei confronti della minore. Tali considerazioni valgono anche per i fatti di cui ai capi b) e c), che già la sentenza di primo grado ha ritenuto meno gravi;
6) Mancata assunzione di una prova decisiva. La doglianza viene riferita alla mancata acquisizione delle trascrizioni dei colloqui del perito con i genitori della minore A.G..C. e con quest'ultima, nonché alla necessità di disporre una perizia per una valutazione della personalità della predetta minore, la cui necessità era stata esclusa dal giudice di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Quanto al primo motivo di ricorso, premesso che lo stesso non appare indicare quale norma processuale sarebbe stata violata, con esso si deduce, nella sostanza, una "invasiva" conduzione dell'esame protetto della minore da parte del UP (che avrebbe anche, sostanzialmente, impedito alla C. di ritrattare le proprie dichiarazioni accusatorie), tanto più censurabile in quanto lo stesso giudice avrebbe contraddetto la stessa ragione (ovvero la maggior efficacia di un esame condotto per il tramite di esperto) per la quale egli aveva disposto farsi luogo al particolare mezzo in oggetto nelle forme della perizia. Tale doglianza, tuttavia, al di là di ogni altra possibile considerazione, trascura di considerare che anche l'esame del minore, alla pari dell'esame di ogni altro possibile testimone, resta, anzitutto, un mezzo di prova la cui ammissione, assunzione e valutazione non possono che essere affidate al giudice, rappresentando pur sempre il perito, cui eventualmente venga affidata la conduzione materiale dell'esame, un mezzo di cui lo stesso giudice può avvalersi in considerazione di circostanze particolari (come possono essere, in principalità, per stare al caso di specie, quelle che consigliano, per l'età e la personalità del soggetto esaminato, di evitare traumi o sofferenze psichiche), senza che, per questo, possa venir meno la "signoria" del giudice in ordine anzitutto al contenuto delle domande da rivolgere al teste, da contenere, del resto, pur sempre, all'interno dei parametri di ammissibilità e rilevanza (cfr., per l'assenza di qualsivoglia nullità ove sia il giudice a condurre direttamente l'esame del minore, Sez. 3, n. 11130 del 15/02/2008, G., Rv. 239003); se così non fosse, del resto, verrebbe meno, a ben vedere, addirittura la stessa ragione della previsione dell'art. 525 c.p.p., che richiede la necessaria identità tra giudice che "ha partecipato al dibattimento", nella partecipazione rientrando anche l'assunzione dei mezzi di prova, da cui il giudicante non può certo abdicare, e giudice che provvede alla deliberazione della sentenza. Nè, evidentemente, può censurarsi l'esercizio, da parte del giudice, del potere, che, ovviamente, si mantenga nei limiti contrassegnati dall'art. 499 c.p.p., comma 6, di intervenire anche di ufficio per assicurare la pertinenza delle domande e la genuinità delle risposte del teste, potere che, a ben vedere, non incontra alcuna deroga in caso di esame del minore. Nella specie la sentenza impugnata ha escluso qualunque condizionamento, da parte del giudice di primo grado, della minore C. , atteso che le dichiarazioni da essa rese, pur comprensibilmente caratterizzate da forte ritrosia in quanto molto sofferte ed angosciate, sono risultate nella sostanza, libere, coerenti e ampiamente dettagliate (vedi pag. 9). Da ultimo, non può comunque non sottolinearsi che, quand'anche fossero in astratto configurabili nullità, ogni possibile doglianza sul punto delle modalità di conduzione dell'esame protetto della minore da parte del giudice risulterebbe comunque preclusa dalla opzione esercitata dallo stesso imputato per la definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, di per sè comportante la possibilità di rilevare unicamente le nullità di carattere patologico, ovvero inerenti ad atti probatori assunti "centra legem" (Sez. U., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246).
4. Anche il secondo motivo, comunque connesso al primo, è infondato. È sufficiente considerare, al riguardo, che, al di là dell'asserita natura "suggestiva" delle domande rivolte alla persona offesa, nessuna concreta specificazione al riguardo viene fornita;
in ogni caso, va anche ricordato che, per costante indirizzo di questa Corte, i principi posti, in tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, dalla cosiddetta "Carta di Noto", lungi dall'avere valore normativo, si risolvono in meri suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come illustrato nelle premesse della carta medesima (ex plurimis, Sez. 3, n. 20568 del 10/04/2008, G., 239879). La sentenza impugnata ha inoltre, ad ogni buon conto, correttamente osservato che, data l'età adolescenziale della ragazza, la medesima non poteva avere subito condizionamenti, che sono molto più tipici nei confronti dei bambini e, quanto alle pretese contraddizioni, ha escluso l'esistenza di elementi di contraddizione tra la dichiarazione della minore, secondo la quale il B. non le aveva mai tolto i pantaloni, e quella secondo la quale le aveva baciato le parti intime, sulla base di una valutazione di merito che non si palesa affatto illogica.
5. Il terzo motivo è parimenti infondato: in particolare la sentenza ha evidenziato (pag. 13) la tempestività della querela, indicando elementi di fatto (nella specie le dichiarazioni rese dalla minore C. alla Polizia circa gli atti sessuali intervenuti con l'imputato) dai quali si è logicamente desunto che la madre è venuta a conoscenza della effettiva natura dei rapporti tra la figlia ed il B. solo il giorno prima della presentazione dell'atto, con una conseguente valutazione delle risultanze probatorie che si sottrae al sindacato in sede di legittimità e che viene contestata solo con la menzione di risultanze di fatto (conoscenza della madre di una lettera da cui risultava la relazione tra la figlia e l'imputato) neppure decisive.
6. Con riguardo al quarto motivo, va osservato che la stessa sentenza impugnata (pag. 13) ha espressamente ritenuto di potere prescindere, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati commessi nei confronti di S..V. e P.G. ,
dalle risultanze della relazione peritale redatta dalla dr.ssa G. in sede di incidente probatorio in ordine alla capacità delle stesse di percepire e riferire correttamente la realtà. I giudici hanno infatti evidenziato che la molteplicità di elementi oggettivi e sostanzialmente concordanti nel nucleo essenziale, concernente, in particolare, le modalità specifiche dei delittuosi approcci fisici posti in essere in alcune occasioni dal B. , emerse, costantemente, con lucidità, semplicità e senza confusione alcuna, dalle dichiarazioni delle due ragazzine, porta ad escludere l'eventualità di racconti fantasiosi e frutto di auto od etera suggestione da parte delle vittime, con conseguente ininfluenza delle prospettazioni e contestazioni mosse in ordine a fatti marginali o di contorno. Conseguentemente, le considerazioni esposte dal ricorrente a sostegno della inutilizzabilità della perizia in oggetto, fondata sull'impiego di un metodo non adeguatamente affidabile, sono, comunque, irrilevanti.
7. In relazione al quinto motivo, si è già affermato, con riferimento all'art. 609 bis c.p., che ai fini dell'accertamento della diminuente del fatto di minore gravità deve farsi riferimento, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell'età della stessa (Sez. 3, n. 45604 del 13/11/2007, Mannina, Rv. 238282; Sez. 3, n. 1057 del 19/12/2006, Sala e altro, Rv. 236024) e che deve escludersi la concedibilità dell'attenuante speciale ove gli abusi perpetrati in danno della vittima si siano protratti nel tempo (Sez. 3, n. 24250 del 13/05/2010, D. e altri, Rv. 247286; Sez. 3, n. 2001 del 13/11/2007, R., Rv. 238847); nella specie, la Corte territoriale ha osservato che a fronte delle caratteristiche della pericolosa personalità dell'imputato e delle modalità della condotta posta in essere (di durata pluriennale con riferimento alla C. e comunque nei confronti di soggetti particolarmente deboli in quanto tutti minorenni) non possono essere ravvisati i presupposti per la sussistenza dell'attenuante in parola.
8. Con riguardo al sesto motivo, infine, va ricordato che per prova decisiva deve ritenersi quella prova che, non assunta o non valutata, vizii la sentenza intaccandone la struttura portante, si che, ove esperita, avrebbe determinato una diversa decisione (ex plurimis, Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105; Sez. 6, n. 14916 del 25/03/2010, Brustenghi e altro, Rv. 246667); ora, già sulla base della stessa prospettazione data dal ricorrente, può sicuramente escludersi, con riguardo ai colloqui intercorsi tra il perito dr.ssa S. ed i genitori della C. nonché la C. stessa, una tale connotazione, posto che in proposito il ricorrente si limita ad osservare che dagli stessi sarebbe emerso una quadro "piuttosto drammatico" della situazione familiare della minore;
deve anche aggiungersi che l'imputato che presenti richiesta di giudizio abbreviato incondizionato accetta che il procedimento si svolga sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e pertanto, una volta sollecitato il giudice di appello all'assunzione officiosa di nuove prove, non può lamentare il mancato esercizio del relativo potere (Sez. 2, n. 25659 del 15/05/2009, Marincola e altri, Rv. 244163). In ogni caso la stessa Corte territoriale ha espressamente disatteso la richiesta avendola ritenuta superflua (e quindi, implicitamente, non riconducibile negli stretti parametri dell'art. 603 c.p.p., comma 1, seconda parte) alla luce di tutti gli elementi disponibili. Circa poi la richiesta di espletamento di perizia sulla personalità della C. , va riaffermato che, in tema di valutazione della testimonianza del minore persona offesa del reato di violenza sessuale, non ricorre la necessità di indagine psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, la cui naturale maturazione è connessa all'età, ove si possa escludere la presenza di elementi, quali una particolare predisposizione all'elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato (Sez. 3, n. 44971 del 06/11/2007, Saveri, Rv. 238279); nella specie la Corte territoriale ha osservato, in adesione a quanto già argomentato dal primo giudice, che la richiesta doveva ritenersi superflua atteso che le caratteristiche soggettive di A.G. erano emerse, con evidenza, in tutte le sfaccettature alla luce dell'esauriente racconto delle peculiari e molteplici circostanze della vicenda in oggetto.
9 - Il ricorso, pertanto, va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2012