Sentenza 15 febbraio 2008
Massime • 1
Nel caso di esame protetto di minori di anni sedici nelle forme dell'incidente probatorio (art. 398, comma quinto bis, cod. proc. pen.) non ricorre alcuna ipotesi di nullità ove sia il giudice a condurre direttamente l'assunzione della prova testimoniale, in quanto l'esperto in psicologia infantile eventualmente nominato ai sensi dell'art. 498, comma quarto, cod. proc. pen., ha solo la funzione di assistere il giudice fornendo sostegno psicologico al minore ovvero indicare le modalità con cui devono essere preferibilmente poste le domande.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2008, n. 11130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11130 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2008 |
Testo completo
O S C U RA T A
1 11 30/08 M. b. : anr. 52. D.L.ve
146/2003/am ue
Sent. N. 606 N. 22215/2007 Reg. G. fell a il nome P.U. del 15.2.2008 G.V. minok cord thi in diffusion 12'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERAL composta dagli Ill.mi Signori:
ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI G.V. Presidente Dott. Claudio Vitalone (art. 52 D.L. vo 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali) 66 Alfredo Maria Lombardi Consigliere
Mario Gentile
66 Margherita Marmo IL FUNZIONARIOTON
مار 66 Santi Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Civita Di Russo, difensore di fiducia di G.G. n. a il (omissis) avverso la sentenza in data 15.1.2007 della Corte di Appello di (omissis)
Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
7.10.2005, venne condannato alla pena di anni cinque di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quale colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv., 609 bis in relazione agli art. 609 ter n. 1, 609 quater n. 1 e 2, 609 septies, quarto comma n. 1 e 2, c.p..
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di in ordine al reato di cui agli art. 81 cpv., 609 bis in relazione agli G.G.
art. 609 ter n. 1, 609 quater n. 1 e 2, 609 septies, quarto comma n. 1 e 2, c.p., ascrittogli per avere costretto la figlia di quattro anni, a subire in reiterate occasioni atti sessuali,G.V. consistiti in toccamenti, palpeggiamenti e nella penetrazione con il dito nella vagina, nonché nel masturbarsi contestualmente alla presenza della minore.
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I giudici di merito, in estrema sintesi, hanno ritenuto pienamente credibile quanto narrato dalla bambina a proposito degli atti sessuali ai quali era stata sottoposta dal padre, in considerazione delle modalità con le quali era avvenuta la rivelazione degli abusi, della spontaneità con la quale la minore aveva, nelle varie occasioni, descritto le modalità dei toccamenti, senza bisogno di essere sollecitata, della coerenza ed assenza di contraddizioni del narrato, della esistenza di riscontri, costituiti dalle risultanze dell'accertamento medico al quale era stata sottoposta.
In proposito si evince in punto di fatto dalla sentenza che una prima rivelazione degli abusi sessuali era avvenuta alla presenza della nonna, M.L. la quale nell'agosto 2001 aveva notato che la bambina, stando sul divano, faceva gesti con il dito nella vagina e, interpellata dalla nonna, aveva detto "E' PÀ che me li impara e me li fa fare"; successivamente alla madre, F.G. una mattina del dicembre 2001 la bambina aveva detto "...guarda che PÀ mi tocca...mi tocca la farfallina” e, aggiungendo "...ti faccio vedere...", aveva allargato le gambe e mostrato le modalità del toccamento che avveniva con il dito.
La descrizione degli atti sessuali veniva successivamente reiterata dalla minore alla presenza dell'ispettrice di Polizia, C.R. alla dott.sa P.L. psicologa preso l'Ospedale di
Caserta, ove la piccola era stata condotta dalla madre, alla consulente del P.M. ed, infine, in sede di incidente probatorio.
In particolare, per quanto interessa ai fini del giudizio di legittimità, la Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva eccepito la nullità o inutilizzabilità dell'incidente probatorio, nel corso del quale era stata esaminata la parte lesa, in considerazione delle modalità con le quali l'atto istruttorio era stato condotto dal G.I.P.; la nullità dell'accertamento medico legale eseguito sulla minore, non essendo state rispettate le garanzie per la difesa prescritte dall'art. 360 c.p.p., nonché la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata allo espletamento di una perizia medica sulle risultanze fotografiche afferenti alla predetta indagine ginecologica.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 191 e 178 c.p.p., nonché difetto di motivazione della sentenza in relazione all'incidente probatorio nel quale è stata esaminata la parte lesa.
Si osserva che, seppure l'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. prevede particolari accorgimenti per la assunzione della testimonianza di minori, allorché si procede per i reati di cui all'art. 609 bis c.p.p., nel caso in cui venga esclusa la presenza delle parti, devono essere necessariamente rispettate le regole stabilite dall'art. 146 bis disp att. c.p.p., che disciplina le modalità di partecipazione al dibattimento a distanza, stabilendo che deve essere assicurata la contestuale effettiva, reciproca, visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi, nonché la possibilità di udire quanto viene detto.
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Si rileva, quindi, che nel corso del predetto incidente probatorio il G.I.P., che si trovava unitamente alle difese ed al P.M. in un'aula diversa dalla stanza in cui la piccola V. veniva sottoposta alle domande da parte della psicologa all'uopo incaricata, ha abbandonato l'aula ed è entrato nella stanza in cui si trovava la bambina, procedendo all'esame diretto della stessa, dopo aver staccato il telefono che collegava detta stanza con l'aula in cui erano le parti ed il cancelliere;
che il G.I.P. non ha ripristinato il collegamento telefonico neppure allorché è stato invitato a farlo dalla difesa dell'imputato tramite il cancelliere.
Al rientro in aula del G.I.P. la difesa dell'imputato ha immediatamente eccepito la nullità dell'atto istruttorio e l'eccezione stata reiterata all'udienza preliminare, nella fase degli atti preliminari al dibattimento di primo grado ed in appello.
Si deduce, quindi, che la descritta compressione del diritto di difesa dell'imputato nello espletamento dell'incidente probatorio determina la inutilizzabilità dell'atto, trattandosi di prova acquisita illegittimamente attraverso modalità lesive dei diritti fondamentali di difesa del cittadino con la conseguente incostituzionalità della prova stessa.
Si deduce, poi, che in ogni caso la prova doveva essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., essendo stata raccolta mediante la compressione del diritto dell'imputato alla assistenza del difensore nell'espletamento del predetto atto istruttorio.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 c.p.p. ed il difetto di motivazione con riferimento all'eccepita inutilizzabilità dell'accertamento medico ginecologico eseguito sulla parte lesa.
Si osserva che l'accertamento medico di cui si tratta aveva ad oggetto le condizioni fisiche della minore, soggette a naturale modificazione, sicché lo stesso doveva essere esperito con le formalità di cui all'art. 360 c.p.p.; che, peraltro, nel momento in cui la dott.sa G. ha effettuato
l'accertamento tecnico la madre della piccola V. aveva già messo a conoscenza il pubblico ufficiale, che ha redatto il referto, dell'ipotesi delittuosa di cui alla successiva imputazione a carico dell'imputato, nonché della identità di questi;
che l'inosservanza delle formalità di cui alla disposizione citata rende inutilizzabile l'accertamento medico in virtù del combinato disposto di cui agli art. 191 e 360 c.p.p. e, in ogni caso, viziato da nullità, che è stata tempestivamente eccepita.
Con il successivo mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 603 c.p.p. ed il difetto di motivazione della sentenza in relazione alla mancato rinnovo dell'istruzione dibattimentale.
Si deduce che nel caso in esame appariva indispensabile una perizia medica sulle risultanze fotografiche dell'accertamento ginecologico eseguito sulla bambina, in quanto dalle fotografie in atti, secondo quanto affermato dal consulente di parte dell'imputato, non si rileva l'esistenza di ecchimosi o escoriazioni nella vagina della bambina, ma solo una diffusa iperemia, compatibile con la diagnosi di cistite in precedenza effettuata dal medico curante della stessa minore,
Il ricorrente denuncia, poi, violazione di legge e manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento all'affermazione di colpevolezza. O S C U R A T A
Si deduce, in sintesi, che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, il racconto degli atti sessuali da parte della bambina non risulta affatto caratterizzato dalla spontaneità, come dimostra la lettura dei verbali dell'incidente probatorio, dai quali si evince che solo a seguito dell'intervento personale del G.I.P., che ha travalicato l'interposizione della psicologa nel porre le domande, la bambina ha confermato le accuse;
si osserva inoltre che non vi è alcuna registrazione delle dichiarazioni rese în precedenza dalla bambina e delle modalità con le quali le sono state poste le domande;
che il reperto costituito dalle risultanze fotografiche risulta pienamente compatibile con la diagnosi di cistite effettuata dalla dott.sa R. che aveva in cura la bambina e non aveva notato la presenza di lesioni, segni o ecchimosi, come confermato anche dal dott. RU.
al quale la sentenza fa erroneamente riferimento;
che la relazione redatta dalla consulente del P.M.,
N.L. dott.sa secondo la quale la bambina presenta tutti i classici segni dell'abuso, non considera la possibilità di letture alternative dei segni rilevati ovvero che gli stessi non sono necessariamente concludenti per affermare un'ipotesi di abuso. In particolare si osserva, riferendo le risultanze della consulenza di parte, che la depressione della bambina ben poteva essere attribuita alla situazione di rottura familiare che ella stava vivendo;
si aggiunge che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, dalle risultanze processuali non è affatto emerso che i coniugi avessero rapporti sessuali alla presenza della bambina o che il padre abbia negato di essersi masturbato alla presenza della moglie e, in relazione all'affermazione della bambina, secondo la quale il padre le avrebbe avvicinato il pisello al culetto, si afferma, riportando alcune frasi della minore, che la bambina si riferiva in modo evidente a vicende che avevano riguardato i propri genitori e che la stessa aveva fatto proprie.
Con il quinto motivo di gravame si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 609 quater, terzo comma, c.p..
Si deduce che i giudici di merito hanno negato la diminuente di cui alla disposizione citata in considerazione del danno psicologico subito dalla parte lesa.; che la valutazione sul punto si palesa, però, viziata, essendo fondata sulle affermazioni del primo consulente, che aveva già redatto la prima intervista della minore in ordine alla violenza, e per non essersi tenuto conto della diversa causa del disagio emotivo riscontrato nella bambina, da collegarsi alla separazione dei genitori ed al conseguentemente allontanamento di altri familiari ai quali era legata.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia infine violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli art. 81 cpv. e 133 c.p..
Si deduce che l'aumento di pena per la continuazione è stato determinato in misura eccedente il minimo edittale senza un adeguata motivazione in relazione ai parametri dettati dall'art. 133 c.p..
Il ricorso non è fondato.
Le censure in punto di violazione delle norme processuali sono state tutte già proposte nel giudizio di merito è respinte con adeguata motivazione nella sentenza impugnata.
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E' opportuno comunque precisare ulteriormente in punto di diritto, con riferimento alle deduzioni del ricorrente formulate a sostegno dell'eccezione di inutilizzabilità della prova costituita dallo incidente probatorio, che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte sono inutilizzabili solo le prove assunte in violazione dei divieti imposti dalla legge (art. 191, primo comma, c.p.p.) o dei diritti fondamentali dell'individuo tutelati in modo specifico dalla
Costituzione (cfr. sez. sez. un. 199800021, Gallieri, RV 211196, richiamata impropriamente dal ricorrente nel caso in esame in quanto riferentesi all'ipotesi di prove raccolte in violazione degli art. 13, 14 e 15 della Costituzione).
In ogni altro caso di prove raccolte senza l'osservanza delle forme prescritte dalla legge ed, in particolare, in violazione del diritto dell'imputato o dell'indagato alla difesa la sanzione in cui incorre la prova irritualmente acquisita è quella della nullità (sez. un. 199605021, Sala, RV 204644; conf. sez. I, 199702690, Mirino, RV 207271 con riferimento ad irregolarità nell'assunzione della prova per testi); nullità variamente graduata secondo le previsioni di cui all'art. 178 e segg. c.p.p..
Peraltro, proprio con riferimento ad ipotesi analoga a quella in esame questa Suprema Corte ha già affermato che “In tema di assunzione ed utilizzazione delle prove, non dà luogo alla sanzione di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., la violazione delle regole per l'esame fissate dagli art. 498, comma primo, e 499 c.p.p., poiché non si tratta di prove assunte in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prove assunte con modalità diverse da quelle prescritte. Deve essere, del pari, esclusa la ricorrenza di nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia e posto che l'inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall'art. 178 c.p.p." (sez. I, 200539996, Grancini ed altri, RV 232941, già richiamata nella sentenza impugnata)
In ogni caso, potendosi, però, configurare una nullità dell'atto istruttorio, quale conseguenza di una totale compressione del diritto di difesa nel corso del suo espletamento e, quindi, una violazione riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p. (inosservanza di disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato), deve essere rilevato che la sentenza impugnata ha, comunque, escluso che si sia verificata, nel caso in esame, una effettiva violazione dei diritti della difesa dell'imputato con riferimento alle modalità con le quali è stato espletato l'incidente probatorio.
In proposito è stato esattamente osservato dalla Corte territoriale che nell'ipotesi di esame protetto di minori, ex art. 398, comma 5 bis, c.p.p., non è affatto preclusa al giudice la conduzione diretta dell'esame del teste, dovendo essere attribuita all'esperto esclusivamente una funzione di
"assistente” del giudice per fornire sostegno psicologico al minore o indicare le modalità con le quali devono essere preferibilmente poste le domande.
Non può, pertanto, ravvisarsi nessuna nullità quale conseguenza della denunciata modalità di conduzione dell'esame della piccola G.V. da parte del G.I.P.; conduzione diretta dell'esame che, peraltro, risulta riferibile solo ad una parte del mezzo di prova.
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Inoltre, è stato adeguatamente rilevato dalla sentenza impugnata che nella specie non vi è stata una effettiva lesione del diritto di difesa dell'imputato, in quanto il difensore ha sempre avuto la possibilità di vedere e di sentire l'esame del minore;
che inoltre gli è stato sempre consentito di spiegare pienamente il suo compito attraverso la proposizione di domande tramite il filtro della psicologa e di formulare contestazioni, mentre non è invece ipotizzabile un esercizio del diritto di difesa - come prospettato in ricorso - che si esplichi mediante la contestazione della domanda posta dal giudice nell'immediatezza della sua formulazione in modo da impedire la risposta del teste.
Deve essere anche precisato che quanto osservato sul punto dalla Corte territoriale trova pieno riscontro nel verbale dell'incidente probatorio, che questa Corte ha esaminato, riferendosi la denuncia del ricorrente alla violazione di norme processuali.
Anche il secondo motivo di gravame è infondato.
La sentenza impugnata ha già escluso con motivazione adeguata l'esistenza della eccepita inutilizzabilità o nullità dell'esame ginecologico al quale è stata sottoposta la piccola | G.V. presso l'Ospedale di Caserta.
Sul punto i giudici di merito hanno rilevato che la predetta visita ginecologica è stata eseguita dalla dott.sa G.E. medico dell'Ospedale, dove la F.G. aveva condotto la figlia, dopo averne ricevuto le rivelazioni in data 18.12.2001 e dopo averla fatta esaminare da un medico di fiducia, dr. D.R. che aveva riscontrato la presenza di ecchimosi e piccole escoriazioni nelle parti intime della minore e consigliato la visita di una specialista.
E' stato quindi correttamente rilevato sul punto dai giudici di merito che l'accertamento ginecologico di cui si tratta è stato eseguito dalla dott.sa G. su sollecitazione della madre della piccola V. e non su richiesta del P.M.. aiSicché nel caso in esame non si versa nell'ipotesi dell'accertamento tecnico disposto dal P.M., sensi dell'art. 359 c.p.p., e, pertanto, non è neppure ravvisabile la violazione dell'art. 360 c.p.p..
Rileva, poi, la Corte con riferimento al terzo motivo di gravame che la sentenza impugnata ha adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali è stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
La decisione sul punto, invero, è preceduta da una diffusa ed analitica disamina delle risultanze probatorie afferenti all'accertamento medico eseguito dalla dott.sa G. ed, in particolare, alle risultanze dei rilievi effettuati dalla medesima mediante l'esame colposcopico, nonché delle deduzioni dei consulenti di parte sul punto.
All'esito i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione della attendibilità di quanto riferito in sede dibattimentale dalla predetta dott.sa in ordine alla esistenza delle lesioni riscontrate dalla medesima, costituite da un'area ecchimotica", da una "piccola escoriazione", nonché “altra chiazza di ecchimosi rotondeggiante" in corrispondenza delle piccole labbra, aventi una sicura for genesi traumatica, compatibile con lesioni da "digitazio", mentre le censure del ricorrente sul punto sono sostanzialmente fondate su una diversa valutazione delle predette risultanze probatorie.
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Il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, pertanto, costituisce corretta applicazione del disposto di cui all'art. 603, primo comma, c.p.p..
Il quarto motivo di gravame è inammissibile.
Il ricorrente, nel censurare il convincimento espresso dai giudici di merito in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della piccola parte lesa, si limita a richiedere una lettura alternativa delle risultanze processuali, in senso favorevole alla propria tesi difensiva, senza denunciare alcun vizio motivazionale desumibile dal testo del provvedimento impugnato,
Con riferimento a quanto dedotto nel motivo di gravame va comunque rilevato che la sentenza della corte territoriale ha affermato la piena attendibilità della parte lesa dopo avere diffusamente esaminato la genesi delle dichiarazioni accusatorie, rilevato che quanto narrato dalla bambina è stato sempre caratterizzato dalla spontaneità delle dichiarazioni, dalla coerenza nella descrizione dell'accaduto, ha trovato riscontri nei citati esiti della visita ginecologica, mentre sono stati adeguatamente esaminati i rilievi dei consulenti di parte sul punto, ritenuti inconferenti dai giudici di merito per il loro carattere meramente teorico o la carenza di riscontri alle tesi prospettate.
La sentenza ha, altresì, escluso che nel corso dell'esame della minore siano stati disattesi i principi elaborati nel campo della psicologia infantile, atti ad evitare contaminazioni derivanti da interferenze esterne, ed in particolare è stato rilevato a proposito dell'incidente probatorio che in effetti la conferma delle dichiarazioni accusatorie da parte della bambina vi era già stata nella prima parte dell'esame condotto direttamente dalla psicologa incaricata dal giudice.
In conclusione, pertanto, non sussiste alcuna carenza motivazionale della sentenza in ordine alla affermazione della colpevolezza dell'imputato e tanto meno sono ravvisabili vizi logici nelle argomentazioni esposte a sostegno del convincimento espresso dai giudici di merito sul punto.
Anche sul diniego della diminuente di cui all'art. 609 quater, penultimo comma, c.p., censurato con il quinto motivo di gravame, vi è adeguata motivazione della sentenza mediante il puntuale riferimento al grave danno psicologico subito dalla minore, mentre anche sul punto la censura del ricorrente si concreta nella mera prospettazione di una diversa causa del predetto danno psicologico rilevato nella bambina rispetto a quanto ritenuto dai giudici di merito.
Infine, con riferimento alla determinazione della pena ed agli aumenti per la continuazione, la sentenza si palesa altresì adeguatamente motivata, dovendosi solo rilevare che l'aumento stabilito per la continuazione è legato alla valutazione della gravità dei fatti legati dal vincolo, gravità di cui la sentenza da ampiamente contezza.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
к La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 15.2.2008.
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IL CANCELLIERE
8 IL PRESIDENTERESIDE
Resi IL CONSIGLIERE RELATORE
B
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 1 2 MAR. 2008
FUNZIONA CANCELIERIA
Donati)
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