Sentenza 27 settembre 2016
Massime • 1
La legittimazione a partecipare al processo esercitando i diritti e le facoltà della persona offesa dei c.d. enti esponenziali di interessi collettivi, presuppone il riconoscimento della corrispondenza ontologica degli interessi tutelati dall'ente con quelli protetti dal reato per cui si procede, da valutarsi in stretta aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa. (In applicazione del principio, la S.C. ha disconosciuto il diritto all'avviso della richiesta di archiviazione all'associazione "SOS Italia Libera, Associazione di volontariato vittime di usura, estorsione e racket" per il reato di truffa ai danni di ente pubblico territoriale, rilevando l'assenza in capo alla predetta associazione di una posizione soggettiva tutelabile in relazione al bene protetto dal reato, atteso che la tutela del patrimonio dello Stato non rientrava tra gli scopi sociali indicati nello Statuto e nell'atto costitutivo della medesima).
Commentari • 2
- 1. Risarcimento e attenuante: sì al pagamento dell’assicurazione, se voluto dall’imputato e integrale verso tutte le persone offese (Cass. Pen. n. 32174/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2025
1. Con sentenza del 29 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 03 ottobre 2019, con la quale il gup del Tribunale ha condannato P.G. in relazione al reato di cui all'art. 589, cod. pen., per aver cagionato colposamente la morte di altro soggetto, essendosi posto alla guida in stato di alterazione e avendo intrapreso contromano la superstrada, ove si è verificata la collisione con il veicolo della persona offesa. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato. 2.1. Con un unico motivo di doglianza si lamenta la violazione di legge per aver omesso il giudice di appello di riconoscere l'attenuante di cui …
Leggi di più… - 2. Assicurazione risarcisce il danno: attenuante? (Cass. 32174/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2025
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno risarcito, è ammesso il pagamento dell'impresa assicuratrice, a patto che esso si atteggi come il pagamento di un terzo incaricato dall'autore del reato, e dunque riconducibile alla volontà di quest'ultimo, mentre deve escludersi l'ammissibilità dei pagamenti operati da compagnie assicuratrici o enti previdenziali, che non operano su incarico di tale soggetto, trattandosi in questo caso di pagamenti non riconducibili alla sua volontà. Corte di Cassazione sez. III penale, ud. 18 giugno 2025 (dep. 29 settembre 2025), n. 32174 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 03 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/09/2016, n. 43494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43494 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2016 |
Testo completo
A2 94 434 94 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO FIANDANESE - Presidente - SENTENZA - Consigliere 1701 N. Dott. MARCO MARIA ALMA - Consigliere -REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA PELLEGRINO N. 24090/2016 - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BO AO N. IL 27/02/1951 parte offesa nel procedimento c/ RE TT N. IL 11/01/1975 avverso l'ordinanza n. 194/2015 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del 03/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
G lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Francesco Salzano il quale ha chiesto il rigette del ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 3/10/2015, il G.I.P. del Tribunale di Firenze disponeva l'archiviazione del procedimento R.G. n. 2735/15 iscritto a mod. 45 e relativo ad un'ipotesi di truffa commessa da AT EN ai danni della provincia e del comune di Firenze.
2. Avverso il decreto di archiviazione ha proposto ricorso per cassazione AO OC, "in proprio e nella sua qualità di presidente della S.O.S. Italia Libera, Associazione nazionale di volontariato vittime di usura, estorsione e racket", chiedendone l'annullamento.
2.1. Al riguardo, premette anzitutto che il ricorso, depositato in data 15/4/2016 presso altro ufficio giudiziario, deve ritenersi tempestivo avendo egli occasionalmente appreso della definizione del menzionato procedimento penale soltanto in data 1/4/2016, allorché, presentando istanza di avocazione delle indagini alla Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, il Procuratore generale motivava il rigetto evidenziando che il pubblico ministero procedente aveva già assunto le proprie determinazioni con la richiesta di archiviazione sulla quale il G.I.P. aveva provveduto in conformità.
2.2. Con riguardo ai motivi di ricorso, deduce la violazione degli artt. 408, comma 2, e 409, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, lamenta che il G.I.P. ha disposto l'archiviazione del procedimento senza che al ricorrente e all'Associazione di cui è presidente fosse stato dato avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonostante avesse chiesto espressamente di esserne informato nella denuncia che aveva dato origine all'indicato procedimento (presentata in data 30/7/2015). Osserva il ricorrente che l'Associazione deve essere considerata persona offesa dal reato, in relazione ai fatti denunciati afferenti ad interessi di natura collettiva, di cui deve essere considerata portatrice anche in ragione della tutela prevista dalle norme del codice del consumo"; che "il reato prospettato (truffa a danni dei contribuenti e del comune e della Provincia di Firenze) risulta plurioffensivo ed è idoneo a ledere non solo l'interesse pubblico al buon andamento ed alla trasparenza della Pubblica amministrazione, ma anche il concorrente interesse dei cittadini”. Per tali ragioni, l'Associazione aveva il diritto di ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, nonché a presentare la relativa opposizione, "potendo far autonomamente valere un interesse "collettivo/corporativo" suo proprio suscettibile di lesione diretta a seguito della condotta incriminata". 2 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con articolata memoria depositata in data 18/7/2016, ha chiesto rigettarsi il ricorso, stante il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, non potendosi riconoscere all'Associazione S.O.S. Italia Libera la qualità di persona offesa.
4. In data 26/9/2016 il difensore di AT EN ha depositato memoria con la quale eccepisce il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, privo della qualità di persona offesa sia come denunziante che come presidente dell'Associazione S.O.S. Italia Libera. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Deve darsi, preliminarmente, atto della tardività della memoria presentata dalla difesa di AT EN, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., le parti possono presentare memorie sino a quindici giorni prima dell'udienza e memorie di replica sino a cinque giorni prima. La tardività del deposito esime la Corte di cassazione dal prendere specificatamente in esame la memoria (Sez. 1, sent. n. 8960 del 7/2/2012).
6. Con riferimento al rispetto dei termini per impugnare, per come osservato dallo stesso Procuratore generale, deve ritenersi tempestivo il ricorso per cassazione proposto dal OC AO. In materia di osservanza dei termini per impugnare vige, infatti, il principio della conoscenza legale del provvedimento sicché, in mancanza della notifica del decreto di archiviazione, prevista soltanto in favore dell'indagato nei cui confronti sia stata applicata la custodia cautelare, l'eventuale conoscenza aliunde di tale provvedimento deve essere effettiva ed idonea a determinare il decorso del termine per impugnare. Si è poi, al riguardo, affermato che spetta al pubblico ministero che abbia omesso di notificare alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione dedurre e dimostrare l'eventuale intempestività del ricorso per cassazione contro il decreto di archiviazione proposto da quest'ultima, non essendo configurabile a carico della persona offesa l'onere di fornire la prova di non aver ricevuto conoscenza anteriore del provvedimento impugnato (Sez. 4, sent. n. 8006 del 15/11/2013, Rv. 259271. Conforme, Sez. 3, sent. n. 24063 del 13/5/2010, Rv. 247795). Nel caso di specie, peraltro, non emerge dalle risultanze processuali che il ricorrente avesse avuto conoscenza del decreto impugnato e dalle dichiarazioni dallo stesso rese,nonché dagli atti del fascicolo, risulta che egli è venuto a conoscenza del decreto di archiviazione del G.I.P. soltanto il 1/4/2016, allorché 3 prese cognizione del provvedimento con cui il Procuratore generale di Firenze aveva rigettato la richiesta di avocazione delle indagini presentata dal denunciante.
7. Seppur tempestivo, il ricorso risulta inammissibile stante il difetto di legittimazione attiva del ricorrente.
7.1. Occorre premettere che dalla richiesta di archiviazione, formulata dal pubblico ministero in data 16/9/2015 e condivisa dal G.I.P. che ha emesso il relativo decreto il 3/10/2015, risulta che AT EN ha assunto la qualifica di dirigente dell'azienda di famiglia denominata "CHIL s.r.l."nell'ottobre del 2003; che nel giugno 2004 egli era divenuto presidente della provincia di Firenze e poi, nel giugno 2009, era divenuto sindaco del comune di Firenze;
che ai sensi all'art. 86 del d.lvo n. 267 del 2000 (T.U. enti locali), per il periodo temporale in cui l'indagato aveva ricoperto la carica di presidente della provincia e poi di sindaco, gli oneri previdenziali, relativi alla sua qualità di dirigente in aspettativa, sono stati assunti dai suddetti enti territoriali;
che gli accertamenti effettuati dalla G.d.F., alla quale erano state delegate le indagini, non avevano evidenziato alcun elemento idoneo a far ritenere la fittizietà del menzionato rapporto di lavoro;
che l'assunzione alla qualifica dirigenziale, avvenuta poco prima della presentazione della sua candidatura, non rivestiva rilevanza penale atteso che dagli atti era emerso che il EN aveva ricoperto detto incarico lavorativo per diversi mesi prima di essere eletto, dopo che sempre per detta società aveva lavorato per diversi anni con contratto co.co.co. dal giugno 2004 al giugno 2009; che, peraltro, l'esito favorevole delle elezioni alle quali partecipò AT EN, forse probabile sulla base dei risultati elettorali, non poteva dirsi scontato.
7.2. Tanto premesso, ai fini della presente decisione, va innanzitutto esaminata, avendo carattere preliminare, la questione giuridica relativa alla legittimazione del ricorrente, sia in proprio che quale presidente dell'Associazione S.O.S. Italia Libera, a ricevere, quale persona offesa dal reato, l'avviso, ai sensi dell'art. 408, comma 2, cod. proc. pen., dell'avvenuta presentazione della richiesta di archiviazione, così da poter presentare, se del caso, l'atto di opposizione, con la richiesta motivata di prosecuzione delle indagini. La questione si pone sotto una duplice veste, in quanto il ricorrente ebbe a presentare un esposto-denunzia alla Procura della Repubblica di Firenze in data 30/7/2015, sottoscrivendolo sia personalmente che come presidente dell'Associazione SOS Italia Libera (l'atto reca due firme, la prima del OC AO e una seconda sempre del OC AO apposta sotto al timbro di Presidente dell'Associazione). Parimenti, col presente ricorso dichiara di proporre 4 ricorso per cassazione in proprio e nella qualifica di presidente della Associazione S.O.S. Italia Libera, apponendo alla fine dell'atto una sottoscrizione nelle predette qualità.
7.2.1. Con riferimento al diritto di ricevere l'avviso ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen. "in proprio", va escluso che il ricorrente assuma, in tale veste e in relazione all'ipotesi di reato per cui si procede, la qualità di persona offesa. Invero, la persona offesa a cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis è soltanto il soggetto passivo del reato da individuarsi sulla base dell'oggettività giuridica normativamente determinata della fattispecie (da individuarsi nel patrimonio e nella libertà di disporne al riparo da capziose intromissioni altrui). Nel caso di specie, il ricorrente "in proprio" non ha dimostrato la sua posizione di persona direttamente offesa dal reato, e, in ragione delle modalità del fatto, va escluso qualunque pregiudizio che questi possa avere subito dalla condotta truffaldina ipotizzata, stante l'assenza di una posizione soggettiva tutelabile in relazione al bene giuridico protetto. Con la conseguenza che la mera qualità di denunciante esclude il diritto ad essere informato della richiesta di archiviazione, nonché la legittimazione a proporre G ricorso per cassazione nel caso di omesso avviso della richiesta (sull'affermazione del principio secondo cui non è sufficiente la mera qualità di denunziante per esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, vedi ex multis: Sez. 6, sent. n. 28847 del 21/5/2010, Rv. 247390; Sez. 5, sent. n. 1523 del 31/3/1999, Rv. 214588; Sez. 6, sent. n. 3598 del 12/10/1999, Rv. 203329). Va, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso proposto "in proprio" da AO OC avverso il decreto impugnato.
7.2.2. Con riferimento, poi, all'ulteriore profilo della questione, ossia alla legittimazione dell'Associazione SOS Italia Libera a ricevere, quale persona offesa, l'avviso della richiesta di archiviazione, vanno condivise le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale in ordine al difetto di legittimazione attiva del ricorrente nella qualità di presidente di tale sodalizio. Nel caso in esame, va anzitutto osservato che si esula dalle ipotesi di diretto riconoscimento normativo (sia ex lege che per decreto ministeriale) agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, delle facoltà processuali attribuite alla persona offesa, il cui esercizio è, peraltro subordinato al consenso di quest'ultima (art. 91 cod. pro. pen.). Ciò non esclude, ovviamente, che un'associazione diretta alla protezione di un determinato interesse possa essere qualificata come "persona offesa" dal reato in base a principi generali e possa, per conseguenza, essere legittimata a chiedere di essere avvisata della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, sent. n. 34095 del 12/5/2006, Rv. 235138). Ma, rifacendosi alla natura ed alla struttura della fattispecie per cui si procede, occorrerà verificare se in capo a tale soggetto possa direttamente riverberarsi un pregiudizio effettivo e concreto, in particolare sul versante degli interessi "di cui l'Associazione è portatrice, rispetto agli "interessi" direttamente offesi dal reato. Se si ha riguardo alle finalità di tutela e agli interessi collettivi per cui agisce l'Associazione ricorrente, risulta come il sodalizio in questione assuma la propria legittimazione sulla base evidente di una petizione di principio, in quanto tende a confondere la posizione del soggetto portatore di interessi in qualche modo correlati alla consumazione di un reato, con la posizione ontologicamente - diversa di chi sia titolare dello specifico e qualificato interesse direttamente coinvolto dal reato e che traspare non solo e non tanto dalla identificazione del relativo oggetto giuridico, quanto e soprattutto dalla struttura della fattispecie incriminatrice presa in considerazione e dai valori interni ad essa che il legislatore ha inteso imprimervi. Ciò è tanto vero che la dottrina esclude la validità dell'antica impostazione dogmatica secondo la quale lo Stato collettività possa essere identificato quale persona offesa "finale" di tutti i reati. Ed al riguardo, vanno sottolineate le varie pronunzie con cui questa Corte, proprio facendo leva sul previo riconoscimento ordinamentale della ontologica corrispondenza tra gli interessi tutelati dall'ente e quelli offesi da alcune categorie di reati, ha affermato la natura "esponenziale" di quegli enti in funzione di tutela di quegli specifici "interessi" (Sez. 5, sent. n. 28157 del 3/2/2015, Rv. 264915, in tema di legittimazione esponenziale della Consob per gli interessi diffusi propri del mercato immobiliare, affidati ex lege alla sua tutela;
Sez. 2, sent. n. 3886 del 27/9/1995, Rv. 204042, riguardo alla SIAE quale ente pubblico preposto alla tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno; Sez. 5, sent. n. 7015 del 17/11/2010, Rv. 249829; Sez. 3, sent. n. 3872 del 22/10/2010, Rv. 249152 e n. 34220 del 24/6/2010, Rv. 248224, a proposito delle associazioni di protezione ambientale e in tale ambito del Codacons e di Legambiente espressamente menzionati). Tutto ciò d'altra parte, è in linea con la stessa "genesi" storica che indusse, dopo ampio dibattito parlamentare, il legislatore delegante prima e il legislatore del "nuovo" codice poi, ad introdurre, per la prima volta nel sistema processuale, la partecipazione di soggetti che, pur non rivestendo la qualità formale di parti, assumevano uno specifico ruolo di impulso e controllo democratico attraverso specifiche facoltà calibrate sulla falsariga di quelle riconosciute alla persona 6 offesa. In sostanza, per la prima volta nel sistema, una figura "partecipativa" entrava nel procedimento al di fuori di uno specifico interesse patrimoniale. Il che, se da un lato consentiva, sul piano del rispetto del diritto di difesa costituzionalmente presidiato, una sorta di "affievolimento" dei diritti e della facoltà processuali riconosciute a tali soggetti rispetto a quelli attribuiti alle "vere" parti del procedimento, dall'altro e, per converso, imponeva una delimitazione in termini decisamente rigorosi del perimetro di legittimazione soggettiva di tali nuove figure, ad impedire il proliferarsi di soggettività processuali, potenzialmente ma necessariamente antagoniste rispetto - - all'imputato. In questa prospettiva è dunque agevole intravedere una sorta di continuum ideale tra tali nuove figure soggettive e i vari enti c.d. "rappresentativi" che erano cominciati a sorgere già a partire dalla fine degli anni '60 a tutela dei c.d. interessi diffusi. Era preminente, infatti, l'esigenza di controllo generalizzato proprio di quelle realtà collettive nelle quali maggiormente trovava spazio la sensibilità pubblica nel controllo della prevenzione e della repressione dei fenomeni lesivi. Basti pensare al riguardo alle problematiche connesse all'ambiente, alla sicurezza sul lavoro, ai problemi connessi alla criminalità organizzata, ecc. Il corollario che da ciò può e deve essere desunto è quindi di tutta evidenza: anche al di fuori di una specifica correlabilità tra gli interessi rappresentativi perseguiti dagli enti ed i c.d. beni superindividuali, resta comunque il fatto che la rappresentatività dell'ente deve essere valutata in stretta e specifica aderenza con la struttura e natura dei reati presi in considerazione, giacché qualsiasi generico riferimento a fatti criminosi o a beni giuridici privi di un loro solido aggancio alla struttura e alla dinamica delle fattispecie incriminatrici renderebbe del tutto vago il concetto di "rappresentatività" e finirebbe per fare dell'ente un rappresentante "innominato" di qualsiasi tipo di interesse collettivo. Il che, a tacer d'altro, finirebbe ineluttabilmente per turbare lo stesso ordine del processo generando il proliferare di soggetti non previamente identificabili e, quindi, in qualche misura, rimettendone al giudice la "creazione” dei relativi presupposti di legittimazione. Ebbene nel caso di specie, come puntualmente messo in luce dal Procuratore generale nella conclusioni scritte, deve ritenersi che non sussiste alcuna corrispondenza o sovrapponibilità tra il bene giuridico tutelato dal reato per cui si procede (integrità patrimoniale del soggetto leso dal reato di truffa) e lo scopo statutario perseguito dalla SOS Libera, Associazione Nazionale Vittima di Usura Estorsione e Racket. Dalla denominazione del gruppo associato (Associazione Nazionale Vittima di Usura Estorsione e Racket) e, soprattutto, dall'atto costitutivo e dallo statuto si può evincere con immediatezza che l'azione dell'Associazione non sia volta a tutelare l'immunità del patrimonio statale, quanto piuttosto il corretto funzionamento dell'economia, la libera concorrenza, il patrimonio individuale e la sfera di libertà morale del soggetto passivo. La sfera di intervento riguarda, quindi, l'azione di prevenzione, informazione, sensibilizzazione e divulgazione dei fenomeni usurari ed estorsivi, con mirati interventi finalizzati a scoraggiare concreti episodi di infiltrazione criminale nel tessuto economico e la commissione dei reati di cui agli artt. 644 e 629 cod. pen., mediante raccolta di studi e analisi di dati, organizzazione di dibattiti, incontri, convegni, trasmissioni radiotelevisive e compimento di ogni utile intervento per favorire l'accesso al credito (cfr. art. 3 dell'atto costitutivo e dello statuto). In senso decisivo, poi, va ulteriormente rilevato che mentre il reato di truffa per cui si procede tutela il patrimonio del soggetto passivo, i delitti di usura ed estorsione non sono commessi con condotte frodatorie e decettive, ma con ben più gravi azioni di minaccia o violenze che finiscono per vulnerare anche la sfera di tranquillità psicologica della vittima. Infine, dall'art. 3, punto 4, dell'atto costitutivo e dallo stesso statuto emerge che il potere di stimolo, sollecitazione e intervento sia espressamente limitato "alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi" e non invece alla fase del procedimento di archiviazione, rispetto al quale non vi è alcun diretto richiamo. Inconferente, infine, risulta anche il richiamo operato dal ricorrente a sostengo della sua legittimazione al codice del consumo e al riconoscimento della qualità di persone offese alle associazioni dei consumatori. Il riconoscimento, da parte della giurisprudenza di legittimità, alle associazioni dei consumatori di rilevanza nazionale, ai sensi dell'art. 137, del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo), della legittimazione ad intervenire autonomamente nel procedimento penale, in qualità di persona offesa ex art. 90 cod. proc. pen. (e non in forza dell'art. 91 codice di rito), attiene anzitutto esclusivamente agli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti riguardanti materie disciplinate dal medesimo decreto legislativo (vedi artt. 1 e 2 recanti rispettivamente la finalità ed oggetto del codice ed i diritti dei consumatori). Inoltre, deve trattarsi di reati strutturalmente ed oggettivamente riconducibili agli interessi dell'associazione che se ne è fatta portatrice, la quale deve essere in possesso dei requisiti di struttura e rappresentatività imposti dalla legge, essendo stata previamente costituita proprio in vista della salvaguardia di tali interessi (Sez. 6, sent. n. 51080 del 3/11/2014, Rv. 261373). Solo in tal caso l'associazione può 8 far valere un interesse collettivo/corporativo suo proprio suscettibile di lesione diretta a seguito della condotta incriminata, distinto rispetto alla somma degli interessi imputabili ai singoli soci. Nel caso di specie, invece, come osservato, né dalla denominazione del gruppo associato, né dall'atto costitutivo, né dallo statuto si può evincere che la funzione dell'Associazione ricorrente sia volta a tutelare i beni rappresentati dal reato per cui si procede. Dagli atti citati emerge con evidenza la rilevante diversità dei reati e dei fenomeni oggetto di interesse dell'Associazione, rispetto al delitto di truffa oggetto delle indagini preliminari svolte. -E ciò a prescindere anche dall'ulteriore rilievo della necessaria presenza non evincibile dagli atti allegati - di requisiti di carattere strutturale che, unitamente al dato formale, rendono ragionevole l'attribuzione della qualità di persona offesa a chi, da tempo ed in modo organizzato, svolge attività proprio a tutela di quegli interessi lesi dalle condotte criminose.
8. Il ricorso, pertanto, proposto dal ricorrente sia in proprio che quale presidente dell'Associazione S.O.S. Italia Libera, deve essere dichiarato inammissibile. Nessuna delle due predette qualità dava diritto a ricevere l'avviso previsto dall'art. 408, comma 2, cod. proc. pen.; pertanto la mancanza di tale adempimento da parte del pubblico ministero non ha comportato alcuna nullità del decreto di archiviazione emesso. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto debbono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi - profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 750,00 ciascuna, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti OC AO e la ricorrente Associazione SOS Italia Libera al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 750,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2016 Il consigliere estensore Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIanco Fianganese DEPOSITAM IN CANCELLERY paper andaryGiovanni Arilli Sezione Oggl 13 OTT 2016 9 I CANCELLIERE IL CANCELLIERE Luang Mariani