Sentenza 24 giugno 2010
Massime • 1
Il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori), in quanto individuato dal D.M. Ambiente 17 ottobre 1995 tra le associazioni di protezione ambientale, è legittimato ad esercitare, in ogni stato e grado del processo, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa nei reati ambientali. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto il diritto di detto ente, in tal senso richiedente, alla notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2010, n. 34220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34220 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2010 |
Testo completo
trasmissione att
34220 /10 N. Semt рег N. 144/2010 Reg. Gen.
C.C. del 24.6.2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Consigliere 66 Ciro Petti 66 Alfredo Teresi 66 Alfredo Maria Lombardi
** SA Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Bruno Leuzzi, difensore di fiducia del ON NL, avverso il decreto in data 29.5.2009 del G.I.P. del Tribunale di Grosseto, con il quale è stata disposta l'archiviazione degli atti relativi alle indagini nei confronti di PE QU, n. a Grosseto il
9.12.1954, LC TO, n. a Grosseto il 18.8.1963, SC LO, n. a Roma il 25.2.1975,
SI AB, n. a Roma il 6.3.1965, LI ZI, n. a Civitavecchia il 22.9.1972, in relazione ai reati di cui agli art. 19 e 30 della L. n. 394/1991.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Lette le richieste del P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con l'impugnato decreto il G.I.P. del Tribunale di Grosseto ha disposto l'archiviazione degli atti relativi alle indagini nei confronti di PE QU, LC TO, SC LO, SI
h AB e LI ZI in relazione ai reati di cui agli art. 19 e 30 della L. n. 394/1991.
Avverso il decreto di archiviazione ha proposto ricorso, tramite il suo difensore, il ON
NL, che lo denuncia per violazione degli art. 408, comma 2, e 409, comma 1, c.p.p..
Si osserva, in sintesi, che il ON NL deve essere considerato soggetto offeso dal reato, in relazione ai fatti denunciati afferenti a violazioni della legge quadro sulle aree protette, nella specie costituite dall'Ente Parco dell'Arcipelago Toscano, in quanto "associazione di protezione ambientale", ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986, riconosciuta dal Ministro dell'Ambiente fin dal 1995 e con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 361/94.
Con memoria difensiva depositata il 7.7.2010 l'Associazione ricorrente ha ribadito le precedenti deduzioni in ordine alla propria legittimazione come soggetto offeso dal reato, facendo rilevare che la richiesta del P.G. si riferisce ai reati di cui agli art. 314 e 323 c.p., che non formano oggetto dell'impugnato decreto.
Con memoria depositata il 18.6.2010 la difesa del SI ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per tardività, osservando che il ricorrente non ha fornito prova della tempestività dell'impugnazione in relazione alla data in cui ha avuto conoscenza del provvedimento.
Si contesta inoltre la legittimazione del ON quale persona offesa dal reato, non avendo l'associazione ricorrente dimostrato detta qualità.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente la Corte osserva, in ordine alla tempestività del ricorso, che in materia di osservanza dei termini per impugnare vige il principio della conoscenza legale del provvedimento, sicché, in mancanza della notifica del decreto di archiviazione, che non è prevista, la eventuale conoscenza aliunde di tale provvedimento deve essere effettiva ed idonea a determinare il decorso del termine per impugnare.
Orbene, nel caso in esame, tale conoscenza non emerge dalle risultanze processuali.
Né può essere imposto un onere di dimostrazione negativa sul punto, che, peraltro, non può avere altro fondamento che la dichiarazione della stessa parte ricorrente.
Osserva, quindi, la Corte in ordine alla legittimazione del ON che, ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., l'avviso della richiesta di archiviazione è notificato alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata circa la l'eventuale archiviazione del procedimento.
Stabilisce inoltre l'art. 91 c.p.p. che "Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del
к procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alle persona offesa dal reato."
Sicché gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, ai quali sono stati riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, sono legittimati a ricevere l'avviso di cui all'art. 408, comma secondo, c.p.p.
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Tale principio di diritto è stato già affermato da tempo da questa Suprema Corte con riferimento alla posizione della SIAE (sez. II, 199603886, P.C. in proc. Dencevirale, RV 204042) in relazione alle violazioni della normativa sul diritto d'autore, nonché più di recente con riferimento all'ANPA
- associazione che ha come scopo statutario la tutela degli animali - in relazione ai delitti contro il sentimento per gli animali ed alla contravvenzione prevista dall'art. 727 c.p.. (sez, III, 12.5.2006 n.
34095, P.O. in proc. Cortinovis ed altro, RV 235138).
Orbene, per quanto riguarda la posizione del ON si rileva che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L. n. 349/1986, come modificato dall'art. 17, della L. 23 marzo 2001, n. 93, "Le
associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide."
Inoltre, con decreto del Ministro dell'Ambiente in data 17 ottobre 1995 il ON -
Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, con sede in Roma, - è individuato tra le Associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 349/1986.
Sussiste, pertanto, la legittimazione dell'associazione ricorrente ad esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.
Emerge inoltre dalla denuncia datata 30.9.2008, in atti, che il ON aveva espressamente chiesto di essere avvisato qualora il procedimento penale venisse archiviato ai sensi dell'art. 408
c.p.p..
Va, infine, osservato che nell'esposto del ON, anche se risultano espressamente individuati i reati di cui agli art. 314 e 323 c.p., vengono puntualmente denunciate attività che si sono svolte nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano in violazione dei divieti ed in assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge.
Tali fatti hanno indotto il P.M. a configurare i reati di cui agli art. 19 e 30 della L. 394/1991, pur se sono state ritenute carenti le prove idonee per sostenere l'accusa in dibattimento in ordine agli stessi.
L'Associazione ricorrente, pertanto, aveva diritto all'avviso previsto dall'art. 408, comma 2, c.p.p. con la consegue nullità del decreto emesso (cfr. sez. II, 4.7.2003 n. 46274, Prochilo, RV 226975; da fr ultimo sez. II, 22.12.2009 n. 1929 del 2010, RV 246040).
L'impugnato provvedimento deve essere, perciò, annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al
P.M. perché provveda all'adempimento prescritto dalla norma citata.
P.Q.M.
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La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al P.M. presso il
Tribunale di Grosseto per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.6.2010.
IL PRESIDENTE
Goellat IL CONSIGLIERE RELATORE
. .
IL CANCELLIERE
A
DI DEPOSITATA IN CANCELLERIA M
E
R
P
U
S
22 SET 2010
IL FUNZIONARIO ER
(dott. Fiorella Donati)