Sentenza 26 aprile 2017
Massime • 1
Non rientra tra gli "enti centrali della Chiesa" - i quali, ai sensi dell'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929, n. 810, sono "esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato" - un ente pubblico di diritto canonico che non abbia mai chiesto, od ottenuto, il riconoscimento quale persona giuridica nell'ordinamento italiano, ed il cui statuto non sia mai stato depositato presso il pubblico registro delle imprese, dovendo esso essere considerato un ente di mero fatto, come tale soggetto alla pertinente normativa civilistica italiana; ne deriva che i reati commessi dal legale rappresentante del predetto ente in Italia vanno giudicati dall'autorità giudiziaria italiana ex art. 22 del Trattato stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2017, n. 23423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23423 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2017 |
Testo completo
23423-17 sentenza N.1218 R. Gen. N. 40854/2016 U.P. del 26/04/2017 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da PIERCAMILLO DAVIGO Presidente GEPPINO RAGO Relatore ANNA MARIA DE SANTIS SERGIO BELTRANI GIUSEPPE COSCIONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BB GI, nato il [...], contro la sentenza del 06/04/2016 della Corte di Appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Maurizio Miculan, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. AB I- condannato per tre episodi di appropriazione indebita aggravata in danno dell'Opera Diocesana di Assistenza (ODA) con sede in Udine ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo:- 1.1. CARENZA DI GIURISDIZIONE -Sostiene la difesa che l'imputato nella sua qualità di presidente del Consiglio della suddetta ODA non avrebbe potuto essere giudicato dall'autorità giudiziaria italiana. La difesa, sul punto, ha premesso che l'ODA è giuridicamente un semplice ente canonico che non è mai stato riconosciuto come persona giuridica civile nell'ordinamento italiano. In assenza di tale riconoscimento, ciò che afferisce all'ordinamento canonico è di pertinenza dell'ordine della Chiesa, sul quale la Chiesa esercita la propria giurisdizione "indipendente e sovrana" ai sensi dell'art. 7 della Costituzione. Di conseguenza, sarebbe «evidente il difetto di giurisdizione del giudice statale a far valere finalità previste da uno statuto di un altro ordinamento giuridico straniero, in riferimento ad una persona giuridica esistente esclusivamente in altro ordinamento e in relazione a reati previsti sono nell'ordinamento civile italiano, non in quello canonico».
1.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 521 COD. PROC. PEN. La difesa denuncia la violazione della suddetta norma, in quanto pur essendo stato l'imputato tratto a giudizio quale Presidente di un inesistente comitato di garanzia dell'ODA, era stato poi condannato nella diversa e mai contestata veste di amministratore di fatto.
1.3. ESTINZIONE DELL'ODA Sostiene la difesa che entrambi i giudici di merito, travisando le prove in atti, non avevano considerato che, all'epoca dei fatti per cui è processo (2008/2010), le somme di cui all'imputazione non erano più beni ecclesiastici, sicchè l'imputato ne poteva liberamente disporre senza violare alcuna norma di legge o statutaria di ODA. Infatti, il suddetto ente era stato, sebbene implicitamente, soppresso dalla stessa autorità ecclesiastica in quanto gli scopi ed i fini del suddetto ente canonico erano stati assunti da ODA s.c.a.r.l.: di conseguenza, le condotte contestate non potevano essere in violazione di scopi che l'ente canonico non perseguiva più da oltre venti anni.
1.4. INSUSSISTENZA DELL'ELEMENTO MATERIALE La difesa ha premesso che l'imputato era stato condannato per aver disposto delle somme della ODA in violazione delle finalità dell'ente (art. 2 Statuto) e della procedura per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 6). Sennonché, obietta la difesa, «risulta per tabulas che i fini e gli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto ODA non esistevano più alla data dell'asserita commissione dei reati» a seguito della costituzione della ODA s.c.a r.l. che aveva assunto le finalità di ODA ente canonico. Di conseguenza, se gli scopi ed i fini dell'ODA ente canonico furono assunti dall'ODA scarl (costituita il 03/09/1987), sarebbe evidente che «le condotte contestate al AB tra il 2008 ed il 2010>> non avrebbero potuto essere in violazione di scopi e fini che l'ODA ente canonico non perseguiva più da oltre vent'anni. In particolare, poi, la difesa contesta che il cd "Fondo Brianti" sarebbe appartenuto ad ODA ente ecclesiastico: in realtà, il suddetto fondo era passato da Mons. Brianti a Mons. AB che lo aveva fatto restare bene privato del tutto svincolato dalla giurisdizione canonica, contrariamente a quanto sostenuto da entrambi i giudici di merito che avevano travisato le prove sul punto. 2 1.5. VIOLAZIONE DELL'ART. 157 COD. PEN. Ad avviso della difesa, il AB non aveva mai fatto confluire nel fondo ODA ente canonico le somme di cui all'imputazione, avendole trattenute per sé fin dal 1984 e comportandosi, da tale momento, come se fossero denari non dell'ente ma propri. Di conseguenza, il dies a quo avrebbe dovuto essere fatto decorrere dal 1984 con conseguente declaratoria della prescrizione.
1.6. VIOLAZIONE DELL'ART. 61 N. 11 COD. PEN. La difesa ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la suddetta aggravante. Infatti, secondo l'assunto difensivo, il ricorrente era cessato dall'ufficio di Presidente dell'ODA ente canonico dal 1989, sicchè, da tale data non aveva avuto più alcun rapporto privatistico con il suddetto ente ormai estinto. Di conseguenza, al ricorrente non poteva essere contestata un'aggravante che presuppone l'abuso di una qualche forma di autorità che egli non rivestiva. Mancando l'aggravante, il reato avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per mancanza di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. CARENZA DI GIURISDIZIONE -dedotta per la prima volta in questa sede è manifestamente La censura infondata. In punto di fatto, è pacifico che ODA «è un ente di diritto canonico, classificabile tra le persone pubbliche di diritto canonico, eretto il 10/11/1954 nell'Arcidiocesi di Udine dal Mons. Giuseppe Nogara [....] per il perseguimento di finalità caritatevoli ed assistenziali [....] è incontroverso che ODA sia stato un ente canonico pubblico e non abbia mai chiesto, o ottenuto, riconoscimento di persona giuridica nel diritto civile, né il suo statuto sia mai stato depositato presso il pubblico registro delle imprese» (pag.
7-8 sentenza di primo grado). Questo essendo il pacifico presupposto di fatto (ammesso dalla stessa difesa nel presente ricorso), la conseguenza giuridica, per pacifica e consolidata dottrina, è che il suddetto ente, va considerato come un ente di fatto (così come ritenuto peraltro dallo stesso tribunale che lo ha definito un "ente di fatto atrofizzato": pag. 9 sentenza) soggetto, come tale, alle regole del cod. civile proprio perché, operando sul territorio nazionale, non può che essere soggetto, comunque, alle regole dello Stato Italiano, pur non avendo inteso richiedere (o ottenuto) il riconoscimento. Da ciò consegue, quindi, la piena e completa sottoposizione alla giurisdizione italiana sia civile che penale. In particolare, quanto alla giurisdizione penale, si rammenta che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ai fini 3 dell'annoverabilità di un ente o istituto ecclesiastico tra gli "enti centrali della Chiesa" - i quali, ai sensi dell'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n.810, sono "esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato" - non è sufficiente che esso sia dotato di personalità giuridica, ma accorre anche che rientri fra gli organismi che, come le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici, costituiscono la Santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo»: Cass. 22516/2003 rv. 224185; Cass. 41786/2015 rv. 264775. Nel caso di specie, quindi, poiché non è neppure mínimamente ipotizzabile che l'ODA possa rientrare fra gli tra gli "enti centrali della Chiesa", sicuramente, i fatti commessi da cittadini italiani (tale è il ricorrente) nel territorio italiano che siano sussumibili entro fattispecie di natura penale, vanno giudicati dall'autorità giudiziaria italiana come si desume, peraltro, da un'agevole lettura a contrario dell'art. 22 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929. La censura, pertanto, va dichiarata inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: «un ente canonico pubblico che non abbia mai chiesto, o ottenuto, riconoscimento di persona giuridica nel diritto civile, né il suo statuto sia mai stato depositato presso il pubblico registro delle imprese, va ritenuto un ente di fatto come tale soggetto alle regole del cod. civile. Di conseguenza, non potendo il medesimo rientrare tra gli enti centrali della Chiesa esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato ex art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n.810 - i reati commessi dal rappresentante legale del suddetto ente vanno giudicati dall'autorità giudiziaria italiana ex art. 22 del cit. Trattato».
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 521 COD. PROC. PEN. La censura è manifestamente infondata. Sul punto, è sufficiente il rinvio alla lettura della pagina 11 della sentenza impugnata, in cui la Corte Territoriale, ha disatteso la medesima censura sulla base di puntuali elementi di fatto dai quali risulta che l'imputato «operava come indiscusso e incontrollato rappresentante di ODA, titolare dei conti correnti dell'ente, quale Presidente del comitato di garanzia». Corretta, quindi, deve ritenersi la conclusione giuridica e cioè che «irrilevanti appaiono le denominazioni con il quale il AB si autoqualificava e spendeva nel compimento dei vari atti [....] perché ciò che rileva è che il medesimo ha sempre operato come rappresentante indiscusso dell'ente, disponendo, al di fuori di ogni controllo dell'Ordinario, dei beni dell'ente canonico [....]». 4 14 Si noti che, come risulta dalla sentenza impugnata, la documentazione sulla base della quale la Corte Territoriale è giunta alla suddetta conclusione, fu prodotta dallo stesso imputato alla G. di F. (e, poi acquisita nel corso del processo), sicchè deve ritenersi ampiamente tutelato il diritto di difesa, proprio perché l'addebito relativo alle tre condotte appropriative derivava proprio dal ruolo di rappresentante dell'ente, su questo aspetto è ruotato tutto il processo e su questo aspetto l'imputato ha avuto ampiamente il modo di difendersi.
3. ESTINZIONE DELL'ODA E' questo, nel merito, il punto nodale di tutto il processo. La difesa, infatti, sostiene che l'ODA ente canonico si era giuridicamente estinto molti anni prima delle pretese appropriazioni. Da tale tesi vengono fatte discendere, "a cascata" le seguenti conseguenze giuridiche: a) la non titolarità in capo all'ente delle somme oggetto di appropriazione delle quali l'imputato, quindi, poteva liberamente disporre senza dover rendere conto a chicchessia: cfr supra § 1.4. della presente parte narrativa;
b) la prescrizione degli asseriti fatti appropriativi: supra § 1.5.; c) la non configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. e, quindi, la non procedibilità per mancanza di querela: supra § 1.6.. Questa Corte osserva che la suddetta questione ha costituito oggetto di ampio dibattito processuale in entrambi i gradi del giudizio di merito (cfr pag. 9 ss della sentenza di primo grado;
pag. 6 ss della sentenza impugnata), alla quale entrambi i giudici di merito, dopo avere ricostruito i fatti, hanno dato una conforme e congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura fattuale e logica, disattendendo, quindi, la tesi difensiva dell'imputato riproposta in modo tralaticio nuovamente in questa sede di legittimità. Pertanto, la censura, essendo tutta incentrata, surrettiziamente, su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata manifestamente infondata. -non essendo ammissibile laInfatti, in tema di controllo sulla motivazione denuncia del vizio del "travisamento del fatto”: ex plurimis Cass. 25255/2012 rv. 253099 alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e, quindi, di procedere ad una surrettizia rivalutazione del merito, potendo solo procedere a valutare la tenuta logica della motivazione (che, quindi, non dev'essere, ictu oculi, manifestamente illogica, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SSUU 24/1999) e che la 5 medesima sia rispettosa della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio". Ciò comporta che il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per, converso sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati. Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass. 17921/2010 Rv. 247449; Cass. 2548/2015 Rv. 262280; Cass. 20461/2016 Rv. 266941). Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun vizio motivazionale sotto il profilo dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, perché il giudice di merito, ha pronunciato sentenza di condanna sulla base di un compendio probatorio formato da indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 192/2 cod. proc. pen. ed ha contestualmente escluso, con motivazione logica e congrua, la tesi alternativa prospettata dalla difesa in quanto priva di ogni riscontro processuale e, quindi, non razionalmente plausibile. Quanto, poi, ai pretesi "travisamenti della prova" (su cui, in pratica, si fondano tutte le censure dedotte), in punto di diritto, va osservato che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 25255/2012 cit., in motivazione), qualora ci si trovi innanzi ad una cd. doppia conforme (doppia pronuncia di uguale segno) il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Infatti, in considerazione del limite del devolutum (che impedisce che si recuperino, in sede di legittimità, elementi fattuali che comportino la rivisitazione dell'iter costruttivo del fatto, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice) il sindacato di legittimità, deve limitarsi alla mera constatazione dell'eventuale travisamento della prova, che consiste nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo. Ma, nulla di tutto questo è ravvisabile nel ricorso in esame con il quale il ricorrente, sulla base del medesimo compendio probatorio, si è limitato a riproporre la propria tesi difensiva. 6 Dall'inammissibilità della suddetta questione, discende come logica conseguenza, anche l'inammissibilità delle ulteriori censure di cui ai §§ 1.4.-1.5- 1.6. illustrate in parte narrativa e disattese da entrambi i giudici di merito con motivazioni conformi amplissime, logiche, congrue e coerenti con l'univoco compendio probatorio correttamente analizzato e valutato e senza che in esse siano ravvisabili errori di diritto: quanto alla violazione dell'art. 61 n. 11 cod. pen., cfr. pag. 15 sentenza impugnata;
quanto alla dedotta prescrizione, la medesima, sulla base di quanto si è detto, dovendosi far decorrere dalla consumazione dei singoli atti appropriativi, non era ancora maturata alla data della sentenza di appello.
4. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26/04/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Piercamillo Davigo Geppino Rago DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 2 MAG. 2017 IL CANCELLIERE Claudia Planelli E T R O C 7