Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 22516
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini dell'annoverabilità di un ente o istituto ecclesiastico tra gli "enti centrali della Chiesa" - i quali, ai sensi dell'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n.810, sono "esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato" - non è sufficiente che esso sia dotato di personalità giuridica, ma accorre anche che rientri fra gli organismi che, come le Congregazioni, i Tribunali e gli Uffici, costituiscono la Santa Sede in senso lato, facendo parte della Curia romana e provvedendo al governo supremo, universale della Chiesa cattolica nello svolgimento della sua missione spirituale nel mondo. È pertanto da escludere, in base alla stessa legislazione della Chiesa, che possa essere qualificata come "ente centrale" la Radio vaticana, giacché essa, pur dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, è indicata, nella Costituzione apostolica "Pastor bonus" del 28 giugno 1988 (art.186), soltanto come istituto che, per quanto collegato con la Santa Sede, non fa parte, tuttavia, della Curia romana, avendo la funzione di prestare un servizio ritenuto necessario ed utile al Sommo Pontefice, alla Curia ed alla Chiesa universale, allo stesso modo di altri organismi quali il Centro televisivo vaticano, la Biblioteca apostolica, le diverse Accademie pontificie, la Tipografia poliglotta, la Libreria editrice vaticana ed il giornale "L'osservatore romano".

L'obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli "enti centrali della Chiesa", sancito dall'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede stipulato l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810, non equivale alla creazione di una "immunità", ma si riferisce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l'osservanza di norme penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni responsabili della Radio vaticana - peraltro ritenuta non annoverabile neppure fra gli "enti centrali della Chiesa" - in ordine al reato di cui all'art. 674 cod. pen., ipotizzato con riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensità superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana, siti in territorio italiano).

Commentari2

  • 1Art. 606 - Casi di ricorso
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 20 - Difetto di giurisdizione
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2003, n. 22516
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22516
Data del deposito : 9 aprile 2003

Testo completo