Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
L'art. 1681 cod. civ. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio. Detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nell'esecuzione del trasporto. A tali fini non è necessario che il passeggero individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l'evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto.
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Con il contratto di trasporto persone, ai sensi dell'articolo 1678 codice civile, il vettore si obbliga a realizzare, dietro il versamento di un corrispettivo, il trasferimento di persone da un luogo ad un altro; trattasi, nello specifico, di un contratto bilaterale, stipulato tra vettore e viaggiatore e fondato su prestazioni corrispettive di natura, essenzialmente, onerosa. Dalla natura onerosa del succitato negozio consegue, da un lato, il diritto del vettore a vedersi pagare il corrispettivo e, dall'altro, il diritto del viaggiatore, giusto il rapporto sinallagmatico instauratosi, di essere trasportato nel luogo individuato in condizioni di sicurezza e tranquillità. Il viaggiatore, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/07/1999, n. 7423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7423 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IT EC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BARBERIS, difeso dall'avvocato GABRIELE BERTOLIO, per procura speciale del Dott. Notaio ROBERTO CHIARI in Napoli 1 APRILE 1999, REP.N. 127.
-ricorrente-
contro
AZIENDA TRASPORTI MUNICIPALI DI MILANO A.T.M. in persona del suo Direttore Generale Dott. Ing. Roberto Massetti, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 103, presso lo studio dell'avvocato Giuseppina STIEVANO, difeso dall'avvocato ALBERTO ZUCCHETTI, giusta delega in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 475/95 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 28/9/94 depositata il 14/2/95;
RG. 2214/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/5/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato GIORGIO BARBERIO (per delega Avv. G. Bertolio);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 2 febbraio 1989 IA SP conveniva davanti al Tribunale di Milano l'Azienda Trasporti Municipali di Milano (A.T.M.) per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente che ella assumeva di avere subito il 3 maggio 1988, mentre stava scendendo da una vettura tranviaria. Costituitasi l'Azienda convenuta, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 10 giugno 1991, respingeva la domanda. Proposto appello dalla SP, la Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata il 14 febbraio 1995, confermava la pronunzia di primo grado. La Corte osservava che le dichiarazioni rese dall'unica testimone RO OJ - che non aveva visto chiaramente la dinamica dell'incidente - non consentivano di ritenere provata la responsabilità del conducente della vettura tranviaria, di cui non risultava dimostrato alcun errore di imprudenza nella guida. La Corte escludeva, poi, che fosse operante la presunzione di responsabilità del vettore prevista dall'art. 1681 c.c., poiché non era certo il nesso di causalità tra il trasporto e l'evento, non avendo l'unica teste saputo precisare a quale causa fosse addebitabile la caduta dell'SP. La Corte escludeva, infine, la responsabilità del conducente per omissione di soccorso, non essendovi la prova che egli si fosse accorto dell'incidente subito dalla SP.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano IA SP ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. L'Azienda Trasporti Municipali di Milano (A.T.M.) ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 168 1 c.c. In relazione all'art. 2697 c.c. (art. 360 n.3 c.p.c.), osservando che, avendo ella provato che durante il trasporto (di cui la discesa dal mezzo è parte integrante) le è accaduto un infortunio costituito da una caduta e dalle conseguenti lesioni, nulla più doveva provare, restando a carico del vettore la prova della assenza di operazioni irregolari del tranviere, mentre la Corte di appello ha ritenuto che ella dovesse provare a quale causa particolare fosse dovuta la sua caduta. La ricorrente lamenta, poi, che la Corte abbia distorto le dichiarazioni della teste OJ.
Il motivo di ricorso è infondato.
L'art. 1681 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai "sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio". La prevalente giurisprudenza di questa Corte, ed anche la sentenza 21 luglio 1979 n. 4388 richiamata dalla ricorrente, ritengono che detta presunzione opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore nella esecuzione del trasporto, e tale prova deve essere fornita dal passeggero. Non è necessario che questi individui la precisa anormalità del servizio che ha determinato il sinistro, ma deve provare che l'evento lesivo è stato causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e quindi dalla attività del trasporto.
La sentenza impugnata si è conformata a tale orientamento interpretativo, poiché ha escluso che, nel caso di specie, fosse applicabile l'art. 1681 c.c., non essendo "certo il nesso di causalità tra il trasporto e l'evento". La Corte di appello, infatti, confermando la valutazione del giudice di primo grado, ha ritenuto che l'unica testimone del fatto (RO OJ) non era stata in grado di precisare la causa della caduta della SP, e cioè dove ella "avesse inciampato". In assenza di prova che la caduta a terra della ricorrente trovasse la propria causa materiale nel fatto del trasporto, non può essere invocata la presunzione di responsabilità del vettore posta dall'art. 1681 c.c. Nè, in questa sede di legittimità, può effettuarsi una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalla teste OJ o un autonomo apprezzamento in ordine al nesso di causalità, il cui accertamento rientra nei poteri del giudice del merito (v, ex plurimis, Cass. 29 aprile 1996 n. 3939). 2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), affermando che tale disposizione è applicabile nel caso di specie, sia perché la caduta della SP è stata causata dalla errata manovra del conducente, che ha aperto le porte del veicolo quando esso era ancora in movimento, sia perché il conducente si è allontanato senza prestare soccorso all'infortunata. Su quest'ultimo punto la ricorrente osserva, in particolare, che la Corte ha escluso che il conducente si fosse accorto dell'incidente, ma ha inammissibilmente ritenuto che lo stesso potesse chiudere le porte e ripartire senza guardare negli specchietti retrovisori della vettura. Il motivo di ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile.
È infondata la censura concernente la eziologia della caduta della SP poiché il giudice del merito ha motivatamente accertato che la tesi iniziale della infortunata, secondo cui le porte del veicolo erano state aperte quando esso era ancora in movimento, era rimasta sfornita di prova. Come si è detto, è rimasta incerta la dinamica della caduta a terra della SP, secondo la valutazione sufficientemente motivata della sentenza impugnata.
La censura concernente la omissione di soccorso (che sarebbe imputabile al conducente della vettura tranviaria) è inammissibile per difetto di interesse della ricorrente, che non ha assunto di avere subito danni a causa di omissione o ritardo nei soccorsi. Trattasi, pertanto, di fatto che non ha inciso sul danno di cui la SP ha chiesto di essere risarcita. Nè lo stesso fatto può assumere rilievo come elemento di condotta colposa del conducente, essendo esso comunque successivo alla caduta della ricorrente. 3.- In conclusione, il ricorso per cassazione va rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1999