Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 1424 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TAL ASSAZIONE LA CORTE SUP Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 12620/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron.3745 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 19/09/01 1 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA VIA GULLI ORAZIO, elettivamente 221, presso lo studio dell'avvocato FABBRINI CAVOUR FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPEDALIERE LEOPOLDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e 3466 -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3281/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 04/09/98 R.G. N. 40237/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello di Gulli Orazio nei confronti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. ed avverso sentenza del Pretore della medesime città rigettava l'appello, confermando la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del Gulli diretta ad ottenere che l'indennità di buonuscita fosse calcolata, non sullo stipendio mensile in atto al momento del collocamento a riposo, ma su quello in godimento per i dipendenti ancora in servizio alla data della completa scadenza dell'aumento contrattuale scagionato nel tempo previsto dal CCNL 90/92. Premetteva in motivazione che il trattamento di buonuscita è regolato direttamente dalla legge n. 829 del 1973, richiamata espressamente dal terzo comma dell'art. 96 del CCNL 90/92. Osservava, quindi, che il quarto comma del medesimo articolo si riferiva solamente al trattamento di quiescenza, e cioè alla pensione, mentre per l'indennità di buonuscita il comma precedente aveva confermato la disciplina legale, che collega il trattamento allo ultimo stipendio mensile percepito. Concludeva che questi rilievi letterali escludevano che dall'intestazione dell'articolo al 3 trattamento di quiescenza e previdenza potesse desumersi la volontà di una disciplina unitaria. Rilevava ancora la diversa interpretazione proposta sarebbe stata contra legem. Propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo il Gulli, illustrato poi con memoria;
resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 37 e 38 del CCNL dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato 90/92 e dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, il ricorrente evidenzia che l'art. 37 del contratto collettivo ha previsto nuove tabelle stipendiali, prevedendo aumenti scaglionati dal giugno 1990 al novembre 1992, e il successivo articolo 38 dispone che le misure degli stipendi hanno effetto sul trattamento di quiescenza e sulla indennità di buonuscita. Conseguentemente il quarto comma dell'art. 96, che estende i benefici econo- mici derivanti dalla applicazione del contratto collettivo al personale in quiescenza, comporta che nella base di calcolo della indennità di buonuscita devono includersi tutti gli aumenti previsti unitariamente dal contratto collettivo. Faceva presente che questo orientamento era condiviso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e che la diversa interpretazione dei giudici di appello contrastava con la lettera del 5° comma dell'art. 38 del contratto collettivo che dispone che le nuove misure degli stipendi hanno effetto sulla indennità di buonuscita. La Corte giudica il ricorso manifestamente infondato. Controversie analoghe sono già state sottoposte al vaglio della Corte e decise in senso sfavorevole alla tesi dei lavoratori. La Corte ha ritenuto corretto, nell'inter- pretazione operata dal giudice del merito del contratto collettivo per il personale delle Ferrovie dello Stato 1990/1992, in tema di attribuzione degli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio prima dell'entrata "a regime" ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non può contraddire le 5 connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e, quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, secondo cui non possono essere computati nelle indennità di fine rapporto emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. 20 10400; 25 maggio 2001, n. 7173;ottobre 1998, n. vedi anche, in relazione all'interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti dell'Ente poste italiane, Cass. 15 gennaio 2001, n. 472). Altre decisioni della Corte sono pervenute alle stesse conclusioni considerando, però, non i dati negoziali ma la regolamentazione legislativa dello istituto, sul rilievo che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 legge 14 dicembre 1973, n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non propor- 6 zionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
di conse- guenza, non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000, n. 5042; vedi anche, sostanzialmente nella prospettiva, Cass. 4 ottobre 2000, n. stessa 13222). Sollecitata dai termini in cui è stata posta la presente controversia nel giudizio di legittimità, la Corte ritiene di prestare adesione al secondo dei richiamati indirizzi e che, di conseguenza, la sentenza impugnata debba essere soltanto in parte corretta nella motivazione, nella parte in cui, erroneamente, fonda la decisione anche sull'esame e l'interpretazione delle disposizioni del contratto collettivo, risultando il dispositivo conforme al dirittoPart. 384, comma secondo, c.p.c.). La questione, infatti, deve essere risolta alla stregua delle disposizioni normative che regolano l'istituto dell'indennità di buonuscita al perso- nale ferroviario, disposizioni che non conferiscono all'autonomia negoziale, individuale o collettiva, il potere di introdurre deroghe o modificazioni al 7 L'ulteriore vicenda della soppressione dello 43, L. n. 537 Opafs, disposta dall'art. 1, comma del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corri- spondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro, ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'Opafs, mediante il trasferimento del personale e del patrimonio dell'ente soppresso, nonché di tutti i rapporti attivi e passivi dei quali era titolare (vedi Cass., sez. un., 20 aprile 1998, n. 4018), mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che “le prestazioni erogate dallo OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato Spa compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica Infine, l'art. 13 dei corrispondenti istituti". d.l. 1° aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni della legge 30 maggio 1995, n. 204, ha precisato che, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, 1. 537/1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), è regolato dalla 9 regime legale. La disciplina dell'indennità di buonuscita a carico dell'OPAFS, come dettata dagli artt. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, è rimasta inalterata a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985, n. 210, (istituzione dell'ente ferrovie dello Stato), ancorchè in via provvisoria, e cioè "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del previdenziale e pensionistico deitrattamento lavoratori dipendenti". Gli effetti conseguenti alla trasformazione della natura del rapporto di lavoro, da pubblica a privata, sono stati esclusi- vamente di ordine processuale, determinando la (digiurisdizione ordinaria sulle controversie natura previdenziale) con l'Opafs aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, prima assegnate alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973, che attribuiva le controversie alla giurisdizione della Corte dei conti (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un., 12 aprile 2000, n. 130). 8 legge 14 dicembre 1973, n. 829. La descritta vicenda, peraltro, se ha comportato la trasformazione della natura della indennità, da previdenziale a retributiva, in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione retributiva, in base al principio secondo il quale, posta l'unitarietà della funzione (retributiva di tutti i trattamenti di fine rapporto (cfr. Corte cost. n. 243 del 1993), strutturalmente hanno natura previdenziale soltanto quelli che sono posti a carico di appositi enti, nell'ambito di un rapporto giuridico diverso da quello di lavoro, rapporto che viene a rappresentare in questo caso soltanto un presupposto di quello previdenziale (cfr. Cass. sez. un. 11 novembre 1992, n. 12149; 25 novembre 1993, n. 11647; 25 maggio 1993, n. 5843, 22 dicembre 1994, n. 11051, 17 novembre 1999, n. 728), non ha minimamente inciso sull'essenza esclusivamente legale dell'istituto, in linea, del resto, con la natura che è propria anche del comune trattamento di fine rapporto, applicabile ai soli dipendenti assunti a decorrere dal 1° giugno 1994. Deve, quindi, nella fattispecie, farsi applica- zione dell'art. 14 1. 829/1973, nel suo riferimento all'ultimo stipendio mensile quale base di calcolo 10 per l'indennità. Non è oggetto di disputa il fatto che l'ultimo ricorrente non poteva stipendio mensile del non ancora operativo, comprendere l'incremento secondo le disposizioni contrattuali, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro. È notorio come sia divenuto da tempo usuale nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, nel settore privato ed in quello pubblico, determinare complessivamente gli aumenti retributivi spettanti nel periodo di vigenza dell'accordo economico, con "scaglionamento" nel tempo degli aumenti stessi شو medianti il riferimento alle diverse date di attribuzione di una parte di essi fino a raggiungere al c.d. regime definitivo (l'intero importo). È chiaro che non si è in presenza di una "rateizzazione" in senso tecnico o di una dilazione dell'adempimento dell'obbligazione retributiva - se così fosse, l'aumento "a regime" comporterebbe la corresponsione degli arretrati a tutti i dipendenti interessati, in modo da colmare la differenza tra meri "anticipi" ed il saldo spettante - ma di una regolamentazione diretta a produrre, in coincidenza con determinate scadenze, successivi incrementi 11 retributivi e la nascita della corrispondente obbligazione retributiva dal datore di lavoro. Ne discende che il dipendente che cessa dal servizio durane il periodo di vigenza contrattuale ha diritto alla retribuzione prevista dalla regolamentazione del suo rapporto come spettante a tale data, non certo al pagamento delle somme corrispondenti agli scaglioni non ancora operativi. Ciò è sufficiente per ritenere la pretesa infondata ai sensi della disciplina contenuta nello art. 14 1. 829/1973, senza ulteriori indagini dirette a verificare l'intenzione delle parti stipulanti il patto collettivo, atteso che nessuna autorizzazione legislativa è stata data alla autonomia privata di incidere sull'istituto. Del resto, anche ai sensi della disciplina comune, dettata dalla legge n. 297 del 1992, che pure riconosce qualche spazio di intervento all'auto- nomia collettiva, sarebbe inammissibile una previsione pattizia diretta ad incrementare il trattamento di fine rapporto mediante l'inclusione di compensi puramente convenzionali, stante lo inderogabile disposto dell'art. 4, commi 10 e 11, della citata legge. La Corte non ignora l'esistenza di consolidati 12 orientamenti del giudice amministrativo e di quello pensionistico in senso favorevole alla tesi del ricorrente, orientamenti ai quali l'amministrazione si è adeguata sul fronte dell'indennità di buonuscita spettante agli statali e su quello della liquidazione della pensione. Ma, il presupposto sistematico di tale orientamento, secondo cui i miglioramenti economici stabiliti con decorrenza scaglionata alle date previste dal contratto, costituiscono mere rateizzazioni di un unitario beneficio acquisito dal personale fin dalla data iniziale della vigenza della fonte attributiva degli aumenti "scaglionai", non può assolutamente essere condiviso per le ragioni già esposte e, in particolare, per la sicura inesistenza di una obbligazione retributiva del datore di lavoro. Il ricorrente va condannato alle spese e agli onorari del giudizio di cassazione, liquidati nella misura di cui in dispositivo, versandosi, per quanto detto in precedenza, fuori dell'area delle controversie di natura previdenziale (vedi Cass. 29 marzo 2001, n. 4664; 25 maggio 2001, n. 7173).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in 13 £.48.000 (24.73 €) Così deciso in (1032,31€) oltre £. 2.000.000/di onorario. Roma il 19 settembre 2001 прив il Presidente: Cons, estensore! IL CANCELLIERE Deposital Cancellería 商 IL CANCELLIERE Sh 14