Sentenza 15 gennaio 2001
Massime • 1
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza dei giudici di merito che, interpretando l'art. 65 c.c.n.l. 26 novembre 1994 di categoria, aveva rigettato la domanda di dipendenti dell'ente Poste italiane, cui era subentrato l'Istituto postelegrafonici, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire gli aumenti contrattuali scaglionati con decorrenze primo gennaio 1995 e primo ottobre 1995 - oltre quello, riconosciuto dell'ente, con decorrenza primo ottobre 1994 - per essere stati essi collocati in quiescenza e quindi non più in servizio dopo quest'ultima data e prima del primo gennaio 1995).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - rel. Consigliere -
Dott. Bruno BALLETTI - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA UI MA CA, BR AD AR, IL RO, LD OR, IN ND, ME TO, LI DE, ON CO, EL ER, BE NZ, ON NA MA, NG AU NN, OF EN, OD UI, IO DO AL, BI ER, BE LO, RI RI, CA NN, IL AU, AM PE, VI AL, AL NZ, IE CA, DO CI, ZZ UI, CC SE, CI ND, HI NN US, TI IO, CE IN, HE US, AZ VO, BI LA, TE RA, UR LE RM, OR RE, TO TO, DE NC NN, DE NC GI PI, DEODATO PI, DE TT AN, DE HI UI, LE IC, RA BR, CE CO, IR MO PE SC, RE IU TO, RE TO, FI NN, IC MA, CC RA LA, OS EN OR, AT GI LO, GR GE CO, GO AL, ST, BI BR, GI LV, LL IC ND, LA IO, RO RA DA, NE BR PE, AN PE, AN TT ON RA CO, LL PA, LO AR RO, EC NN LO, TT RM, NO RA, NO GI LO, SC RI, AG RA, RI NN TA, NN NA MA, SA AS, AC NI, SO TO, RU PE, RO RM TO, RI NN, ET MA RI, FO AR, EG LE TO, EG EL, FF CA, AI GI, RA SI, PO DA, PI MA, IR PE NN, RA IO AS, RA NN SC, ON NN, PI LM, IC AL GE, IA PE, RO RM LO, CE DO, ZO DO, ER UI ND, IN AN, ZO CI, TA AT, PA EL, PA GI, RE UI, LI AE, AR AR, AR TO, PA IO, VI NA, LE AT, AI UI, NI LI, ON MI NN, OL AN, EO RA MA, IO CA MA, SO MA NA, SO GI, ON BR OL, RD ST, OR ULVO TO, VI UI TA, LI AN NN, IN IO, MI GIAMMA, LL IC, IE CATDO CR, TA BR, RO AU, RO SE OL, RO IC, RE GIOVNA, NO IT, CA NE AN, AR MA, TE NI, GA AR, ER MA EL PI, VE LA, VA TO, RA SC, CC GIAR, DO UI, SE NN TA NI, EL NN GI, CI TA, TR SA EL, TR ID, TO MA UI, OM EL, TO IO, TI EL111 RD LÒ, OS UI IU, TA IGILO, NO RO, ZZ TT, SA RA, PA AL, OT AT, SORRENTI LA CO, CC GILO, NN DO, RA AS, RA MA, NI PE, OT TO, SE TO, ER IS PI, ER NA IN, IN PE, SS GILO, TA AUREL, SI EL, RU GILO, AR TO, RI AL, LA NE, GO AN MA, GO GI, LA RB RA, VA OSVDO, IN CI AL, IN NO, HI ER, NN NN, AR ER RB TA, AM NN ZO, GA NZ, AL AT, AL AE DE, RE NN, RB LL, RE ND, RA NN GI, AN ROI, EL, AV UBDO, TO IO LI, DE GA ST, IN SE, EL RI IGI TO, ON AT, ON GI, ST TO PE, OR GA, AR AT, CO RI, OL GI, SS, SE, CA LI, RB TO, UC SC CO, ET SALIA, ZI CATDO, ET RA, CNAVÒ GN, NE NN, VO DO, OZ NO, OZ NA, OZ EL, BO OL, TI LO, BO IN NICOLI, EN EF, TT PE, VA IO, IG TE, LB LO, TT EL, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato GREZ GIAR, rappresentati e difesi dall'avvocato GALLANTI AN, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ENTE POSTE ITALIANE, ISTITUTO POSTELEGRAFONICI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2009/97 del Tribunale di GENOVA, depositata il 07/07/97, R.G.N. 1984/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato GALLANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12 gennaio 1996 SI RI AR e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio davanti al Pretore di Genova l'Ente Poste Italiane e l'Istituto Postelegrafonici, esponendo di essere stati in servizio alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane (cui era successivamente subentrato l'istituto Postelegrafonici) alla data del 10 ottobre 1994 e di essere cessati dal servizio in data antecedente al 1^ gennaio 1995. Ciò premesso, chiedevano che venisse accertato che il loro trattamento pensionistico beneficiasse degli aumenti disposti per il personale in servizio alla data del 1^ ottobre 1994 dal C.C.N.L. del 26 novembre 1994, il quale all'art. 65 aveva previsto per tale personale il diritto a percepire aumenti contrattuali in tre diverse fasi temporali decorrenti la prima dal 1^ ottobre 1994, la seconda dal 1^ gennaio 1995 e la terza dal 1^ ottobre 1995.
L'Ente Poste, invece, aveva rifiutato di riconoscere gli ultimi due aumenti perché con accordo interpretativo del 23 dicembre 1994, reso noto l'11.1.1995, era stato attribuito all'art. 65 del C.C.N.L. il significato, secondo cui, per beneficiare degli aumenti, era necessaria per i dipendenti la permanenza in servizio alla data della loro decorrenza.
Con sentenza in data 16 ottobre/18 dicembre 1996, il Pretore adito rigettava la domanda, osservando che, pur dovendosi interpretare l'art.65 del C.C.N.L. invocato nel senso che gli aumenti contrattuali previsti spettassero ai dipendenti in servizio alla data del 1^ ottobre 1994, doveva, tuttavia, essere negato il loro diritto agli aumenti decorrenti da epoca successiva alla loro cessazione dal servizio, perché in tal senso era stata modificato l'art.65 citato dal successivo accordo sindacale, il quale poteva innovare in senso peggiorativo le posizioni individuali dei singoli lavoratori, titolari nei riguardi della disciplina collettiva di una mera aspettativa e non già di un diritto perfetto.
Con sentenza in data 11 giugno/7 luglio 1997, il Tribunale di Genova rigettava l'appello proposto dai lavoratori avverso la sentenza pretorile. Il Tribunale forniva, però, una motivazione diversa da quella del Pretore, rilevando che l'art.65 del C.C.N.L. andava interpretato nel suo complesso in relazione all'art.62 che aveva concesso indennità "una tantum" ai dipendenti non beneficiati e ai principi generali dell'ordinamento, nel senso che gli aumenti successivi spettano ai dipendenti a condizione che essi siano in servizio al momento della loro decorrenza. Aggiungeva il Tribunale che, in contrasto con il tenore letterale della norma collettiva, l'intenzione delle parti era stata quella di accordare gli aumenti salariali soltanto ai dipendenti rimasti in servizio al momento della decorrenza degli aumenti, ciò evincendosi dal successivo accordo sindacale interpretativo stipulato dalle parti sociali il 23 dicembre 1994.
I lavoratori indicati in epigrafe ricorrono per cassazione con unico articolato motivo illustrato da memoria.
Gli intimati Ente Poste Italiane e Istituto Postelegrafonico non si sono costituiti.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo i lavoratori ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale nei riguardi dell'art.65 del C.C.N.L. del 26 novembre 1994, nonché erronea interpretazione dell'accordo del 23 dicembre
1994 con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, deducendo che: 1) il dato letterale dell'art. 65 del C.C.N.L. doveva indurre il Tribunale a ritenere che gli aumenti spettassero, indipendentemente dalla loro decorrenza, a tutti i dipendenti in servizio al 1^ ottobre 1994, essendo questo il significato letterale della norma collettiva, canone, questo della letteralità, da ritenere prevalente come criterio ermeneutico su tutti gli altri, previsti dalla legge soltanto in via sussidiaria;
2) l'art. 62 del C.C.N.L. non poteva essere utilizzato dal Tribunale a sostegno dell'interpretazione offerta, perché la corresponsione "una tantum" ivi prevista, non essendo pensionabile ed essendo subordinata alla cessazione dal servizio alla data del 31.12.1994, non compensava del mancato aumento i dipendenti non in servizio alla data di decorrenza degli aumenti contrattuali successivi al 31.10.1994; 3) decisioni del Consiglio di Stato avevano confermato la tesi secondo cui il dipendente delle Poste cessato dal servizio durante il periodo di efficacia dell'accordo sindacale, ha diritto alla percezione integrale dei miglioramenti economici risultando irrilevante che per il loro pagamento siano previste percentuali a scadenze scaglionate;
4) le parti sociali non potevano ricorrere al metodo dell'interpretazione della norma del previgente contratto collettivo nazionale di lavoro, ma potevano solo modificarla, con la conseguenza che, non essendo il successivo accordo sindacale meramente modificativo del primo, perché immotivato, lo stesso non poteva avere efficacia retroattiva sul citato art.65; con la ulteriore conseguenza che i dipendenti cessati dal servizio al 31.10.1994 e ai quali era applicabile l'art. 65 del C.C.N.L. del 26 novembre 1994 con gli aumenti contrattuali ivi previsti a diverse scadenze scaglionate nel tempo non potevano perdere tale diritto in forza del successivo accordo sindacale del 23 dicembre 1994.
Il ricorso è infondato.
Va, intanto, precisato che, ai sensi del primo comma dell'art.1362 c.c., contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti nell'interpretazione del contratto - e, perciò, del contratto collettivo al quale vanno applicate le stesse regole legali - il legislatore ha privilegiato non già il criterio dell'interpretazione letterale, bensì quello teleologico della ricerca della comune intenzione perseguita dalle parti (art.1362, primo comma, cod. civ.:
"nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole"). Il legislatore, poi, ha aggiunto che, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto e che le clausole vanno lette le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal contratto acquisito nella sua visione complessiva (art. 1363 c.c.). Nella specie, appare in sintonia con i sopra indicati criteri legali di ermeneutica contrattuale l'interpretazione offerta dalla sentenza impugnata del citato art.65 del C.C.N.L. Il Tribunale, in particolare, non ha seguito l'interpretazione strettamente letterale di tale norma che, all'apparenza, attribuiva i tre aumenti retributivi contrattuali scaglionati nel tempo al personale in servizio alla data del 1^ ottobre 1994 e, quindi, anche al personale cessato dal servizio dopo tale data. Ha, invece, privilegiato la ricerca della comune intenzione delle parti attraverso il loro successivo comportamento cristallizzato dall'accordo sindacale del 31.12.1994, da esse stesse qualificato come interpretativo del precedente contratto collettivo. Infine ha correttamente fatto riferimento ai generali principi dell'ordinamento pensionistico, secondo cui la pensione va agganciata alla retribuzione percepita dal dipendente al momento della cessazione dal servizio.
Inoltre il tribunale, interpretando nel complesso il contratto collettivo, aveva posto l'art. 65 in relazione all'art.62 per desumerne che le corresponsioni "una tantum" previste da tale ultima norma in favore dei dipendenti cessati dal servizio al 31.12.1994 erano state disposte a parziale compensazione della mancata percezione degli aumenti contrattuali successivi. La motivazione offerta dal Tribunale appare in sintonia con i criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e sgg. nonché adeguata e logica. Essa è, perciò, insuscettibile di essere sindacata in sede di legittimità.
Rimane, assorbita l'ulteriore doglianza circa l'impossibilità di modifica, ad opera di un accordo sindacale, di un precedente contratto collettivo che abbia riconosciuto ai lavoratori dei diritti, in quanto da essi acquisiti al loro patrimonio, avendo correttamente il Tribunale interpretato il contratto collettivo precedente nel senso che non avesse esso riconosciuto ai dipendenti i diritti invocati dai medesimi. Nè, infine, possono essere invocate le ricordate decisioni del Consiglio di Stato, attinenti a un rapporto di lavoro esaminato nei suoi connotati pubblicistici;
laddove il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Poste, ormai privatizzato, si presta a una interpretazione disciplinata dalle norme di ermeneutica contrattuale previste dal codice civile e riservata al giudice ordinario.
Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato;
ma si ritengono sussistere giusti motivi per dichiarare compensate tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2001