Sentenza 30 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2001, n. 10400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10400 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALEN F LA CORTE SUPR A CASSAZIONE Oggetto Колодное SEZIONE TERZA CIVILE 2 དང་ཏི conslettore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 9504/99 - - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE 12224/99 Cron. 23016 Dott. Italo PURCARO Consigliere- Rep. 3489 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere- ConsigliereDott. Michele LO PIANO Ud. 15/05/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 11-24 2001 CI UR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IL CANCELLIERE GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI 13000 FERRERI, che la difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
IO EN;
DE345026 intimata °e sul 2° ricorso n 12224/99 proposto da: IO EN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANGELINI, che la difende, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente e ricorrente incidentale 930 -1-
contro
CI UR;
intimata avverso la sentenza n. 366/99 del Tribunale di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 05/11/98 e depositata il 14/01/99 (R.G. 13254/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Giovanni FERRERI;
udito l'Avvocato Domenico ANGELINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 13/11/95 EN IO, premesso che aveva concesso in locazione a UR CI, per uso di abitazione e studio di consulenza bancaria, l'immobile sito in Roma via Cesare Beccarla 23 int. 10, con contratto di durata quadriennale decorrente dall'1/10/88; che dopo il primo tacito rinnovo la conduttrice CI aveva, con racc. del 24/1/95, manifestato la volontà di risolvere il contratto alla data 30/6/95 ed aveva riconsegnato le chiavi dell'immobile in data 9/3/95; che solamente a partire dal successivo 15/10/95 l'attrice era riuscita a concludere con un terzo una nuova locazione relativamente al medesimo immobile;
tutto ciò premesso, chiedeva la condanna della CI a titolo di risarcimento del danno, al pagamento di L. 13.473.890, pari alla somma di sette mensilità di canone (ciascuna di L. 2.658.270) per il periodo aprile/ottobre 1995 e ad undici rate di oneri accessori a (per complessive L. 4.316.000), detratto l'importo del deposito cauzionale (pari a L. 6.300.000) e degli interessi legali maturati (pari a L. 3.150.000). La CI si costituiva sostenendo che il contratto si era risolto per mutuo consenso;
eccepiva, in via subordinata, la compensazione tra le somme pretese dalla locatrice e quelle versate in eccedenza rispetto alla misura legale del canone legale e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione del deposito cauzionale e dei relativi interessi. Con atto notificato in data 26/6/96 la CI proponeva opposizione tardiva al decreto del RE di Roma che le aveva ingiunto di pagare L. 10.633.080 in favore della Viola, a titolo di canoni di locazione per il periodo dicembre 1994/marzo 1995, sostenendo, in primo luogo, la nullità dell'ingiunzione in quanto la notificazione del decreto era avvenuta per compiuta giacenza del plico raccomandato, nel marzo del 1996, in luogo diverso da quello della propria residenza;
in via subordinata, eccepiva la compensazione con il controcredito derivante dall'omessa restituzione del deposito cauzionale. La IO si costituiva, contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione. Riuniti i due giudizi, previa trasformazione del rito da ordinario a speciale, con sentenza 20 novembre 1997 l'adito RE riteneva che il contratto tra le parti si era consensualmente risolto, con la contestuale definizione dei rapporti di dare e avere, a seguito della riconsegna delle chiavi avvenuta in data 9/3/95 e che il decreto ingiuntivo non era stato notificato in alcuno dei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c.; rigettava, pertanto, le domande della IO, revocava il decreto opposto e condannava la IO al rimborso delle spese processuali. L'appello proposto dalla locatrice ed al quale aveva resistito la CI era però accolto in parte qua dal Tribunale romano, con sentenza 14 gennaio 1999, che condannava l'appellata al pagamento della somma di L. 11.542,460, con gli interessi legali dal 13/11/95, nonché alle spese del grado (compensate quelle di prime cure). Riteneva il giudice del gravame: che la conduttrice aveva legittimamente esercitato il diritto di recesso per sopravvenuti gravi motivi;
che, pertanto, doveva i canoni da dicembre 1994 fino a luglio 1995, per complessive L. 21.266.160 (L.
2.658.270 x 8); che mancava la prova scritta della pretesa transazione;
che il credito della IO era soggetto a compensazione solo con riguardo alla restituzione del deposito cauzionale oltre agli interessi (per L. 9.723.700), riducendosi così a L. 11.542.460, dal momento che l'azione per la restituzione dei pretesi maggiori canoni ex art. 79 L. n. 392 del 1978 era venuto meno per decadenza. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la CI, affidandolo a due motivi. Ha resistito la IO con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di un mezzo, illustrato anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Con i due motivi del ricorso principale, suscettibili di esame congiunto per ragioni di connessione, la CI, denunciando l'omesso esame e l'omessa motivazione su punti decisivi della controversia (primo motivo) nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1372 e 1967 c.c. (il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), formula una serie di censure, addebitando al giudice dell'appello di essere andato in avviso contrario al primo giudice senza procedere ad una critica puntuale e motivata della sentenza pretorile;
ed, inoltre, senza considerare una serie di elementi (quali il verbale di restituzione dell'immobile senza alcuna riserva da parte della locatrice;
l'offerta di essa CI a versare per il futuro il canone in misura equa;
l'utilizzazione dell'immobile, da parte della IO, per sistemarlo ai fini di una nuova locazione;
la mancata richiesta dei canoni per un periodo di circa 9 mesi;
la mancanza di prova scritta dell'eventuale transazione delle contrapposte pretese) tutti concorrenti a fare ravvisare l'anticipata risoluzione consensuale del rapporto, come ritenuto dal RE. Quest'ultimo, infatti, aveva fondato siffatta statuizione in ragione del combinato concorso di tali circostanze, concludendo altresì che la ritenuta risoluzione consensuale faceva presumere la contestuale regolamentazione definitiva dei rapporti di dare-avere inter partes. Le esposte censure non sono fondate. Da un lato, infatti, è agevole osservare che il giudice del gravame, ove ritenga di decidere diversamente, non è tenuto a riconsiderare tutte le risultanze processuali esaminate dal primo giudice, una volta evidenziati gli elementi ritenuti necessari e sufficienti per una diversa statuizione;
dall'altro, che nessuna delle circostanze sopraelencate può ritenersi decisiva ai fini di una pronuncia difforme da quella adottata dal Tribunale romano. Quest'ultimo, infatti, ha dapprima riconosciuto che l'ammontare del canone pagato dalla CI era diventato talmente oneroso da legittimare il recesso ex art. 27 L. n. 392 del 1978, fermo restando il termine semestrale di cui alla suddetta norma;
di poi ha affermato che l'avvenuta consegna delle chiavi, accettate dalla locatrice senza riserve, importava, di per sé, "solo anticipazione dell'adempimento dell'obbligazione di rilascio", non già rinuncia al credito per il corrispettivo relativo alla dilazione semestrale dell'operatività del recesso, nell'ambito della pretesa transazione delle contrapposte pretese che, non potendosi presumere, necessitava della forma scritta ex art. 1967 c.c. Motivazione stringata ma sufficiente per superare le critiche sopra formulate, una volta ritenuta la mancanza di errori giuridici e/o di vizi logici, che delimitano rigorosamente l'ambito di censurabilità in questa sede. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento di quello incidentale, proposto in via condizionata. L'iter processuale e la particolarità della vicenda costituiscono giusti motivi per compensare le spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, dichiara assorbito l'incidentale e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2001, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Joran Pancin Schettorm IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, It 3-0 LUG 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 109T 250.000 Registrato in 1 7 SET, 2001 s 456T 40000 Seria 290.000 versato 3. TOT290,000 NANAMILA al n. DUECENTON p. 11 Dirigent Affes Servizi a DIE SPO) (like Il Responsable Servizio Atti Cluciziar! (D.ssa Maria (DMRACCICHINI)