Sentenza 14 giugno 2001
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, le notificazioni della sentenza di primo grado (resa a seguito di opposizione all'ordinanza - ingiunzione prefettizia) compiute di ufficio a cura della cancelleria, giusta disposto dell'art. 23, comma nono, della legge n. 689/81, sono idonee, al pari di quelle avvenute ad istanza di parte, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2001, n. 8045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8045 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n. 750 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto
DA
PREFETTURA DI PORDENONE, in persona del Prefetto, ex lege domiciliato in Roma, V. dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso.
- ricorrente -
contro
LO IN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino n. 2, presso l'avv. Giorgio De Arcangelis e rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Ros del foro di Pordenone, per procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Pretura di Pordenone n. 178 /98 del 31 ottobre 1997 - 10 ottobre 1998. Udita, all'udienza del 14 marzo 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 10 ottobre 1998 il Pretore di Pordenone accoglieva l'opposizione di NO EL all'ordinanza del locale Prefetto che aveva sospeso la sua patente di guida, per violazione dell'art. 142, comma 90, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per avere superato i limiti di velocità consentiti.
In accoglimento del secondo motivo di opposizione, il provvedimento era annullato, perché dal verbale non emergeva sicuro il fatto contestato, con violazione dei diritti di difesa del ricorrente, non risultando il tipo di autovelox utilizzato e, in rapporto a questo, se si era tenuto conto dei margini di errore dello stesso e della riduzione conseguente da applicare alla velocità rilevata nei limiti del decreto di omologazione. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso, con unico motivo, il Prefetto di Pordenone. Il EL si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare del controricorrente, d'inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività, in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 325, 2^ comma, c.p.c., è fondata. La sentenza impugnata, depositata il 10 ottobre 1998, è stata notificata, a cura della cancelleria e in applicazione del nono comma dell'art. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, al prefetto il 19
ottobre 1998 e all'opponente il successivo 21 ottobre. Il ricorso è tardivo perché notificato il 29 dicembre 1998, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, eseguita di ufficio e non a istanza della parte in deroga all'art. 285 c.p.c.. 1.2. L'eccezione è fondata e il ricorso deve dichiararsi inammissibile, perché tardivo.
La speciali esigenze di celerità del procedimento di opposizione di cui all'art. 23 della legge 689/81 e gli interessi non solo privati regolati da esso comportano che lo stesso atto introduttivo è notificato "a cura della cancelleria" (comma 20) e determinano poteri d'ufficio del giudice, ordinariamente assenti (commi 5^ e 6^), anche se da esercitare nei limiti delle deduzioni delle parti fino alla conclusione del giudizio con provvedimento ricorribile immediatamente per cassazione (commi 5^ e ultimo).
Le indicate caratteristiche particolari della procedura fanno ritenere che nel caso non solo la notifica a istanza di parte, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., ma anche quella eseguita a cura della cancelleria, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Se infatti "a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio" (art. 23 comma 9 L. 689/81), sembra ovvio che, salvo il caso in cui la notifica della sentenza sia avvenuta a istanza di parte e non occorra si esegua di ufficio, la notificazione a cura della cancelleria, portando a conoscenza del destinatario l'intero contenuto del provvedimento, lo parifica ad ogni altro soggetto cui l'atto sia stato notificato a istanza di parte, ponendolo in condizione di valutare la decisione, i suoi eventuali vizi e l'interesse a impugnarlo, in un termine che non si comprende perché debba essere diverso da quello concesso a chiunque altro si trovi nella identica situazione a istanza dell'altra parte, ex art. 285 c.p.c., in una procedura in cui anche gli atti di parte si notificano di ufficio e a cura della cancelleria.
Inoltre nel giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della l. 689/81, la natura degli interessi anche pubblici che sottostanno alla sua speciale disciplina riafferma che la notifica di ufficio è idonea a far decorrere il termine breve come la notifica di cui all'art. 285 c.p.c., in conformità a quanto già deciso da questa Corte in altre ipotesi nelle quali assumono peculiare rilievo, quale oggetto di causa, interessi non identificabili solo con quelli privati, come in materia di adozione di cui alle sentenze indicate in controricorso (Cass. 25 novembre 1992 n. 12547 e 8 aprile 1993 n. 4213), nella procedura fallimentare (S.U. 27 novembre 1998 n. 12062) o in quella di responsabilità civile dei magistrati (Cass. 3 maggio 1999 n. 4386), giudizi nei quali si è esattamente affermata l'idoneità delle notifiche di ufficio dei provvedimenti a far decorrere i termini brevi di impugnazione.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo e le spese di questo giudizio per la soccombenza sono a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, che liquida in L. 120.000=, oltre a L.
1.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2001