Sentenza 4 novembre 2011
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 40, comma primo, lett. b), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (sottrazione al pagamento dell'accisa sui carburanti), il trasporto mediante taniche posizionate all'interno di un veicolo di una quantità di carburante superiore a dieci litri. (In motivazione la Corte ha precisato che devono considerarsi "serbatoi normali", agli effetti della normativa fiscale, quelli installati dal costruttore, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1240 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022, (ud. 08/06/2021, dep. 17/01/2022), n.1240 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DORONZO Adriana – Presidente – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. LEO Giuseppina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 165-2020 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2011, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 04/11/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2329
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 24518/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, nel procedimento nei confronti di:
CC LA, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa al termine di rito abbreviato in data 9 Giugno 2010 dal Tribunale di Trieste, che ha assolto il Sig. OC dal reato previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, lett. b) con la formula "perché il fatto non sussiste". Fatto accertato il 22 Aprile 2009;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Marini Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio. RILEVA
Con sentenza emessa in data 9 Giugno 2010 al termine di rito abbreviato, il Tribunale di Trieste ha assolto il Sig. OC dal reato previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, lett. b) con la formula "perché il fatto non sussiste" in relazione al trasporto a fini commerciali di tre taniche contenenti complessivamente litri 60 di gasolio sottratti al pagamento delle accise. Osserva il Tribunale in motivazione che il trasporto di tre taniche di gasolio all'interno dell'autovettura privata da lui condotta e oggetto di controllo in ingresso al confine di Stato consente di ritenere che il gasolio fosse destinato ad alimentare detta vettura e non destinato a fini commerciali, così che può considerarsi superata la presunzione contraria che la legge stabilisce in caso di superamento dei limiti quantitativi indicati dalla norma.
Avverso tale decisione il Procuratore Generale in sede ha proposto ricorso lamentando che l'interpretazione degli artt. 10 e 11, e art. 40, lett. b) D.Lgs. cit. comporta una presunzione "juris et de jure" di destinazione al commercio di quantitativi di prodotti petroliferi trasportati con modalità atipiche, con conseguente errata applicazione della legge da parte del Tribunale.
OSSERVA
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il testo del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 11 risulta inequivoco nel disciplinare la fattispecie in esame. I commi 2 e 3, infatti, recitano:
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali (1), dai contenitori per usi speciali (2) o dall'eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali".
Posto che debbono considerarsi "serbatoi normali" quelli installati dal costruttore e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante, il trasporto mediante taniche posizionate all'interno del veicolo di quantità di carburante superiore a quella consentita risulta contrario alla previsione normativa.
Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata, con rinvio ex art. 623 c.p.p. al giudice di merito per un nuovo giudizio che terrà conto, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., dei principi fissati con la presente decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012