CASS
Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2024, n. 21646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21646 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano avverso la sentenza emessa dalla Corte dì appello di Milano il 12/12/2022 nei procedimento nei confronti di: 1. DE UD, nato a [...] il [...]; 2. RA MA, nato a [...] il [...]; 3. ST NO, nato a [...] il [...]; 4. FE BR, nato a [...] il [...]; visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, PI Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. Gíanluigi Tizzoni, difensore della parte civile Comune di IA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. Ermenegiido Contestabile, difensore della parte civile SM s.p.a., che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
uditi gli l'avv.ti Valerio Spigareni e Matteo Uslenghi, difensori di UD Teresi, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21646 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 31/01/2024 uditi gli avv.ti Carlo Boccafredda Boy e Alessandra Stefano, difensori di MA RA, che hanno concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
uditi gli avv.ti Giuseppe Antonio Madeo e Maria Cristina Anelli, difensori di NO ST, che hanno concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita l'avv.ta Luisa Maria Piera Mazzola, difensore di BR FE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio di primo grado, aveva condannato: 1) UD DE per i reati contestati ai capi A) - B) (peculato), E) (353 bis cod. pen), assolvendolo dai capi C-D) (truffa) e F) (frode in pubbliche forniture); 2) NO ST, oltre che per i reati di cui ai capi A) -B) ed E), anche, in concorso con FE BR, per quello di cui al capo F) (frode in pubbliche forniture), assolvendolo dai capi C) e D). Il Tribunale aveva invece assolto RA MA da tutti i reati a lui contestati (capi A-B- C- D) - E)- F). La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello del Pubblico Ministero proposto avverso il giudizio di assoluzione nei confronti di MA RA relativo ai capi A)- B) ed E) e, in accoglimento degli appelli proposti dagli imputati, ha assolto questi dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste. L'impugnazione del Procuratore Generale ha ad oggetto solo i capi di imputazione A)- B) ed F). Per ragioni di ordine espositivo è utile fare riferimento ai fatti oggetto delle imputazioni in questione. Quanto al capo A), si contesta a DE UD, direttore generale della società a capitale pubblico SM IA s.p.a., a RA MA, direttore e responsabile dell'ufficio legale della società in questione e a ST NO, amministratore delegato della società a partecipazione pubblica 2E servizi s.r.I., di essersi appropriati, in concorso con NT PI - giudicato separatamente - delle somma di euro 256.666,67 - di cui alla fattura n. 57/15 -, sottratta dalle casse di SM IA s.p.a. - di cui avevano la disponibilità. Detta somma avrebbe costituito la prima tranche del corrispettivo relativo al servizio gestione calori immobili comunali anno termico 2014-2015 affidato dal Comune di IA in regime di proroga alla controllata SM IA s.p.a. e materialmente svolto da quest'ultima con proprio personale, mezzi e materiali. L'appropriazione sarebbe stata commessa sulla base di un accordo occulto, mai approvato dal consiglio di amministrazione di SM IA e non comunicato al comune di IA, in forza del quale il servizio sarebbe stato simulatamente sub affittato in parte 2 alla società 2E servizi s.r.l. ai soli fini della distrazione delle somme;
in ragione di detto accordo veniva concordato un corrispettivo complessivo di euro 616.000, iva esclusa (Capo A). Quanto al capo b) (tentativo di peculato), si contesta agli imputati, dopo essersi impossessati della somma di cui al capo a), di avere tentato di ottenere il pagamento delle successive tranche dei 616.000 euro, di cui si è detto, attraverso la presentazione di quattro proposte di ordine, anche esse bloccate dal nuovo consiglio di amministrazione di SM IA. La Corte di appello ha ricostruito il quadro generale entro il quale i fatti devono collocarsi chiarendo che: a) il capitale sociale di 2E servizi s.r.l. - fino al 2013 denominata LE servizi - era detenuto per il 65% delle quote di LE Azienda Lombardia per l'edilizia (LE IA), al 30% da SM HE e al 5% da SM IA;
b) con delibera del 20.3.2013 LE IA aveva deciso di vendere la sua quota di partecipazione in LE servizi dietro corrispettivo di 250.000 euro e di assegnare ad LE VI il contratto di servizio quinquennale di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento- centrali termiche degli edifici di proprietà e in gestione di LE IA;
b) la gara conduceva il 17/06/2013 alla aggiudicazione provvisoria in favore di ET s.r.I., il cui legale rappresentante era NO ST, che, in data 30.5.2013, aveva sottoscritto, con UD DE (direttore generale e legale rappresentante di SM IA) e PP TI (legale rappresentante di SM HE), una scrittura denominata "accordo di regolamento interno", qualificata in termini di patto parasociale, con la quale venivano disciplinati i rapporti interni per l'acquisto congiunto della partecipazione di LE IA in LE VI, che sarebbe stata ripartita tra SM IA, SM HE e ET nelle percentuali rispettivamente del 30%, del 5% e del 30%; c) detti patti disciplinavano il funzionamento di LE VI nella nuova configurazione e si stabiliva che ogni socio avrebbe avuto la competenza sulla conduzione delle centrali termiche e degli impianti localizzati nel proprio comune;
d) il Comune di IA, con contratto di durata novennale stipulato nel corso della stagione termica 2003 - 2004, aveva assegnato alla sua partecipata SM IA l'attività manutentiva, di conduzione degli impianti e di fornitura del combustibile, ma nel 2012 aveva prorogato l'affidamento del servizio alla sua partecipata anche per gli anni 2012- 2013 e 2013 - 2014; e) la gara per il nuovo appalto novennale del VIo per gli impianti di proprietà o nella disponibilità del Comune di IA, indetta il 28/04/2014, veniva vinta dalla società 2E VI s.r.I., ma la seconda classificata, la società TA s.r.I., aveva proposto ricorso avverso l'aggiudicazione, con richiesta di sospensiva, che il Tribunale amministrativo regionale aveva accolto, ritenendo 2E priva degli idonei certificati di qualità e dei requisiti economico finanziari necessari per l'espletamento del servizio;
3 f) il Comune di IA, venuto a conoscenza della impugnazione avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria proposta poco prima della stagione termica, aveva deliberato, in attesa della decisione del Tribunale amministrativo regionale e dopo raccoglimento della istanza di sospensiva, di mantenere in capo a SM IA la gestione del calore sino al 30.4.2015. Secondo il Tribunale, la scelta di SM IA e, in particolare, di DE, di accettare le condizioni economiche imposte dal Comune di IA per la proroga, malgrado la prospettiva di un guadagno quasi inesistente e nonostante l'insistenza di un obbligo a contrarre, sarebbe stata spiegabile in ragione delle condotte poste in essere immediatamente dopo;
la proroga, cioè, avrebbe consentito ad SM IA di coinvolgere 2E VI con un accordo finalizzato a simulare !o svolgimento della commessa da parte di 2E VI laddove, invece, il servizio sarebbe stato svolto solo dai dipendenti di SM IA. Tale simulazione avrebbe quindi consentito la distrazione - appropriazione di 254.967 euro in favore di 2E VI attraverso SM IA, che detta somma aveva ricevuto dal Comune di IA per lo svolgimento in proroga dei servizi. La Corte di appello, diversamente dalla prospettazione accusatoria recepita dal Tribunale, ha assolto ritenendo i rapporti tra SM IA e 2E VI, non simulati, ma effettivi. Quanto al capo F), (frode in pubbliche forniture), i fatti attengono al servizio di gestione del calore del Comune di IA per l'anno 2016. Dalla imputazione si evince che: - l'appalto era stato aggiudicato in un primo momento alla società 2E VI, ma, a seguito di ricorso al Tribunale amministrativo regionale, l'appalto veniva aggiudicato definitivamente alla società seconda classificata, la TA VI srl;
- la 2E e la TA, in persona di ST e FE, sottoscrivevano il 24.8.2015 una scrittura privata di carattere transattivo in forza della quale, a fronte della rinuncia da parte di 2E VI al ricorso al Consiglio di Stato avverso la decisione del Tribunale amministrativo regionale, veniva prevista la cessione da parte di TA del contratto a 2E per un corrispettivo pari a circa i'88% del valore;
- veniva pattuita una clausola di riservatezza, sancendo così un accordo segreto che era celato al Comune, che in realtà, solo nel dicembre del 2015 ne era venuto successivamente a conoscenza;
- il Comune, verificata la violazione delle norme sia in tema di cessione del contratto, che in ordine ai limiti del subappalto, presentava una denuncia. La Corte di appello ha assolto ritenendo provato solo un accordo finalizzato a compiere un reato- attraverso la sostituzione di un contraente ad un altro- e a "ribaltare" la commessa in favore di 2E, ma rimasto tale, cioè non eseguito, e dunque, non punibile ai sensi dell'art. 115 cod. pen. 4 I fatti, ha aggiunto la Corte, al più potrebbero essere ricondotti al tentativo, la cui configurabilità, tuttavia, è stata esclusa per non essere stato seguito l'accordo di cui si è detto da nessun atto esecutivo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano articolando due motivi. 2.1. Quanto ai capi A-B (peculato e tentativo di peculato) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Diversamente dagli assunti della Corte di appello, sostiene il Procuratore Generale che la 2E sarebbe stata una società a partecipazione pubblica ma con un'anima prevalentemente privata e ciò in base alla partecipazione di un socio privato (ET, il cui amministratore era ST che, al tempo stesso, era anche legale rappresentante di 2E) e alla stessa finalità sociale. Si aggiunge che l'avere permesso il pagamento di somme di denaro a 2E, a fronte di prestazioni in larga parte non eseguite e seguendo una procedura del tutto anomala in violazione delle regolari procedure contabili (assenza di contratto a monte e di richieste di ordine), rivelerebbe la volontà di addivenire alla distrazione delle risorse pubbliche. Sarebbe errata anche l'affermazione secondo cui il reato non sarebbe configurabile per la presenza di un contratto - poi dichiarato nullo dal Giudice civile- tra SM IA e 2E VI, formalmente giustificativo della dazione in favore di quest'ultima società da parte di SM IA del denaro ricevuto dal Comune di IA. Evidenzia in particolare il Procuratore che il giudice civile, nell'ambito di una controversia tra SM IA e 2E (si assume che, al momento della pronuncia della sentenza impugnata, la Corte avrebbe avuto la disponibilità della sola consulenza svolta in quel procedimento ma non anche della sentenza), oltre a dichiarare - come detto- nullo il contratto, avrebbe valutato le prestazioni in concreto eseguite da 2E a fini pubblici, rideterminando tuttavia i compensi spettanti in misura minore rispetto a quanto corrisposto da SM IA, condannando, a titolo di indebito, 2E alla restituzione della somma di 51.129,63 nei confronti di SM IA. Dunque, si sostiene, pur volendo ritenere che 2E abbia effettivamente svolto una parte delle prestazioni, nondimeno la somma pagata e fatturata non sarebbe stata interamente lecitamente dovuta (analogo ragionamento viene compiuto quanto al capo B). Sotto altro profilo, sarebbe errata l'affermazione della Corte secondo cui il sub affidamento tra SM IA ed 2E VI sarebbe stato legittimo, in ragione dei patti parasociali di cui si è detto. La motivazione sarebbe viziata perché: 5 a) i patti parasociali avrebbero regolato i rapporti interni ad 2E VI e avrebbero riguardato i lavori assunti dalla stessa società, ma non avrebbero potuto essere utilizzati per disciplinare i lavori assunti da SM IA, come nel caso di specie;
b) la descrizione dei rapporti tra SM IA e 2E, ritenuti un soggetto sostanzialmente unitario, non troverebbe riscontro in atti e in particolare nella testimonianza del teste Bina, non adeguatamente considerata;
c) l'istruttoria avrebbe chiarito che la 2E era una società all'epoca priva di struttura, di personale e di mezzi adeguati per far fronte ad una commessa come quella per cui si discute. La sentenza sarebbe viziata anche in relazione alla valutazione del manoscritto redatto all'esito di un incontro fra i principali imputati il 22.10.2014, di cui si è detto;
l'espressione in esso contenuta, relativa alla gestione della commessa da parte del Comune ad SM - che avrebbe dovuto - secondo il patto - essere continuata da 2E "anche se in maniera non ufficiale" - sarebbe stata erroneamente interpretata dalla Corte di appello quanto al sintagma "non ufficiale"; detto riferimento non sarebbe rivelatore della necessità che l'assunzione della commessa da parte di 2E dovesse essere "non formalizzata", quanto, piuttosto, del carattere illecito della operazione. Assume il Procuratore ricorrente che la motivazione sarebbe ancora viziata per avere la Corte omesso di valutare le molteplici prove contrarie- costituite da testimonianze, documenti, intercettazioni - che consentirebbero di ritenere come quel documento sia rivelatore delle finalità illecite degli imputati (si fa in particolare riferimento alla deposizione del teste AZ che avrebbe spiegato il senso di quella operazione). 2.2. Con il secondo motivo si deduce, come detto, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo F (frode in pubbliche forniture). Diversamente dalla Corte di appello, sostiene il Procuratore ricorrente che la Corte non avrebbe valutato gli elementi di prova documentale e testimoniale comprovanti tutta una serie di iniziative di ST, cioè del legale rappresentante di 2E, finalizzate a dare concreta attuazione all'accordo-. Sarebbe in particolare documentata l'interlocuzione con EA PI per addivenire alla volturazione dei contatori, che non sarebbe andata a buon fine solo per il rifiuto del gestore per la mancanza dì un valido titolo contrattuale. Si aggiunge che la mancata esecuzione dell'accordo sarebbe conseguente alla denuncia del Comune di IA. 3. Sono pervenute due memorie, sostanzialmente sovrapponibili, nell'interesse delle parti civili, con cui, nel chiedere l'annullamento della sentenza impugnata, da una parte, quanti ai capi A)- B) si valorizza la dichiarazione di nullità da parte del Giudice civile del contratto intercorso tra 2E e ASivi, apparentemente giustificativo delle dazioni di denaro tra i due soggetti, e, dall'altra, si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti 6 posti a fondamento del ricorso del Procuratore Generale, con riguardo alle dichiarazioni dei teste BI, AZ, e, quanto al capo F), CH. 4. E' pervenuta una memoria nell'interesse di NO ST con cui, oltre a ripercorrere la motivazione della sentenza impugnata, si segnala che: a) l'impugnazione non ha riguardato il capo E); b) il giudice civile avrebbe confermato l'effettività delle prestazioni di E2A; 3) il coimputato NT sarebbe stato assolto;
5. E' stata prodotta anche una memoria nell'interesse di UD DE con cui si riproducono le specifiche questioni, già portate alla cognizione della Corte, le argomentazioni della Corte e la sostanziale infondatezza della tesi secondo cui la Corte non avrebbe preso in considerazioni le dichiarazioni dei testi BI e RE. Si ripercorre la sentenza del giudice civile e si sostiene come la stessa avrebbe annullato il contratto solo con riguardo alla irregolarità del sub appalto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto ai capi A) e B) della imputazione, l'intera prospettazione accusatoria, recepita nel ricorso del Procuratore Generale, è fondata su un assunto costitutivo e cioè che il passaggio di denaro tra SM IA e 2E fosse senza causa giustificativa, fosse ciò un passaggio di denaro che non aveva una propria causa in un rapporto sinallagmatico effettiva perché, in realtà, 2E si sarebbe arricchita senza eseguire il proprio programma contrattuale che invece sarebbe stato eseguito dalla stessa SM. Detta prospettazione è stata nel corso del processo conformata in modo crescente;
sul punto, il ricorso è chiarissimo, nel senso che 2E sarebbe stata una società sostanzialmente "vuota", priva di una propria struttura di personale e di mezzi;
una inidoneità, tuttavia, non assoluta, tale cioè da ritenere che 2E non eseguì nessuna prestazione, quanto, piuttosto, una inidoneità parziale, nel senso che la società, pur essendo costretta a fare riferimento "in larga parte alle risorse di SM IA", avrebbe ricevuto "un compenso con risorse pubbliche in larga parte indebito" (così testualmente il ricorso). Dunque, non un inadempimento totale, ma una mancata attuazione parziale del programma obbligatorio che non giustificherebbe il corrispettivo ricevuto da SM;
tale mancanza di corrispettività tra le prestazione proverebbe l'appropriazione penalmente rilevante ai fini della configurazione del delitto di peculato. 3. Si tratta di un assunto che non può essere condiviso. 7 La Corte di appello, con una motivazione congrua e priva di illogicità evidenti, ha spiegato il senso del contenuto del patto parasociale, ritenendo che con quel documento si fosse convenuto che la gestione di quella commessa sarebbe rimasta a 2E, "anche se in maniera non ufficiale". Si tratta di un documento a cui fece poi seguito un contratto formale, quello poi dichiarato nullo dal Giudice di civile, e di cui si dirà. Il tema, tuttavia, non è quello della regolarità astratta dei comportamenti, della conformità astratta del contratto allo schema legale, quanto, piuttosto, quello di verificare se una appropriazione dolosa vi fu del denaro da parte degli odierni imputati e se quella appropriazione fu "coperta" attraverso il contratto. In tale contesto la Corte di appello ha assolto perchè: a) i rapporti tra SM IA, diversamente dalla prospettazione accusatoria recepita dal Tribunale, non erano affatto simulati;
b) 2E VI non era un soggetto fittizio ed una scatola vuota;
c) dai rapporti reali tra le due società erano sorti rapporti obbligatori, compresi, in particolare, quelli di cui alle fatture relative ai capi A) e B); d) non vi sarebbe la prova, quindi, che il denaro dragato da SM IA a 2E VI fosse destinato a finalità personali;
e) il denaro era giustificato da un contratto, seppur formalizzato in data successiva all'inizio dei rapporti tra i due soggetti, che aveva avuto sostanziale attuazione. Secondo la Corte di appello, cioè, 2E VI non era "un guscio" provo di struttura, quanto, piuttosto, un soggetto che aveva eseguito il proprio programma contrattuale e che quindi vantava davvero legittime pretese creditorie nei confronti di SM IA che giustificavano il passaggio di denaro tra le due società. Dunque, un attribuzione di denaro non senza causa giustificativa, non compiuta in funzione dello svuotamento patrimoniale di SM IA da parte degli imputati, ma una dazione che aveva un proprio nesso di corrispettività con le prestazioni compiute dalla stessa 2E VI. In tal senso si colloca anche l'accertamento compiuto in sede civile nell'ambito della controversia proprio tra 2E VI e SM IA e che aveva ad oggetto, da una parte, la richiesta di SM di dichiarare la nullità del contratto stipulato il 4.3.2015 e la mancata esecuzione delle prestazioni da parte di 2E servizi, e, dall'altra, la domanda di 2E servizi di pagamento in danno di SM IA. Sul tema qualche considerazione si impone. La Corte di appello ha valorizzato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio civile che aveva ad oggetto proprio la ricostruzione dei rapporti giuridici tra le due società e la determinazione delle rispettive pretese e ha spiegato come secondo il consulente il contratto fosse effettivo ed sostanzialmente eseguito. In tale contesto si colloca la sentenza emessa in sede civile dal Tribunale all'esito della controversia in questione, a cui tutte la parti hanno fatto riferimento. 8 Non è in contestazione la circostanza che con detta sentenza sia stato accertato che: a) il contratto tra SM IA e 2E VI è stato dichiarato nullo perché stipulato in violazione delle norma sull'evidenza pubblica e non perché simulato soggettivamente o oggettivamente;
b) 2E VI aveva in concreto adempiuto il proprio programma contrattuale, seppur in modo parziale;
c) 2E VI aveva effettivamente sopportato costi per la esecuzione del contratto;
d) 2E VI aveva diritto a ricevere il corrispettivo per le proprie prestazioni;
e) a seguito della dichiarazione di nullità del contratto è stato accertato che 2E, in ragione delle prestazioni effettivamente eseguite, avesse ricevuto indebitamente "solo" la somma di 51.129,63 euro. Si tratta di un accertamento che, diversamente dagli assunti del Procuratore ricorrente e delle parti civili, non smentisce affatto le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello, ma, piuttosto, le conferma e, obiettivamente, demolisce la prospettazione accusatoria. Quel rapporto contrattuale non fu apparente e strumentale a consentire l'appropriazione di denaro da parte degli imputati, ma effettivo e quasi integralmente eseguito da 2E che, dunque, aveva maturato legittimamente crediti nei riguardi di SM. Non è chiaro dunque perché nella specie sarebbe configurabile una condotta appropriativa compiuta nell'ambito di un contratto sostanzialmente simulato e non, invece, solo un inesatto adempimento di un programma contrattuale reale e quasi integralmente adempiuto. Non è chiaro perché il fatto che 2E VI conseguì una parte di denaro in più rispetto alle prestazioni eseguite sarebbe rivelatore del peculato. Non è chiaro né in concreto quali sarebbero i fatti e le prova che la Corte non avrebbe valutato e, soprattutto, perché dette prove, soprattutto dichiarative, avrebbero una valenza demolitoria degli accertamenti compiuti in sede civile. In tale contesto, il motivo di impugnazione rivela la sua strutturale inammissibilità perché, da una parte, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, e, dall'altra, reitera argomentazioni già valutate correttamente dalla Corte di appello, i cui assunti trovano oggettiva conferma nella sentenza emessa dal Tribunale civile. Il motivo in esame, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta e contraddittoria critica difettiva;
la frammentazione dei ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di 9 specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Le censure del Procuratore ricorrente tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori e a una diversa e non consentita ricostruzione dei fatti. 4. A diverse conclusioni non è dato pervenire anche in relazione al secondo motivo di ricorso, che attiene al capo F) (frode in pubbliche forniture). Si tratta di un motivo inammissibile perché generico. Rispetto all'assunto della Corte, secondo cui nella specie, da una parte, sarebbe stata raggiunta la prova dell'accordo per commettere un reato, ma non anche quella dell'attuazione di detto accordo, e, dall'altra, che i fatti non potrebbero essere ricondotti nemmeno alla fattispecie tentata, nulla di specifico è stato dedotto. Sul tema il ricorso del Procuratore generale è obiettivamente aspecifico essendosi limitato a affermare che la Corte non avrebbe considerato "elementi di prova" che comproverebbero una serie di iniziative di ST, legale rappresentante di 2E, finalizzate a dare attuazione all'accordo criminoso, senza nemmeno indicare quali sarebbero detti elementi di prova, quale sarebbe la fonte probatoria attraverso cui sarebbero stati acquisiti, quale sarebbe il loro contenuto specifico e la loro capacità dimostrativa. Un motivo di ricorso muto.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere, PI Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. Gíanluigi Tizzoni, difensore della parte civile Comune di IA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. Ermenegiido Contestabile, difensore della parte civile SM s.p.a., che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
uditi gli l'avv.ti Valerio Spigareni e Matteo Uslenghi, difensori di UD Teresi, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21646 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 31/01/2024 uditi gli avv.ti Carlo Boccafredda Boy e Alessandra Stefano, difensori di MA RA, che hanno concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
uditi gli avv.ti Giuseppe Antonio Madeo e Maria Cristina Anelli, difensori di NO ST, che hanno concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita l'avv.ta Luisa Maria Piera Mazzola, difensore di BR FE, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio di primo grado, aveva condannato: 1) UD DE per i reati contestati ai capi A) - B) (peculato), E) (353 bis cod. pen), assolvendolo dai capi C-D) (truffa) e F) (frode in pubbliche forniture); 2) NO ST, oltre che per i reati di cui ai capi A) -B) ed E), anche, in concorso con FE BR, per quello di cui al capo F) (frode in pubbliche forniture), assolvendolo dai capi C) e D). Il Tribunale aveva invece assolto RA MA da tutti i reati a lui contestati (capi A-B- C- D) - E)- F). La Corte di Appello, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'appello del Pubblico Ministero proposto avverso il giudizio di assoluzione nei confronti di MA RA relativo ai capi A)- B) ed E) e, in accoglimento degli appelli proposti dagli imputati, ha assolto questi dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste. L'impugnazione del Procuratore Generale ha ad oggetto solo i capi di imputazione A)- B) ed F). Per ragioni di ordine espositivo è utile fare riferimento ai fatti oggetto delle imputazioni in questione. Quanto al capo A), si contesta a DE UD, direttore generale della società a capitale pubblico SM IA s.p.a., a RA MA, direttore e responsabile dell'ufficio legale della società in questione e a ST NO, amministratore delegato della società a partecipazione pubblica 2E servizi s.r.I., di essersi appropriati, in concorso con NT PI - giudicato separatamente - delle somma di euro 256.666,67 - di cui alla fattura n. 57/15 -, sottratta dalle casse di SM IA s.p.a. - di cui avevano la disponibilità. Detta somma avrebbe costituito la prima tranche del corrispettivo relativo al servizio gestione calori immobili comunali anno termico 2014-2015 affidato dal Comune di IA in regime di proroga alla controllata SM IA s.p.a. e materialmente svolto da quest'ultima con proprio personale, mezzi e materiali. L'appropriazione sarebbe stata commessa sulla base di un accordo occulto, mai approvato dal consiglio di amministrazione di SM IA e non comunicato al comune di IA, in forza del quale il servizio sarebbe stato simulatamente sub affittato in parte 2 alla società 2E servizi s.r.l. ai soli fini della distrazione delle somme;
in ragione di detto accordo veniva concordato un corrispettivo complessivo di euro 616.000, iva esclusa (Capo A). Quanto al capo b) (tentativo di peculato), si contesta agli imputati, dopo essersi impossessati della somma di cui al capo a), di avere tentato di ottenere il pagamento delle successive tranche dei 616.000 euro, di cui si è detto, attraverso la presentazione di quattro proposte di ordine, anche esse bloccate dal nuovo consiglio di amministrazione di SM IA. La Corte di appello ha ricostruito il quadro generale entro il quale i fatti devono collocarsi chiarendo che: a) il capitale sociale di 2E servizi s.r.l. - fino al 2013 denominata LE servizi - era detenuto per il 65% delle quote di LE Azienda Lombardia per l'edilizia (LE IA), al 30% da SM HE e al 5% da SM IA;
b) con delibera del 20.3.2013 LE IA aveva deciso di vendere la sua quota di partecipazione in LE servizi dietro corrispettivo di 250.000 euro e di assegnare ad LE VI il contratto di servizio quinquennale di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento- centrali termiche degli edifici di proprietà e in gestione di LE IA;
b) la gara conduceva il 17/06/2013 alla aggiudicazione provvisoria in favore di ET s.r.I., il cui legale rappresentante era NO ST, che, in data 30.5.2013, aveva sottoscritto, con UD DE (direttore generale e legale rappresentante di SM IA) e PP TI (legale rappresentante di SM HE), una scrittura denominata "accordo di regolamento interno", qualificata in termini di patto parasociale, con la quale venivano disciplinati i rapporti interni per l'acquisto congiunto della partecipazione di LE IA in LE VI, che sarebbe stata ripartita tra SM IA, SM HE e ET nelle percentuali rispettivamente del 30%, del 5% e del 30%; c) detti patti disciplinavano il funzionamento di LE VI nella nuova configurazione e si stabiliva che ogni socio avrebbe avuto la competenza sulla conduzione delle centrali termiche e degli impianti localizzati nel proprio comune;
d) il Comune di IA, con contratto di durata novennale stipulato nel corso della stagione termica 2003 - 2004, aveva assegnato alla sua partecipata SM IA l'attività manutentiva, di conduzione degli impianti e di fornitura del combustibile, ma nel 2012 aveva prorogato l'affidamento del servizio alla sua partecipata anche per gli anni 2012- 2013 e 2013 - 2014; e) la gara per il nuovo appalto novennale del VIo per gli impianti di proprietà o nella disponibilità del Comune di IA, indetta il 28/04/2014, veniva vinta dalla società 2E VI s.r.I., ma la seconda classificata, la società TA s.r.I., aveva proposto ricorso avverso l'aggiudicazione, con richiesta di sospensiva, che il Tribunale amministrativo regionale aveva accolto, ritenendo 2E priva degli idonei certificati di qualità e dei requisiti economico finanziari necessari per l'espletamento del servizio;
3 f) il Comune di IA, venuto a conoscenza della impugnazione avverso il provvedimento di aggiudicazione provvisoria proposta poco prima della stagione termica, aveva deliberato, in attesa della decisione del Tribunale amministrativo regionale e dopo raccoglimento della istanza di sospensiva, di mantenere in capo a SM IA la gestione del calore sino al 30.4.2015. Secondo il Tribunale, la scelta di SM IA e, in particolare, di DE, di accettare le condizioni economiche imposte dal Comune di IA per la proroga, malgrado la prospettiva di un guadagno quasi inesistente e nonostante l'insistenza di un obbligo a contrarre, sarebbe stata spiegabile in ragione delle condotte poste in essere immediatamente dopo;
la proroga, cioè, avrebbe consentito ad SM IA di coinvolgere 2E VI con un accordo finalizzato a simulare !o svolgimento della commessa da parte di 2E VI laddove, invece, il servizio sarebbe stato svolto solo dai dipendenti di SM IA. Tale simulazione avrebbe quindi consentito la distrazione - appropriazione di 254.967 euro in favore di 2E VI attraverso SM IA, che detta somma aveva ricevuto dal Comune di IA per lo svolgimento in proroga dei servizi. La Corte di appello, diversamente dalla prospettazione accusatoria recepita dal Tribunale, ha assolto ritenendo i rapporti tra SM IA e 2E VI, non simulati, ma effettivi. Quanto al capo F), (frode in pubbliche forniture), i fatti attengono al servizio di gestione del calore del Comune di IA per l'anno 2016. Dalla imputazione si evince che: - l'appalto era stato aggiudicato in un primo momento alla società 2E VI, ma, a seguito di ricorso al Tribunale amministrativo regionale, l'appalto veniva aggiudicato definitivamente alla società seconda classificata, la TA VI srl;
- la 2E e la TA, in persona di ST e FE, sottoscrivevano il 24.8.2015 una scrittura privata di carattere transattivo in forza della quale, a fronte della rinuncia da parte di 2E VI al ricorso al Consiglio di Stato avverso la decisione del Tribunale amministrativo regionale, veniva prevista la cessione da parte di TA del contratto a 2E per un corrispettivo pari a circa i'88% del valore;
- veniva pattuita una clausola di riservatezza, sancendo così un accordo segreto che era celato al Comune, che in realtà, solo nel dicembre del 2015 ne era venuto successivamente a conoscenza;
- il Comune, verificata la violazione delle norme sia in tema di cessione del contratto, che in ordine ai limiti del subappalto, presentava una denuncia. La Corte di appello ha assolto ritenendo provato solo un accordo finalizzato a compiere un reato- attraverso la sostituzione di un contraente ad un altro- e a "ribaltare" la commessa in favore di 2E, ma rimasto tale, cioè non eseguito, e dunque, non punibile ai sensi dell'art. 115 cod. pen. 4 I fatti, ha aggiunto la Corte, al più potrebbero essere ricondotti al tentativo, la cui configurabilità, tuttavia, è stata esclusa per non essere stato seguito l'accordo di cui si è detto da nessun atto esecutivo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano articolando due motivi. 2.1. Quanto ai capi A-B (peculato e tentativo di peculato) si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Diversamente dagli assunti della Corte di appello, sostiene il Procuratore Generale che la 2E sarebbe stata una società a partecipazione pubblica ma con un'anima prevalentemente privata e ciò in base alla partecipazione di un socio privato (ET, il cui amministratore era ST che, al tempo stesso, era anche legale rappresentante di 2E) e alla stessa finalità sociale. Si aggiunge che l'avere permesso il pagamento di somme di denaro a 2E, a fronte di prestazioni in larga parte non eseguite e seguendo una procedura del tutto anomala in violazione delle regolari procedure contabili (assenza di contratto a monte e di richieste di ordine), rivelerebbe la volontà di addivenire alla distrazione delle risorse pubbliche. Sarebbe errata anche l'affermazione secondo cui il reato non sarebbe configurabile per la presenza di un contratto - poi dichiarato nullo dal Giudice civile- tra SM IA e 2E VI, formalmente giustificativo della dazione in favore di quest'ultima società da parte di SM IA del denaro ricevuto dal Comune di IA. Evidenzia in particolare il Procuratore che il giudice civile, nell'ambito di una controversia tra SM IA e 2E (si assume che, al momento della pronuncia della sentenza impugnata, la Corte avrebbe avuto la disponibilità della sola consulenza svolta in quel procedimento ma non anche della sentenza), oltre a dichiarare - come detto- nullo il contratto, avrebbe valutato le prestazioni in concreto eseguite da 2E a fini pubblici, rideterminando tuttavia i compensi spettanti in misura minore rispetto a quanto corrisposto da SM IA, condannando, a titolo di indebito, 2E alla restituzione della somma di 51.129,63 nei confronti di SM IA. Dunque, si sostiene, pur volendo ritenere che 2E abbia effettivamente svolto una parte delle prestazioni, nondimeno la somma pagata e fatturata non sarebbe stata interamente lecitamente dovuta (analogo ragionamento viene compiuto quanto al capo B). Sotto altro profilo, sarebbe errata l'affermazione della Corte secondo cui il sub affidamento tra SM IA ed 2E VI sarebbe stato legittimo, in ragione dei patti parasociali di cui si è detto. La motivazione sarebbe viziata perché: 5 a) i patti parasociali avrebbero regolato i rapporti interni ad 2E VI e avrebbero riguardato i lavori assunti dalla stessa società, ma non avrebbero potuto essere utilizzati per disciplinare i lavori assunti da SM IA, come nel caso di specie;
b) la descrizione dei rapporti tra SM IA e 2E, ritenuti un soggetto sostanzialmente unitario, non troverebbe riscontro in atti e in particolare nella testimonianza del teste Bina, non adeguatamente considerata;
c) l'istruttoria avrebbe chiarito che la 2E era una società all'epoca priva di struttura, di personale e di mezzi adeguati per far fronte ad una commessa come quella per cui si discute. La sentenza sarebbe viziata anche in relazione alla valutazione del manoscritto redatto all'esito di un incontro fra i principali imputati il 22.10.2014, di cui si è detto;
l'espressione in esso contenuta, relativa alla gestione della commessa da parte del Comune ad SM - che avrebbe dovuto - secondo il patto - essere continuata da 2E "anche se in maniera non ufficiale" - sarebbe stata erroneamente interpretata dalla Corte di appello quanto al sintagma "non ufficiale"; detto riferimento non sarebbe rivelatore della necessità che l'assunzione della commessa da parte di 2E dovesse essere "non formalizzata", quanto, piuttosto, del carattere illecito della operazione. Assume il Procuratore ricorrente che la motivazione sarebbe ancora viziata per avere la Corte omesso di valutare le molteplici prove contrarie- costituite da testimonianze, documenti, intercettazioni - che consentirebbero di ritenere come quel documento sia rivelatore delle finalità illecite degli imputati (si fa in particolare riferimento alla deposizione del teste AZ che avrebbe spiegato il senso di quella operazione). 2.2. Con il secondo motivo si deduce, come detto, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al capo F (frode in pubbliche forniture). Diversamente dalla Corte di appello, sostiene il Procuratore ricorrente che la Corte non avrebbe valutato gli elementi di prova documentale e testimoniale comprovanti tutta una serie di iniziative di ST, cioè del legale rappresentante di 2E, finalizzate a dare concreta attuazione all'accordo-. Sarebbe in particolare documentata l'interlocuzione con EA PI per addivenire alla volturazione dei contatori, che non sarebbe andata a buon fine solo per il rifiuto del gestore per la mancanza dì un valido titolo contrattuale. Si aggiunge che la mancata esecuzione dell'accordo sarebbe conseguente alla denuncia del Comune di IA. 3. Sono pervenute due memorie, sostanzialmente sovrapponibili, nell'interesse delle parti civili, con cui, nel chiedere l'annullamento della sentenza impugnata, da una parte, quanti ai capi A)- B) si valorizza la dichiarazione di nullità da parte del Giudice civile del contratto intercorso tra 2E e ASivi, apparentemente giustificativo delle dazioni di denaro tra i due soggetti, e, dall'altra, si riprendono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti 6 posti a fondamento del ricorso del Procuratore Generale, con riguardo alle dichiarazioni dei teste BI, AZ, e, quanto al capo F), CH. 4. E' pervenuta una memoria nell'interesse di NO ST con cui, oltre a ripercorrere la motivazione della sentenza impugnata, si segnala che: a) l'impugnazione non ha riguardato il capo E); b) il giudice civile avrebbe confermato l'effettività delle prestazioni di E2A; 3) il coimputato NT sarebbe stato assolto;
5. E' stata prodotta anche una memoria nell'interesse di UD DE con cui si riproducono le specifiche questioni, già portate alla cognizione della Corte, le argomentazioni della Corte e la sostanziale infondatezza della tesi secondo cui la Corte non avrebbe preso in considerazioni le dichiarazioni dei testi BI e RE. Si ripercorre la sentenza del giudice civile e si sostiene come la stessa avrebbe annullato il contratto solo con riguardo alla irregolarità del sub appalto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto ai capi A) e B) della imputazione, l'intera prospettazione accusatoria, recepita nel ricorso del Procuratore Generale, è fondata su un assunto costitutivo e cioè che il passaggio di denaro tra SM IA e 2E fosse senza causa giustificativa, fosse ciò un passaggio di denaro che non aveva una propria causa in un rapporto sinallagmatico effettiva perché, in realtà, 2E si sarebbe arricchita senza eseguire il proprio programma contrattuale che invece sarebbe stato eseguito dalla stessa SM. Detta prospettazione è stata nel corso del processo conformata in modo crescente;
sul punto, il ricorso è chiarissimo, nel senso che 2E sarebbe stata una società sostanzialmente "vuota", priva di una propria struttura di personale e di mezzi;
una inidoneità, tuttavia, non assoluta, tale cioè da ritenere che 2E non eseguì nessuna prestazione, quanto, piuttosto, una inidoneità parziale, nel senso che la società, pur essendo costretta a fare riferimento "in larga parte alle risorse di SM IA", avrebbe ricevuto "un compenso con risorse pubbliche in larga parte indebito" (così testualmente il ricorso). Dunque, non un inadempimento totale, ma una mancata attuazione parziale del programma obbligatorio che non giustificherebbe il corrispettivo ricevuto da SM;
tale mancanza di corrispettività tra le prestazione proverebbe l'appropriazione penalmente rilevante ai fini della configurazione del delitto di peculato. 3. Si tratta di un assunto che non può essere condiviso. 7 La Corte di appello, con una motivazione congrua e priva di illogicità evidenti, ha spiegato il senso del contenuto del patto parasociale, ritenendo che con quel documento si fosse convenuto che la gestione di quella commessa sarebbe rimasta a 2E, "anche se in maniera non ufficiale". Si tratta di un documento a cui fece poi seguito un contratto formale, quello poi dichiarato nullo dal Giudice di civile, e di cui si dirà. Il tema, tuttavia, non è quello della regolarità astratta dei comportamenti, della conformità astratta del contratto allo schema legale, quanto, piuttosto, quello di verificare se una appropriazione dolosa vi fu del denaro da parte degli odierni imputati e se quella appropriazione fu "coperta" attraverso il contratto. In tale contesto la Corte di appello ha assolto perchè: a) i rapporti tra SM IA, diversamente dalla prospettazione accusatoria recepita dal Tribunale, non erano affatto simulati;
b) 2E VI non era un soggetto fittizio ed una scatola vuota;
c) dai rapporti reali tra le due società erano sorti rapporti obbligatori, compresi, in particolare, quelli di cui alle fatture relative ai capi A) e B); d) non vi sarebbe la prova, quindi, che il denaro dragato da SM IA a 2E VI fosse destinato a finalità personali;
e) il denaro era giustificato da un contratto, seppur formalizzato in data successiva all'inizio dei rapporti tra i due soggetti, che aveva avuto sostanziale attuazione. Secondo la Corte di appello, cioè, 2E VI non era "un guscio" provo di struttura, quanto, piuttosto, un soggetto che aveva eseguito il proprio programma contrattuale e che quindi vantava davvero legittime pretese creditorie nei confronti di SM IA che giustificavano il passaggio di denaro tra le due società. Dunque, un attribuzione di denaro non senza causa giustificativa, non compiuta in funzione dello svuotamento patrimoniale di SM IA da parte degli imputati, ma una dazione che aveva un proprio nesso di corrispettività con le prestazioni compiute dalla stessa 2E VI. In tal senso si colloca anche l'accertamento compiuto in sede civile nell'ambito della controversia proprio tra 2E VI e SM IA e che aveva ad oggetto, da una parte, la richiesta di SM di dichiarare la nullità del contratto stipulato il 4.3.2015 e la mancata esecuzione delle prestazioni da parte di 2E servizi, e, dall'altra, la domanda di 2E servizi di pagamento in danno di SM IA. Sul tema qualche considerazione si impone. La Corte di appello ha valorizzato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio civile che aveva ad oggetto proprio la ricostruzione dei rapporti giuridici tra le due società e la determinazione delle rispettive pretese e ha spiegato come secondo il consulente il contratto fosse effettivo ed sostanzialmente eseguito. In tale contesto si colloca la sentenza emessa in sede civile dal Tribunale all'esito della controversia in questione, a cui tutte la parti hanno fatto riferimento. 8 Non è in contestazione la circostanza che con detta sentenza sia stato accertato che: a) il contratto tra SM IA e 2E VI è stato dichiarato nullo perché stipulato in violazione delle norma sull'evidenza pubblica e non perché simulato soggettivamente o oggettivamente;
b) 2E VI aveva in concreto adempiuto il proprio programma contrattuale, seppur in modo parziale;
c) 2E VI aveva effettivamente sopportato costi per la esecuzione del contratto;
d) 2E VI aveva diritto a ricevere il corrispettivo per le proprie prestazioni;
e) a seguito della dichiarazione di nullità del contratto è stato accertato che 2E, in ragione delle prestazioni effettivamente eseguite, avesse ricevuto indebitamente "solo" la somma di 51.129,63 euro. Si tratta di un accertamento che, diversamente dagli assunti del Procuratore ricorrente e delle parti civili, non smentisce affatto le conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello, ma, piuttosto, le conferma e, obiettivamente, demolisce la prospettazione accusatoria. Quel rapporto contrattuale non fu apparente e strumentale a consentire l'appropriazione di denaro da parte degli imputati, ma effettivo e quasi integralmente eseguito da 2E che, dunque, aveva maturato legittimamente crediti nei riguardi di SM. Non è chiaro dunque perché nella specie sarebbe configurabile una condotta appropriativa compiuta nell'ambito di un contratto sostanzialmente simulato e non, invece, solo un inesatto adempimento di un programma contrattuale reale e quasi integralmente adempiuto. Non è chiaro perché il fatto che 2E VI conseguì una parte di denaro in più rispetto alle prestazioni eseguite sarebbe rivelatore del peculato. Non è chiaro né in concreto quali sarebbero i fatti e le prova che la Corte non avrebbe valutato e, soprattutto, perché dette prove, soprattutto dichiarative, avrebbero una valenza demolitoria degli accertamenti compiuti in sede civile. In tale contesto, il motivo di impugnazione rivela la sua strutturale inammissibilità perché, da una parte, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, e, dall'altra, reitera argomentazioni già valutate correttamente dalla Corte di appello, i cui assunti trovano oggettiva conferma nella sentenza emessa dal Tribunale civile. Il motivo in esame, per come strutturato, esula dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confronta, e si risolve in una indistinta e contraddittoria critica difettiva;
la frammentazione dei ragionamento sotteso al ricorso, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di 9 specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Le censure del Procuratore ricorrente tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori e a una diversa e non consentita ricostruzione dei fatti. 4. A diverse conclusioni non è dato pervenire anche in relazione al secondo motivo di ricorso, che attiene al capo F) (frode in pubbliche forniture). Si tratta di un motivo inammissibile perché generico. Rispetto all'assunto della Corte, secondo cui nella specie, da una parte, sarebbe stata raggiunta la prova dell'accordo per commettere un reato, ma non anche quella dell'attuazione di detto accordo, e, dall'altra, che i fatti non potrebbero essere ricondotti nemmeno alla fattispecie tentata, nulla di specifico è stato dedotto. Sul tema il ricorso del Procuratore generale è obiettivamente aspecifico essendosi limitato a affermare che la Corte non avrebbe considerato "elementi di prova" che comproverebbero una serie di iniziative di ST, legale rappresentante di 2E, finalizzate a dare attuazione all'accordo criminoso, senza nemmeno indicare quali sarebbero detti elementi di prova, quale sarebbe la fonte probatoria attraverso cui sarebbero stati acquisiti, quale sarebbe il loro contenuto specifico e la loro capacità dimostrativa. Un motivo di ricorso muto.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024.