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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 745/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3743/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1245/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030300225-2020 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030300225-2020 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030300225-2020 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7622/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: L'appellato si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso RG. n. 3743/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 1247/2024 della CGT di primo grado di Benevento, che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso l'avviso di accertamento n° TFM010300227-2020 con cui l'Ufficio ha accertato, per l'anno 2015, un reddito imponibile
IRPEF di € 348.837,00 ed ha irrogato una sanzione di € 190.453,20
L'accertamento a carico del sig. Ricorrente_1 si basa sulla presunzione di distribuzione di utili ai soci in caso di società a ristretta base azionaria, conseguente al recupero di ricavi "a nero" dalla società.
2.- La Corte di primo grado ha respinto il ricorso osservando che la parte ricorrente non ha contestato le irregolarità contabili ed ha sostenuto che l'accertamento emesso è illegittimo senza fornire prove sufficienti per dimostrare l'insussistenza di ricavi evasi.
3.- Ha proposto appello il contribuente che ha chiesto la riforma della sentenza e l'annullamento dell'atto impositivo, deducendo vizi di legittimità e di merito dell'accertamento e reiterando le censure già formulate in primo grado sostenendo:
.- che la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado avrebbe mal valutato le prove e le argomentazioni difensive, confermando erroneamente l'accertamento;
.- l'illegittimità dell'atto impositivo per carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 7, L. 212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/1973;
.- l'illegittimità della ricostruzione induttiva o analitico–induttiva dei redditi;
.- il travisamento delle prove o omessa considerazione della documentazione prodotta;
.- la violazione del principio dell'onere della prova;
.- l' omessa o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio resistendo al gravame..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Non può essere accolta la richiesta dell'appellante di sospendere il presente giudizio. Non vi è alcun obbligo di sospensione del processo incardinato dal socio di una società a ristretta base azionaria fino al passaggio in giudicato della sentenza sul procedimento riguardante la partecipata.
Il principio è stato affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenza n.
29900/2025), secondo cui il giudizio relativo al socio è da considerarsi proceduralmente indipendente rispetto a quello relativo alla società.
Ne consegue che non opera la sospensione automatica obbligatoria prevista dall'art. 295 c.p.c. in caso di pendenza del giudizio sullo stesso atto impositivo nei confronti della società. L'eventuale sospensione del giudizio relativo al socio, in ragione della pregiudizialità tecnica rispetto al giudizio sulla società, può essere disposta solo in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., quando il giudizio relativo alla società non sia ancora definito con sentenza passata in giudicato.
La richiesta va, pertanto, respinta.
2.- Quanto alla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto l'avviso di accertamento adeguatamente motivato.
La giurisprudenza ha chiarito che l'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, non essendo richiesta una motivazione analitica o esaustiva, bensì sufficiente a garantire l'esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 26635/2009; Cass. n. 30039/2019).
Dalla lettura dell'avviso risulta che l'Ufficio ha esplicitato gli elementi istruttori raccolti, i metodi di ricostruzione, la quantificazione della maggior imposta, il percorso logico–argomentativo seguito.
Le censure dell'appellante, che reiterano quelle del ricorso introduttivo, non scalfiscono la correttezza della motivazione dell'atto.
3.- Circa l'onere della prova, la Corte di primo grado ha correttamente applicato il consolidato principio secondo cui all'Amministrazione compete la dimostrazione dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria;
al contribuente spetta l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ovvero l'infondatezza degli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento (Cass. n. 23550/2015; Cass. n. 27552/2018).
Nel caso in esame, l'Ufficio ha adempiuto ai propri oneri, mentre il contribuente non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a confutare i rilievi dell'accertamento.
Le doglianze dell'appellante si limitano a generiche contestazioni, prive di supporto documentale, che non sono idonee a vincere le presunzioni gravi, precise e concordanti poste dall'Ufficio (art. 2729 c.c.; Cass. n.
18081/2010).
4. – Relativamente alla ricostruzione reddituale, si osserva che la sentenza impugnata ha evidenziato come la ricostruzione operata dall'Ufficio sia coerente con i criteri estimativi e con gli elementi di fatto acquisiti.
In giurisprudenza, è costante l'affermazione che l'accertamento analitico-induttivo è pienamente legittimo ove emergano gravi incongruenze rispetto ai dati dichiarati, purché l'Ufficio esponga un quadro indiziario preciso e controllabile (Cass. n. 30803/2019; Cass. n. 26312/2017).
L'appellante non ha fornito alcuna prova contraria specifica, né ha offerto elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità della ricostruzione.
La doglianza è pertanto infondata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
VERRUSIO MARIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3743/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1245/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030300225-2020 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030300225-2020 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM030300225-2020 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7622/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Parte appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: L'appellato si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso RG. n. 3743/2025 il sig. Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 1247/2024 della CGT di primo grado di Benevento, che ha respinto il ricorso proposto dallo stesso avverso l'avviso di accertamento n° TFM010300227-2020 con cui l'Ufficio ha accertato, per l'anno 2015, un reddito imponibile
IRPEF di € 348.837,00 ed ha irrogato una sanzione di € 190.453,20
L'accertamento a carico del sig. Ricorrente_1 si basa sulla presunzione di distribuzione di utili ai soci in caso di società a ristretta base azionaria, conseguente al recupero di ricavi "a nero" dalla società.
2.- La Corte di primo grado ha respinto il ricorso osservando che la parte ricorrente non ha contestato le irregolarità contabili ed ha sostenuto che l'accertamento emesso è illegittimo senza fornire prove sufficienti per dimostrare l'insussistenza di ricavi evasi.
3.- Ha proposto appello il contribuente che ha chiesto la riforma della sentenza e l'annullamento dell'atto impositivo, deducendo vizi di legittimità e di merito dell'accertamento e reiterando le censure già formulate in primo grado sostenendo:
.- che la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado avrebbe mal valutato le prove e le argomentazioni difensive, confermando erroneamente l'accertamento;
.- l'illegittimità dell'atto impositivo per carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 7, L. 212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/1973;
.- l'illegittimità della ricostruzione induttiva o analitico–induttiva dei redditi;
.- il travisamento delle prove o omessa considerazione della documentazione prodotta;
.- la violazione del principio dell'onere della prova;
.- l' omessa o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio resistendo al gravame..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Non può essere accolta la richiesta dell'appellante di sospendere il presente giudizio. Non vi è alcun obbligo di sospensione del processo incardinato dal socio di una società a ristretta base azionaria fino al passaggio in giudicato della sentenza sul procedimento riguardante la partecipata.
Il principio è stato affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenza n.
29900/2025), secondo cui il giudizio relativo al socio è da considerarsi proceduralmente indipendente rispetto a quello relativo alla società.
Ne consegue che non opera la sospensione automatica obbligatoria prevista dall'art. 295 c.p.c. in caso di pendenza del giudizio sullo stesso atto impositivo nei confronti della società. L'eventuale sospensione del giudizio relativo al socio, in ragione della pregiudizialità tecnica rispetto al giudizio sulla società, può essere disposta solo in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., quando il giudizio relativo alla società non sia ancora definito con sentenza passata in giudicato.
La richiesta va, pertanto, respinta.
2.- Quanto alla dedotta illegittimità dell'avviso di accertamento, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto l'avviso di accertamento adeguatamente motivato.
La giurisprudenza ha chiarito che l'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, non essendo richiesta una motivazione analitica o esaustiva, bensì sufficiente a garantire l'esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 26635/2009; Cass. n. 30039/2019).
Dalla lettura dell'avviso risulta che l'Ufficio ha esplicitato gli elementi istruttori raccolti, i metodi di ricostruzione, la quantificazione della maggior imposta, il percorso logico–argomentativo seguito.
Le censure dell'appellante, che reiterano quelle del ricorso introduttivo, non scalfiscono la correttezza della motivazione dell'atto.
3.- Circa l'onere della prova, la Corte di primo grado ha correttamente applicato il consolidato principio secondo cui all'Amministrazione compete la dimostrazione dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria;
al contribuente spetta l'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ovvero l'infondatezza degli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento (Cass. n. 23550/2015; Cass. n. 27552/2018).
Nel caso in esame, l'Ufficio ha adempiuto ai propri oneri, mentre il contribuente non ha fornito alcun elemento probatorio idoneo a confutare i rilievi dell'accertamento.
Le doglianze dell'appellante si limitano a generiche contestazioni, prive di supporto documentale, che non sono idonee a vincere le presunzioni gravi, precise e concordanti poste dall'Ufficio (art. 2729 c.c.; Cass. n.
18081/2010).
4. – Relativamente alla ricostruzione reddituale, si osserva che la sentenza impugnata ha evidenziato come la ricostruzione operata dall'Ufficio sia coerente con i criteri estimativi e con gli elementi di fatto acquisiti.
In giurisprudenza, è costante l'affermazione che l'accertamento analitico-induttivo è pienamente legittimo ove emergano gravi incongruenze rispetto ai dati dichiarati, purché l'Ufficio esponga un quadro indiziario preciso e controllabile (Cass. n. 30803/2019; Cass. n. 26312/2017).
L'appellante non ha fornito alcuna prova contraria specifica, né ha offerto elementi idonei a dimostrare l'inattendibilità della ricostruzione.
La doglianza è pertanto infondata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.