Decreto cautelare 29 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 21 novembre 2025
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2215 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ines Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del provvedimento d’improcedibilità Div. P.A.S./Cat.A.11/Imm./Prot. n.-OMISSIS- del Questore della Provincia di Ragusa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2026 la dott.ssa NU BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
Premesso che:
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto d’improcedibilità dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato dal Questore della Provincia di Ragusa il 26 giugno 2025;
- con memoria del 24 marzo 2026, l’Amministrazione ha depositato copia del decreto Div.P.A.S./Cat. A.11/Imm./n. -OMISSIS-, con cui è stato revocato il provvedimento impugnato ai fini della riapertura dell’istruttoria e della rivalutazione dell’istanza del ricorrente;
Ritenuto che:
- debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta la richiesta del ricorrente;
- le spese di lite possano essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia;
- stante la definitiva ammissione, qui stabilita, del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con separato provvedimento è disposta la liquidazione del compenso in favore del suo difensore;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite;
- ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
PP GG, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
NU BU, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NU BU | PP GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.