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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1091/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25004064751 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di liquidazione, che qui occupa, liquida una maggior imposta di registro all'aliquota del 4,5 % su un atto di assegnazione di immobile da parte della “Società_1” ai due soci Nominativo_1
e Nominativo_2, applicando l'art. 1 della Tariffa P.I all'atto e riducendo della metà l'aliquota del 9 % dovuta, in base a detto art. 1, in applicazione dell'agevolazione di cui all'art.1, commi 31-36, della L. n. 207 del 2024; l'atto di assegnazione dell'immobile è stato ricevuto, con rogito rep.6707/5218 del 29/4/2025, dal
Not. Ricorrente_1 , che qui impugna l'avviso di liquidazione dell'Ufficio. L'assegnazione in natura dell'immobile di cui sopra avveniva, come espressamente risulta dal rogito, a titolo di distribuzione di utili per €.125.500,00 dalla Società predetta ai due soci. In sede di redazione del rogito di assegnazione dell'immobile dalla Società prefata ai due soci persone fisiche, sotto il profilo fiscale veniva applicata all'atto l'aliquota del 2 %, sul presupposto che la fattispecie rientrasse nell'ambito applicativo dell'art. 4, lettera a) –
n.2), della Tariffa P.I allegata al TUR, quindi riducendo appunto alla metà l'aliquota del 4 % prevista da tale norma. Nel ricorso contro l'avviso di liquidazione il Not. Ricorrente_1 porta in sintesi all'operato dell'Ufficio tre censure: - con una prima censura, lamenta illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione dell'art. 1 Tariffa P.I allegata al TUR, dovendo invece a suo dire applicarsi alla fattispecie l'art. 4, lett. a) - n.2), della citata Tariffa, che prevede l'aliquota del 4 % per gli atti relativi al conferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciale da parte di società o enti;
- con una seconda censura, afferma l'illegittimità dell'avviso sul rilievo che la liquidazione operata sarebbe sfornita di una base normativa, richiamando l'Ufficio a giustificazione dell'avviso due circolari, la n. 112/1999 e la n.26/2016, che non sono fonti del diritto e come tali non possono costituire il titolo giuridico di un atto impositivo;
- con una terza e ultima censura il ricorrente eccepisce un ulteriore profilo di illegittimità dell'atto, in quanto l'Ufficio avrebbe errato anche nell'interpretare le due circolari che pone a base del suo avviso di liquidazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova replicando punto per punto alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie con le quali replica alle argomentazioni di parte resistente e insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di decidere la controversia applicando il principio della ragione più liquida. Passando, pertanto, al merito della controversia il Collegio ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento. Contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, risulta correttamente applicata l'aliquota del
4%, ridotta alla metà, proprio perché l'immobile assegnato non rientra in quelli contemplati dall'art. 43 del
T.U. 917/1986. Infatti il comma 31 dell'art. 1 Legge 207/2024 fa espresso riferimento solo al primo periodo dell'art. 43, comma 2 del T.U. 917/1986, il quale prevede che non possono essere oggetto dell'assegnazione agevolata gli immobili strumentali per destinazione, ovvero l'immobile strumentale per natura che al contempo venga utilizzato nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa; situazione, questa, che non si è verificata nel caso in esame. E anche la locuzione “fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione” di cui all'art. 4, lettera a), n.2), della Tariffa Parte 1, allegata al T.U. n. 131/1986, vuole proprio indicare gli immobili strumentali per natura. Pertanto l'aliquota del 4 % prevista dall'art. 4, lettera a) n. 2 della Tariffa allegata al
Testo unico del 26/04/1986 n. 131 risulta correttamente applicata poiché l'immobile in oggetto non era utilizzato nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dalla società assegnante alla data di assegnazione agevolata, bensì costituiva all'epoca un bene “patrimonio”, ovvero un investimento. In effetti dalla documentazione in atti la sede legale della società risulta in Indirizzo_1 fin dal 5/3/2025 (e non dal mese di maggio come sostenuto dall'A.d.E.), data ben precedente a quella di assegnazione ai soci dell'immobile sito in Indirizzo_2 (29/4/2025); Il luogo di esercizio dell'attività è stato trasferito in Indirizzo_3 dal 8/9/2025, quindi ben dopo l'atto di assegnazione. È pacifico, quindi, che alla data di assegnazione agevolata (29/4/2025) la società assegnante, all'epoca denominata “ Società_1”, avesse unicamente sede in Lavagna (GE) Indirizzo_1 e l'immobile di Indirizzo_3 potesse liberamente essere assegnato ai due soci non essendo caratterizzato, a tale data, da alcuna strumentalità per destinazione.
La novità della materia trattata, e la conseguente mancanza di giurisprudenza di merito e tanto meno di legittimità sul punto, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1091/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 25004064751 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento ricorso.
Resistente: rigetto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avviso di liquidazione, che qui occupa, liquida una maggior imposta di registro all'aliquota del 4,5 % su un atto di assegnazione di immobile da parte della “Società_1” ai due soci Nominativo_1
e Nominativo_2, applicando l'art. 1 della Tariffa P.I all'atto e riducendo della metà l'aliquota del 9 % dovuta, in base a detto art. 1, in applicazione dell'agevolazione di cui all'art.1, commi 31-36, della L. n. 207 del 2024; l'atto di assegnazione dell'immobile è stato ricevuto, con rogito rep.6707/5218 del 29/4/2025, dal
Not. Ricorrente_1 , che qui impugna l'avviso di liquidazione dell'Ufficio. L'assegnazione in natura dell'immobile di cui sopra avveniva, come espressamente risulta dal rogito, a titolo di distribuzione di utili per €.125.500,00 dalla Società predetta ai due soci. In sede di redazione del rogito di assegnazione dell'immobile dalla Società prefata ai due soci persone fisiche, sotto il profilo fiscale veniva applicata all'atto l'aliquota del 2 %, sul presupposto che la fattispecie rientrasse nell'ambito applicativo dell'art. 4, lettera a) –
n.2), della Tariffa P.I allegata al TUR, quindi riducendo appunto alla metà l'aliquota del 4 % prevista da tale norma. Nel ricorso contro l'avviso di liquidazione il Not. Ricorrente_1 porta in sintesi all'operato dell'Ufficio tre censure: - con una prima censura, lamenta illegittimità dell'avviso di liquidazione per violazione dell'art. 1 Tariffa P.I allegata al TUR, dovendo invece a suo dire applicarsi alla fattispecie l'art. 4, lett. a) - n.2), della citata Tariffa, che prevede l'aliquota del 4 % per gli atti relativi al conferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciale da parte di società o enti;
- con una seconda censura, afferma l'illegittimità dell'avviso sul rilievo che la liquidazione operata sarebbe sfornita di una base normativa, richiamando l'Ufficio a giustificazione dell'avviso due circolari, la n. 112/1999 e la n.26/2016, che non sono fonti del diritto e come tali non possono costituire il titolo giuridico di un atto impositivo;
- con una terza e ultima censura il ricorrente eccepisce un ulteriore profilo di illegittimità dell'atto, in quanto l'Ufficio avrebbe errato anche nell'interpretare le due circolari che pone a base del suo avviso di liquidazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova replicando punto per punto alle argomentazioni di parte ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Parte ricorrente ha depositato memorie con le quali replica alle argomentazioni di parte resistente e insiste per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di decidere la controversia applicando il principio della ragione più liquida. Passando, pertanto, al merito della controversia il Collegio ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento. Contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, risulta correttamente applicata l'aliquota del
4%, ridotta alla metà, proprio perché l'immobile assegnato non rientra in quelli contemplati dall'art. 43 del
T.U. 917/1986. Infatti il comma 31 dell'art. 1 Legge 207/2024 fa espresso riferimento solo al primo periodo dell'art. 43, comma 2 del T.U. 917/1986, il quale prevede che non possono essere oggetto dell'assegnazione agevolata gli immobili strumentali per destinazione, ovvero l'immobile strumentale per natura che al contempo venga utilizzato nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa; situazione, questa, che non si è verificata nel caso in esame. E anche la locuzione “fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione” di cui all'art. 4, lettera a), n.2), della Tariffa Parte 1, allegata al T.U. n. 131/1986, vuole proprio indicare gli immobili strumentali per natura. Pertanto l'aliquota del 4 % prevista dall'art. 4, lettera a) n. 2 della Tariffa allegata al
Testo unico del 26/04/1986 n. 131 risulta correttamente applicata poiché l'immobile in oggetto non era utilizzato nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dalla società assegnante alla data di assegnazione agevolata, bensì costituiva all'epoca un bene “patrimonio”, ovvero un investimento. In effetti dalla documentazione in atti la sede legale della società risulta in Indirizzo_1 fin dal 5/3/2025 (e non dal mese di maggio come sostenuto dall'A.d.E.), data ben precedente a quella di assegnazione ai soci dell'immobile sito in Indirizzo_2 (29/4/2025); Il luogo di esercizio dell'attività è stato trasferito in Indirizzo_3 dal 8/9/2025, quindi ben dopo l'atto di assegnazione. È pacifico, quindi, che alla data di assegnazione agevolata (29/4/2025) la società assegnante, all'epoca denominata “ Società_1”, avesse unicamente sede in Lavagna (GE) Indirizzo_1 e l'immobile di Indirizzo_3 potesse liberamente essere assegnato ai due soci non essendo caratterizzato, a tale data, da alcuna strumentalità per destinazione.
La novità della materia trattata, e la conseguente mancanza di giurisprudenza di merito e tanto meno di legittimità sul punto, giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.