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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/12/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 3563 2021 Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza
o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti , ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione, nel procedimento avente n. di R.G.: 3563/2021
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina CodiceFiscale_1
Belcastro, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
in persona del leg. rapp. p.t. con l'Avv. Dario Adornato; CP_1 resistente Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e di cui si espongono le seguenti ragioni in fatto e diritto, 1. Merita accoglimento la domanda che parte ricorrente ha proposto nei confronti dell' per l'accertamento del diritto all'accreditamento CP_1
d'ufficio della contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 8, co. 19 del d.lgs. n. 468/1997 presso il Comune di Roccella Jonica a far data da gennaio 1999 al 31/12/2014 e per tutta la durata del suo impiego in lavori di pubblica utilità e per la relativa conseguente condanna. 2. Infondate invero, sono le eccezioni preliminari spiegate dall' CP_1
La domanda volta all'accertamento della posizione assicurativa è proponibile, ritenendosi sussistente l'interesse ad agire, nella sua concretezza ed attualità, atteso che nella fattispecie, lungi dall'essere controverso il mero aggiornamento della posizione contributiva, viene invece posto in discussione lo stesso diritto del ricorrente, impiegato nello svolgimento di lavori di pubblica utilità, all'accreditamento d'ufficio dei contributi figurativi, con la conseguente realizzazione di un'effettiva posizione pregiudizievole di incertezza in ordine al rapporto assicurativo. Inoltre, poiché il presente procedimento non ha ad oggetto prestazioni economiche, non trovano applicazione gli istituti dell'improcedibilità per mancata proposizione dell'azione amministrativa e della decadenza dal diritto ai sensi del D.L. n. 384/92. Priva di qualsivoglia fondamento è poi l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere. 3. Nel merito, l' contesta l'applicabilità al caso di specie della disciplina CP_1 prevista dall'art. 8 co. 19 del d.lgs. 468/1997, dettata per i lavoratori LSU ai lavoratori LPU, che prevede “Per i periodi di impegno nelle attività' di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”. A tal proposito rileva l'ente resistente:
- che l'equiparazione delle diverse posizioni non trova conforto nel dato letterale della norma che accorda la contribuzione (utile ai fini del diritto alla pensione e non anche alla misura della pensione stessa) ai soli LSU e non anche agli LPU;
- l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del duplice requisito previsto per l'accesso alla prestazione previdenziale invocata, poiché oltre all'impegno nel lavoro, occorre anche sia fornita la prova della percezione dell'assegno, asseritamente carente nel caso di specie, con la conseguente applicazione soltanto parziale della disciplina propria dei LSU;
- che nell'ipotesi di equiparazione della posizione dei prestatori di LPU a quelli di LSU, l'onere della conseguente spesa graverebbe ingiustificatamente sull' , atteso che i primi sono finanziati dagli enti CP_1 utilizzatori, diversamente da quanto avviene in caso di LSU, il cui assegno è finanziato dal fondo per l'occupazione;
- che la contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del d.lgs. 280/1997, non può superare le dodici mensilità di attività prevista per i progetti, mentre in caso di prosecuzione dell'impegno del lavoratore, operato per scelta dell'ente, la relativa spesa graverebbe sull' , ancorché in mancanza di CP_1 espressa previsione normativa che ne assicuri la copertura finanziaria. Conclude per la declaratoria dell'insussistenza del diritto del ricorrente all'accreditamento d'ufficio dei contributi figurativi come reclamati in ricorso. 4. Nessuna delle predette eccezioni può trovare accoglimento. Con riferimento all'equiparabilità delle posizioni dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, ritiene questo giudicante doversi aderire all'interpretazione prospettata dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù della quale, in materia di impiego nelle attività dei lavori socialmente utili, deve ritenersi che il d.lgs. n. 468 del 1997, art. 1, abbia fornito una definizione di portata generale, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, cioè a dire, dei lavori socialmente utili (LSU), nonché dei lavori di pubblica utilità (LPU), miranti alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego. Evidenzia altresì la Corte, che tanto è stato realizzato in conformità della legge delega che ha demandato la revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili, in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte, trovando consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lgs. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui al d.lgs. n. 468 del 1997, art. 2, delineante i settori di attività per i "progetti di lavoro di pubblica utilità", e quello di cui al d.lgs. n. 280 del 1997, art. 3, che individua i "lavori di pubblica utilità" in funzione della creazione di occupazione in uno specifico bacino di impiego, si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento da lavoro (cfr, Cass., n. 1461/2011; Cass. Civ. Sez. VI, 29065/2011). 4.1. Di pari intendimento è la pronuncia della Corte d'Appello di Reggio Calabria (sent. 1057/2015) che ha prospettato un'interpretazione sistematica della disciplina regolante gli istituti dei lavori socialmente utili e dei lavori di pubblica utilità, muovendo dall'esame della legge delega n. 196 del 1997 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), rilevando come essa all'art 22 abbia demandato al Governo di rivedere la disciplina sui lavori socialmente utili, mentre all'articolo 26 di definire un piano straordinario per i giovani inoccupati nel Mezzogiorno, valorizzando conseguentemente l'omogeneità dell'originaria fonte, regolante sia il settore dell'occupazione, poi disciplinato dal d.lgs. 468/1997, sia in quello dell'avviamento dei giovani in aree ad alta disoccupazione, regolato dal d.lgs. n. 280/1997. La Corte ha poi concluso osservando che mentre il d.lgs. n. 280/1997 si occupa esclusivamente di LPU, rimandando per le modalità di attuazione dei progetti alla disciplina previgente, il d.lgs. 468/1997 all'art. 1 del 468 ha fornito una definizione di LSU comprensiva anche dell'ipotesi LPU, evidenziando come, ancor più, il successivo art. 2 delinea la nozione di LPU. 4.2. Giova ai fini della ricostruzione dei profili di omogeneità dei due istituti rammentare che l'applicazione dei criteri ermeneuti sopra descritti, ha di recente condotto la giurisprudenza a determinarsi nel senso dell'applicazione dell'incremento dell'assegno nella misura e nei termini determinati dalla L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 9, anche ai lavori di pubblica utilità previsti dal d.lgs. n. 280 del 1997 (Cass. Civ. Sez. VI, 29065/2011).
5. Se dunque, la categoria degli LPU rientra, come species, nel più ampio genus degli LSU, dovrà conseguentemente riconoscersi anche ai lavori di pubblica utilità il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, sebbene l'art. 8 comma 19 del d.lgs. 468/97 menzioni in maniera espressa solo i lavoratori socialmente utili. Dal predetto assunto discende il rigetto dell'ulteriore eccezione preliminarmente formulata dalla parte resistente, relativa alla carenza di una fonte normativa impositiva dell'obbligo contributivo nei confronti dell'amministrazione convenuta. Una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali, dando vita ad un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni fra esse omogenee. A fronte dell'invocata violazione dei principi costituzionali l'ente resistente nella sua memoria non prende specificatamente posizione, limitandosi ad invocare il difetto della prova dei requisiti previsti per la contribuzione figurativa, di cui appresso si dirà.
6. Ed invero, con riferimento all'eccepita l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del duplice requisito previsto per l'accesso alla prestazione previdenziale invocata, atteso che oltre all'impegno nel lavoro, occorrerebbe anche che sia fornita la prova della percezione dell'assegno, ritiene questo giudicante che ai fini della prova dei requisiti per l'accesso alla contribuzione figurativa sia necessaria e sufficiente dimostrare l'effettivo impiego del ricorrente in lavori di pubblica utilità, fatto presupponente, da cui discende, quale effetto automatico, l'erogazione dell'assegno. Nella fattispecie tale prova è stata fornita, essendo stata tempestivamente versata in atti l'attestazione del servizio prestato. 7. Con riferimento all'inesigibilità della prestazione previdenziale oltre limite delle 12 mensilità, aderendo all'interpretazione della Corte d'Appello Reggio Calabria, si rileva come, ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2000, la disciplina regolante la materia sia mutata, consentendo una maggiore durata dei progetti finanziati dal fondo per l'occupazione (istituito dall'art. 1 comma 7 D.L. 148 del 1993 convertito con Legge 236 del 1993) di conseguenza, solo nel vigore del d.lgs. n. 468 del 1997, l'assegno è stato erogato direttamente dall' CP_1
Pertanto, a fronte dell'innovato quadro normativo di riferimento, l'eccezione formulata cede, non comportando l'accredito della contribuzione figurativa, che è rimasto naturalmente a carico dell'istituto, un'erogazione monetaria, atteso che in favore dell'assicurato si realizza una forma indiretta di agevolazione, cui questi accede in ragione dell'appartenenza a categorie con minori prospettive di impiego. 8. Va, dunque, dichiarato il diritto di parte ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 19, d.lgs. 468/97 per gli effettivi periodi di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità, con condanna dell' a provvedere all'accreditamento medesimo. CP_1
9. Le spese di lite, pur seguendo la soccombenza, vengono ridotte di un terzo in considerazione della complessità delle questioni trattate, in ordine alle quali non sussiste specifico precedente di legittimità, e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, vengono liquidate come da dispositivo, applicando il valore minimo del corrispondente scaglione, in considerazione del valore comunque basso della prestazione ed attesa la connotazione spiccatamente seriale del contenzioso, ponendo la restante quota a carico dell' . CP_1
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa,
- accoglie il ricorso;
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 19, d.lgs. 468/97 per l'attività svolta presso il comune di Roccella Jonica dal gennaio 1999 e al 31/12/2014, per gli effettivi periodi di impiego nelle attività di lavori di pubblica utilità;
- condanna dell' a provvedere al relativo accreditamento;
CP_1
- condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1 euro 1.300,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 05/12/2025. IL GIUDICE
Dott. Enrico Rizzo