Art. 6.
In deroga all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , l'Amministrazione dell'interno puo' autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento;
a) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'attrezzatura degli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall' articolo 14, commi primo e secondo, della legge 28 settembre 1942, n. 1140 , per l'acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine;
b) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione degli automezzi;
c) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi provinciali;
d) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermita' dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti;
e) delle spese per l'educazione fisica e per le attivita' sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;
f) dei canoni per provviste d'acqua agli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco.
((Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati interregionali e regionali dei vigili del fuoco e della colonna mobile centrale sara' provveduto con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e degli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile centrale))
In deroga all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , l'Amministrazione dell'interno puo' autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento;
a) delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'attrezzatura degli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando quanto disposto dall' articolo 14, commi primo e secondo, della legge 28 settembre 1942, n. 1140 , per l'acquisto di mobili, soprammobili, tappezzerie, oggetti di cancelleria, macchine;
b) delle spese per il servizio, la manutenzione e la riparazione degli automezzi;
c) delle spese generali degli Ispettorati di zona e dei Comandi provinciali;
d) delle spese inerenti alle esercitazioni e manovre, ai servizi dei Comandi provinciali, all'istruzione ed all'assistenza religiosa e morale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assistenza sanitaria dei vigili ausiliari di leva e del personale permanente o volontario colpito da infermita' dipendente da causa di servizio, ed ai trasporti;
e) delle spese per l'educazione fisica e per le attivita' sportive degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili dei fuoco;
f) dei canoni per provviste d'acqua agli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco.
((Per il pagamento delle spese occorrenti al funzionamento delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati interregionali e regionali dei vigili del fuoco e della colonna mobile centrale sara' provveduto con apertura di credito a favore, rispettivamente, del comandante delle scuole, del direttore del centro studi ed esperienze e degli ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco e del comandante della colonna mobile centrale))