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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 327/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5309/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isol. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210066238866000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200014532608000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210079979014000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 propone opposizione alle cartelle di pagamento 295 2021 00662388 66 (bollo auto anno 2016 importo di 338,60 euro), 295 2020 00145326 08 (bollo 2017, 323,91 euro) e 295 2021
00799790 14 (bollo 2018, 321,57 euro) per un totale di 984,08 euro.
Resiste l'agente della riscossione AdER. Non c'è notifica alla Regione Sicilia, nemmeno indicata in ricorso.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Saporito deduce nullità delle cartelle in quanto non precedute da avviso di accertamento. Aggiunge che i crediti sarebbero tutti estinti per prescrizione triennale e decadenza dai termini di riscossione e di iscrizione a ruolo. Eccepisce inoltre la carenza di motivazione.
AdER produce prova della notifica a mezzo posta di tutte e tre le cartelle in date al più tardi risalenti (tenuto conto del termine di compiuta giacenza) al 21 febbraio 2025. Le cartelle risultano notificate all'indirizzo di
Indirizzo_1 snc, Nominativo_2, dichiarato dalla stessa ricorrente, che era assente e pertanto in stato di irreperibilità relativa.
Il ricorso è stato notificato il 26 giugno 2025 (vedi file “consegna_Notifica a mezzo P.E.C. ai sensi dell_art.16 bis DLGS.546_92.eml”) e dunque oltre i sessanta giorni previsti dagli artt. 18 e 22 T.U. 546/2002. In udienza la ricorrente ha dichiarato di avere notificato all'Agenzia delle entrate via posta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con spedizione in data anteriore. Agli atti è però depositato solo il predetto file .eml mentre non c'è traccia di un'ulteriore e diversa procedura di notificazione che, oltretutto, avrebbe reso inutile l'invio di pec.
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'azione. Ciò assorbe l'ulteriore problema della mancata citazione in giudizio della Regione Sicilia, titolare del credito.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari minimi (data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento (il primo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Fase istruttoria da non liquidare perché la causa viene decisa in unica udienza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la opponente a rimborsare ad Agenzia delle entrate –
Riscossione le spese di lite, liquidate in 233,00 euro oltre accessori di legge.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5309/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isol. 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210066238866000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200014532608000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210079979014000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 propone opposizione alle cartelle di pagamento 295 2021 00662388 66 (bollo auto anno 2016 importo di 338,60 euro), 295 2020 00145326 08 (bollo 2017, 323,91 euro) e 295 2021
00799790 14 (bollo 2018, 321,57 euro) per un totale di 984,08 euro.
Resiste l'agente della riscossione AdER. Non c'è notifica alla Regione Sicilia, nemmeno indicata in ricorso.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Saporito deduce nullità delle cartelle in quanto non precedute da avviso di accertamento. Aggiunge che i crediti sarebbero tutti estinti per prescrizione triennale e decadenza dai termini di riscossione e di iscrizione a ruolo. Eccepisce inoltre la carenza di motivazione.
AdER produce prova della notifica a mezzo posta di tutte e tre le cartelle in date al più tardi risalenti (tenuto conto del termine di compiuta giacenza) al 21 febbraio 2025. Le cartelle risultano notificate all'indirizzo di
Indirizzo_1 snc, Nominativo_2, dichiarato dalla stessa ricorrente, che era assente e pertanto in stato di irreperibilità relativa.
Il ricorso è stato notificato il 26 giugno 2025 (vedi file “consegna_Notifica a mezzo P.E.C. ai sensi dell_art.16 bis DLGS.546_92.eml”) e dunque oltre i sessanta giorni previsti dagli artt. 18 e 22 T.U. 546/2002. In udienza la ricorrente ha dichiarato di avere notificato all'Agenzia delle entrate via posta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con spedizione in data anteriore. Agli atti è però depositato solo il predetto file .eml mentre non c'è traccia di un'ulteriore e diversa procedura di notificazione che, oltretutto, avrebbe reso inutile l'invio di pec.
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'azione. Ciò assorbe l'ulteriore problema della mancata citazione in giudizio della Regione Sicilia, titolare del credito.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari minimi (data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento (il primo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Fase istruttoria da non liquidare perché la causa viene decisa in unica udienza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna la opponente a rimborsare ad Agenzia delle entrate –
Riscossione le spese di lite, liquidate in 233,00 euro oltre accessori di legge.