Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 327
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per tardività della notifica del ricorso

    Il ricorso è stato notificato oltre i sessanta giorni previsti dagli artt. 18 e 22 T.U. 546/2002. La notifica via PEC è stata depositata tardivamente e non vi è prova di un'ulteriore procedura di notificazione.

  • Inammissibile
    Nullità delle cartelle per mancata notifica avviso di accertamento

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, assorbendo ogni altra questione.

  • Inammissibile
    Estinzione dei crediti per prescrizione e decadenza

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, assorbendo ogni altra questione.

  • Inammissibile
    Carenza di motivazione delle cartelle

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, assorbendo ogni altra questione.

  • Inammissibile
    Mancata citazione in giudizio della Regione Sicilia

    La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica, assorbendo ogni altra questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 327
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 327
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo