CASS
Sentenza 19 aprile 2023
Sentenza 19 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2023, n. 16698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16698 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da OV RC nato ad [...] il [...] avverso la sentenza resa il 13 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Roma. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UN LL che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentite le conclusioni dell'avv. Stefania Di Biagio per la parte civile Class TO SA srl che chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e dell'avv. Francesco Saverio Fortuna che insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Latina il 7 Aprile che ha dichiarato la responsabilità di CO OV in ordine al delitto di riciclaggio di un'autovettura provento di furto. Si addebita all'imputato di avere apposto su un'autovettura di provenienza furtiva le targhe ottenute a seguito di reimmatricolazione al PRA per distruzione delle targhe, simulando poi la vendita in suo favore della vettura e successivamente cedendola pochi giorni dopo ad una concessionaria. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 16698 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 16/02/2023 2.1 violazione di legge in relazione agli artt.133 e 648 bis comma 4 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, poiché la corte avrebbe dovuto applicare il quarto comma dell'articolo 648 bis cod.pen. secondo cLi la pena è diminuita se il denaro i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni di reclusione. Nel caso di specie, l'autovettura era stata oggetto di furto semplice, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2.2 violazione di legge in ordine alla determinazione della pena pecuniaria fissata nella misura di 2.000 C e quindi in misura superiore al minimo edittale di 1.032 C, sebbene la pena detentiva sia stata fissata nel minimo edittale e la corte abbia respinto le censure in ordine al trattamento sanzionatorio affermando erroneamente che la pena è stata determinata nel minimo edittale. 2.3 Violazione degli artt. 178, 420 e 420 bis cod. proc.pen. perché all'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente sebbene il gup fosse a conoscenza del suo stato di detenzione, che costituisce legittimo impedimento e preclude la dichiarazione di assenza. Il ricorrente eccepisce, inoltre, la nullità del rinvio a giudizio che è stato notificato presso il domicilio eletto dell'imputato in Terracina, sebbene questi fosse all'epoca detenuto, e di tutti gli atti consequenziali per violazione della corretta vocatio in ius. Deduce inoltre che in occasione della prima udienza celebratasi il 17 Aprile 2019 il difensore di fiducia, nominato il giorno prima, chiedeva un :ermine a difesa che non veniva concesso. 2.4 Violazione dell'articolo 648 bis e 648 cod.pen. poiché la condotta contestata all'imputato integra il delitto di ricettazione e la ricostruzione del fatto operata dalla corte di appello propone un salto logico sprovvisto di supporto probatorio. Emerge dagli atti che a CO OV viene venduta l'Audi in epoca successiva al 31 Marzo 2009 e gli viene ceduta dal sedicente RA IO, il quale ha reimmatricolato l'autovettura, apponendovi le nuove targhe, e gli ha fornito le doppie chiavi e i nuovi documenti. Nella ricostruzione condivisa dai giudici di merito l'imputato non ha posto in essere la reimmatricolazione, ma ha concorso nella condotta di intestazione della vettura contraffatta e quindi avrebbe dovuto rispondere soltanto del reato dI ricettazione, poiché non vi sono elementi da cui inferire che abbia partecipato alla operazione di reimmatricolazione della vettura. 2.5 Con memoria trasmessa il 30 gennaio 2023 l'avv. Francesco Fortuna ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 L'eccezione processuale formulata con la terza censura, che attenendo ad una nullità della sentenza è opportuno esaminare per prima, è innanzitutto generica poiché il difensore non fornisce la prova che la notifica sia stata effettuata al domicilio eletto e 2 non a mani dell'imputato, e che questi fosse all'epoca sottoposto a misura cautelare e in particolare detenuto agli arresti domiciliari. Dall'esame degli atti risulta che il decreto che dispone il giudizio è stato notificato all'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa ed è stata disposta la sua traduzione per l'udienza del 17 aprile 2019; la sua traduzione non è stata eseguita poiché nelle more era tornato libero con obblighi. L'eccezione è quindi (manifestamente infondata poiché dal verbale di udienza preliminare allegato al ricorso si evince che il giudice all'udienza del 17 aprile 2019 ha disposto le opportune verifiche e ha appreso che OV aveva ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione e che non era più sottoposto agli arresti donniciliari per altra causa e quindi era libero con obbligo di presentazione alla P.G.. La circostanza dedotta dalla difesa che l'imputato fosse invece detenuto, non risulta adeguatamente comprovata e comunque non poteva , all'evidenza, essere nota al GUP all'epoca dell'udienza sicchè questi, dopo avere effettuato i suindic:ati accertamenti, ha provveduto correttamente a dichiarare l'assenza del OV. Va poi rilevato altro profilo di inammissibilità della censura in quanto la relativa eccezione non è stata tempestivamente dedotta in udienza e, con i motivi di appello, non si è fatto alcun riferimento all'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato. Sicché l'eventuale nullità derivante dall'irregolare vocatio in ius, che integra una nullità a regime intermedio, sarebbe stata comunque sanata. La doglianza relativa alla mancata concessione del termine a difesa al difensore nominato il giorno prima è manifestamente infondata, poiché il te -mine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo. (Sez. 4 - , Sentenza n. 4928 del 27/10/2022 Ud. (dep. 06/02/2023 ) Rv. 284094 - 01) 1.2 La quarta censura, che essendo relativa al giudizio di colpevolezza è opportuno trattare prima delle altre, è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello e comunque propone una diversa qualificazione giuridica della condotta che presuppone una diversa ricostruzione in punto di fatto, sicchè non può essere sollevata in questa sede. Peraltro con i motivi di appello la difesa si era limitata a invocare l'assoluzione dell'imputato e in subordine la diversa qualificazione della condotta in truffa, dimostrando di aderire ad una ricostruzione della vicenda del tutto diversa da quella prospettata con il ricorso. Va comunque evidenziato che la corte ha reso sul punto adeguata e congrua motivazione condividendo le osservazioni già formulate dal primo giudice in ordine alla disponibilità della auto da parte dell'imputato prima di avere formalizzato l'acquisto, e alla successiva immediata vendita della vettura alla concessionaria pochi giorni dopo averla 3 comprata, ponendo in essere, una condotta sintomatica della sua volontà di contribuire ad occultare la provenienza illecita dell'autovettura di cui e -a stata chiesta la reimmatricolazione. 1.3 La prima censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 648 quarto comma codice penale è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di gravame. 1.3 La seconda censura in ordine al trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché i motivi di appello erano estremamente generici in quanto non esponevano le ragioni per cui si invocava, in modo apodittico, una riduzione della pena inflitta. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata determinazione della pena pecuniaria nel minimo edittale, considerato che la corte ha in effetti applicato la pena detentiva nel minimo assoluto e la pena pecuniaria in misura prossima e quindi molto contenuta. 2.Si impone di conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le statuizioni conseguenti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Class TO SA che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Roma 16 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden MA AN Borsellino EP
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UN LL che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Sentite le conclusioni dell'avv. Stefania Di Biagio per la parte civile Class TO SA srl che chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e dell'avv. Francesco Saverio Fortuna che insiste nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Latina il 7 Aprile che ha dichiarato la responsabilità di CO OV in ordine al delitto di riciclaggio di un'autovettura provento di furto. Si addebita all'imputato di avere apposto su un'autovettura di provenienza furtiva le targhe ottenute a seguito di reimmatricolazione al PRA per distruzione delle targhe, simulando poi la vendita in suo favore della vettura e successivamente cedendola pochi giorni dopo ad una concessionaria. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il difensore di fiducia dell'imputato deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 16698 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 16/02/2023 2.1 violazione di legge in relazione agli artt.133 e 648 bis comma 4 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, poiché la corte avrebbe dovuto applicare il quarto comma dell'articolo 648 bis cod.pen. secondo cLi la pena è diminuita se il denaro i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni di reclusione. Nel caso di specie, l'autovettura era stata oggetto di furto semplice, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2.2 violazione di legge in ordine alla determinazione della pena pecuniaria fissata nella misura di 2.000 C e quindi in misura superiore al minimo edittale di 1.032 C, sebbene la pena detentiva sia stata fissata nel minimo edittale e la corte abbia respinto le censure in ordine al trattamento sanzionatorio affermando erroneamente che la pena è stata determinata nel minimo edittale. 2.3 Violazione degli artt. 178, 420 e 420 bis cod. proc.pen. perché all'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente sebbene il gup fosse a conoscenza del suo stato di detenzione, che costituisce legittimo impedimento e preclude la dichiarazione di assenza. Il ricorrente eccepisce, inoltre, la nullità del rinvio a giudizio che è stato notificato presso il domicilio eletto dell'imputato in Terracina, sebbene questi fosse all'epoca detenuto, e di tutti gli atti consequenziali per violazione della corretta vocatio in ius. Deduce inoltre che in occasione della prima udienza celebratasi il 17 Aprile 2019 il difensore di fiducia, nominato il giorno prima, chiedeva un :ermine a difesa che non veniva concesso. 2.4 Violazione dell'articolo 648 bis e 648 cod.pen. poiché la condotta contestata all'imputato integra il delitto di ricettazione e la ricostruzione del fatto operata dalla corte di appello propone un salto logico sprovvisto di supporto probatorio. Emerge dagli atti che a CO OV viene venduta l'Audi in epoca successiva al 31 Marzo 2009 e gli viene ceduta dal sedicente RA IO, il quale ha reimmatricolato l'autovettura, apponendovi le nuove targhe, e gli ha fornito le doppie chiavi e i nuovi documenti. Nella ricostruzione condivisa dai giudici di merito l'imputato non ha posto in essere la reimmatricolazione, ma ha concorso nella condotta di intestazione della vettura contraffatta e quindi avrebbe dovuto rispondere soltanto del reato dI ricettazione, poiché non vi sono elementi da cui inferire che abbia partecipato alla operazione di reimmatricolazione della vettura. 2.5 Con memoria trasmessa il 30 gennaio 2023 l'avv. Francesco Fortuna ha insistito nei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 L'eccezione processuale formulata con la terza censura, che attenendo ad una nullità della sentenza è opportuno esaminare per prima, è innanzitutto generica poiché il difensore non fornisce la prova che la notifica sia stata effettuata al domicilio eletto e 2 non a mani dell'imputato, e che questi fosse all'epoca sottoposto a misura cautelare e in particolare detenuto agli arresti domiciliari. Dall'esame degli atti risulta che il decreto che dispone il giudizio è stato notificato all'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa ed è stata disposta la sua traduzione per l'udienza del 17 aprile 2019; la sua traduzione non è stata eseguita poiché nelle more era tornato libero con obblighi. L'eccezione è quindi (manifestamente infondata poiché dal verbale di udienza preliminare allegato al ricorso si evince che il giudice all'udienza del 17 aprile 2019 ha disposto le opportune verifiche e ha appreso che OV aveva ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione e che non era più sottoposto agli arresti donniciliari per altra causa e quindi era libero con obbligo di presentazione alla P.G.. La circostanza dedotta dalla difesa che l'imputato fosse invece detenuto, non risulta adeguatamente comprovata e comunque non poteva , all'evidenza, essere nota al GUP all'epoca dell'udienza sicchè questi, dopo avere effettuato i suindic:ati accertamenti, ha provveduto correttamente a dichiarare l'assenza del OV. Va poi rilevato altro profilo di inammissibilità della censura in quanto la relativa eccezione non è stata tempestivamente dedotta in udienza e, con i motivi di appello, non si è fatto alcun riferimento all'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato. Sicché l'eventuale nullità derivante dall'irregolare vocatio in ius, che integra una nullità a regime intermedio, sarebbe stata comunque sanata. La doglianza relativa alla mancata concessione del termine a difesa al difensore nominato il giorno prima è manifestamente infondata, poiché il te -mine a difesa di cui all'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo. (Sez. 4 - , Sentenza n. 4928 del 27/10/2022 Ud. (dep. 06/02/2023 ) Rv. 284094 - 01) 1.2 La quarta censura, che essendo relativa al giudizio di colpevolezza è opportuno trattare prima delle altre, è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di appello e comunque propone una diversa qualificazione giuridica della condotta che presuppone una diversa ricostruzione in punto di fatto, sicchè non può essere sollevata in questa sede. Peraltro con i motivi di appello la difesa si era limitata a invocare l'assoluzione dell'imputato e in subordine la diversa qualificazione della condotta in truffa, dimostrando di aderire ad una ricostruzione della vicenda del tutto diversa da quella prospettata con il ricorso. Va comunque evidenziato che la corte ha reso sul punto adeguata e congrua motivazione condividendo le osservazioni già formulate dal primo giudice in ordine alla disponibilità della auto da parte dell'imputato prima di avere formalizzato l'acquisto, e alla successiva immediata vendita della vettura alla concessionaria pochi giorni dopo averla 3 comprata, ponendo in essere, una condotta sintomatica della sua volontà di contribuire ad occultare la provenienza illecita dell'autovettura di cui e -a stata chiesta la reimmatricolazione. 1.3 La prima censura relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 648 quarto comma codice penale è inammissibile poiché non è stata dedotta con i motivi di gravame. 1.3 La seconda censura in ordine al trattamento sanzionatorio è inammissibile poiché i motivi di appello erano estremamente generici in quanto non esponevano le ragioni per cui si invocava, in modo apodittico, una riduzione della pena inflitta. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata determinazione della pena pecuniaria nel minimo edittale, considerato che la corte ha in effetti applicato la pena detentiva nel minimo assoluto e la pena pecuniaria in misura prossima e quindi molto contenuta. 2.Si impone di conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le statuizioni conseguenti.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Class TO SA che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge. Roma 16 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden MA AN Borsellino EP