Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/12/2025, n. 2246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2246 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02246/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02049/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2049 del 2022, proposto da TO RA e TA RI, rappresentati e difesi dall’avv. Gaetano Pedone, con domicilio eletto presso il suo studio in Nocera superiore (SA), viale Croce 88 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. g.pedone59@avvocatinocera-pec.it;
contro
Comune di Roccapiemonte (SA), in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Tretola con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avv.luigitretola@pec.giuffre.it;
per l’annullamento
dell’ordinanza urbanistica n. 6 del 13 giugno 2022, notificata il 16 settembre 2022, recante ingiunzione alla demolizione delle opere abusive ivi descritte, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusa la relazione tecnica di sopralluogo prot. n. 9193 del 5 maggio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccapiemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. IO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ordinanza urbanistica n. 6 del 13 giugno 2022, notificata il 16 settembre 2022, il Comune di Roccapiemonte, sulla base degli accertamenti compendiati nella relazione tecnica di sopralluogo prot. n. 9193 del 5 maggio 2022, ha ingiunto ad TO RA e TA RI la demolizione di opere abusivamente eseguite, in difetto di permesso di costruire, sul fondo distinto nel locale catasto al foglio n. 2, particelle nn. 1665 e 1666, consistenti in: a) un fabbricato (manufatto n. 1) in corso di realizzazione, costituito da un corpo di fabbrica preesistente allo stato rustico e con struttura portante in cemento armato, avente una volumetria di circa mc 157,80, e da un ampliamento a forma di L di recente realizzazione, previa demolizione della preesistenza, anche esso al rustico e con struttura portante in cemento armato, avente un volume di circa mc 215,00; b) ; un fabbricato (manufatto n. 2) ultimato, costituito da un corpo con struttura autoportante e destinato ad uso abitativo avente una volumetria di circa mc 93,00 nonché da una pertinenza agricola destinata al ricovero di pollame avente un volume di circa mc 64,10;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 14 novembre 2022 e depositato il 9 dicembre 2022, A.M. e G.G. hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) eccesso di potere, perché il manufatto n. 1 altro non sarebbe se non un immobile adibito a deposito di attrezzi agricoli preesistente al 1° settembre 1967 menzionato nell’atto rogato per notaio F. Fimiani rep. n. 136402, racc. n. 24415, del 9 giugno 2011, rispetto al quale sussisterebbero mere difformità e non interventi edilizi totalmente abusivi;
II) violazione dell’art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241 e 31, perché l’amministrazione non ha mai comunicato l’avvio del procedimento repressivo edilizio;
Visto il primo motivo di ricorso e considerato che in materia urbanistica incombe sul privato l’onere della prova dell’ultimazione di un’opera entro una certa data, al fine di dimostrare, ad esempio, che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui, ratione temporis , non era richiesto un atto di assenso, in quanto realizzata legittimamente senza titolo, essendo egli l’unico soggetto che ha la disponibilità di documenti e di elementi di prova e che può dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto ( ex multis : Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2020 n. 454; sez. II, 24 luglio 2019 n. 5220; TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 marzo 2025 n. 216; sez. I, 5 luglio 2023 n. 500; sez. I, 6 giugno 2022 n. 531; sez. I, 3 marzo 2022 n. 223; sez. I, 27 dicembre 2021 n. 700; sez. I, 30 marzo 2021 n. 207; sez. I, 8 giugno 2020 n. 194; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 3 giugno 2019 n. 2986);
Ritenuto che, pertanto, il primo ordine di censure sia infondato in punto di fatto, perché parte ricorrente non ha fornito alcuna prova utile a sovvertire l’esito rappresentato dal comune resistente nel provvedimento impugnato – ove si dà atto che non è stata rinvenuta alcuna documentazione attestante la regolarità urbanistica dei manufatti di cui è ingiunta la demolizione – tale non potendosi considerare quanto evincibile dal suddetto rogito del 9 giugno 2011, in quanto non è ivi contenuto alcun concreto elemento per concludere che il fabbricato agricolo lì citato coincida, come affermato da parte ricorrente, con il manufatto n. 1 descritto nell’ordine di riduzione in pristino ed in quanto l’illiceità dell’edificazione del manufatto n. 2 non è stata neppure contestata;
Ritenuto, infine, che anche il secondo mezzo di gravame sia destituito di fondamento, dato che parte ricorrente non ha offerto in giudizio alcun elemento volto a dimostrare che la valutazione del Comune di Roccapiemonte sia erronea e che, se tempestivamente versato nel procedimento attraverso la pretermessa fase partecipativa, avrebbe potuto determinare un differente esito della vicenda e ciò tenuto anche conto che la comunicazione di avvio prevista dall’art. 7, l. n. 241 del 1990, non è necessaria nell’ambito dei procedimenti repressivi edilizi (TAR Campania, Salerno, sez. II, 13 novembre 2025 n. 1866; sez. II, 30 ottobre 2025 n. 1759; sez. II, 17 ottobre 2025 n. 1703; sez. II, 16 ottobre 2025 n. 1688);
Ritenuto di porre le spese di lite a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna TO RA e TA RI al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Roccapiemonte, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
IO AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO