Articolo 2 della Legge 20 dicembre 1954, n. 1245
Articolo 1Articolo 3
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18 gennaio 1955
Art. 2.
Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297 , lo stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 2800 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 360.000 quintali.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1955