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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 4.12.2025, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6217/2022 R.G alla quale è stato riunito il fascicolo n. RG 1881/2025
Parte_1 C.F._1 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Nicola Cirillo, ed elett.te domiciliata come in atti
Ricorrente E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis,
costituito solo nel giudizio più recente recante RG N. 1881/25 Resistente
E
CP_2
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 5.12.2022, la ricorrente ha proposto opposizione avverso il CP_ provvedimento ricevuto dall' in data 20.9.2021, con il quale l le CP_3 comunicava di averla iscritta d'ufficio alla “Gestione Commercianti “ a far data dall'1.1.2016; secondo l'Ente la Sig.ra , nella qualità di socia Pt_1 accomandataria della Società “De Sena Infissi sas di Sbarra Rosanna & C.” (P.IVA e C.F. ), con modello UNICO 2017 SP avrebbe dichiarato P.IVA_1 che l'attività, da essa svolta nell'azienda, fosse la sua occupazione prevalente. CP_ Per effetto dell'iscrizione così operata, l riterrebbe legittima anche la richiesta dell'eventuale pretesa contributiva, maturata per tale gestione, a far data dall'1.1.2016. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha eccepito che la società “De Sena Infissi sas di Sbarra Rosanna & C.”, iscritta alla “Gestione Artigiani” con codice Azienda 16159333, a decorrere dal 9.7.2015, ha cessato ogni attività lavorativa CP_ ed è stata messa in liquidazione;
che l' era a conoscenza di tale cessazione;
che il reddito dichiarato nel modello UNICO 2017 redditi 2016 SP si
1 riferiva non ad un'attività lavorativa svolta in azienda con carattere di abitualità e di prevalenza, ma ad altra tipologia di reddito;
che, pertanto, l'iscrizione era illegittima per l'insussistenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, dettati dalla Normativa di riferimento. La ricorrente ha, altresì, dedotto che dal 9.7.2015 e sino al 15.2.2022, nella funzione di mero amministratore responsabile per le obbligazioni sociali, si è preoccupata al semplice controllo della parte amministrativa (incassi e pagamenti per completare la fase di liquidazione aziendale), svolgendo il compito in maniera occasionale e non in forma prevalente. Tutto ciò premesso ha adito il Tribunale di Nola chiedendo l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: «1) Accertare e dichiarare che a far data del 09/07/2015 non sussistono, per la Sig.ra , i requisiti oggettivi e Parte_1 soggettivi ex art 1 comma 203 L. 662/96 per l'iscrizione presso l alla CP_1
Gestione commercianti . Di conseguenza annullare il provvedimento di iscrizione d'ufficio e la relativa cancellazione della ricorrente dalla gestione esercenti attività commerciali. 2) Condannare l in persona del suo CP_1 legale responsabile, al pagamento delle spese e competenze e onorari del presente giudizio, ex art. 96 c.p.c., oltre iva cp e rimborso forfettario al 15%ed ex D.M. 55/ 2014, all'anticipatario procuratore costituito». CP_ Pur ritualmente citati, sia l che la sono rimasti contumaci. CP_2
Istruita la causa mediante l'escussione di un teste di parte ricorrente, il Giudice ha rinviato per la discussione. Con separato ricorso, iscritto al n. R.G. 1881/2025, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120250000173239000, emesso CP_ in data 24 gennaio 2025 e notificato il 13 febbraio 2025, con il quale l , a seguito di un accertamento sulla posizione contributiva della stessa, ha richiesto il pagamento dell'importo di euro 50.373,93, relativo a contributi I.V.S. fissi e a percentuale sul minimale, dovuti dalla prima rata del 2016 fino al terzo trimestre del 2024 incluso, oltre alle relative sanzioni aggiuntive, in quanto non corrisposti. La ricorrente ha dedotto vizi di legittimità e di merito dell'atto impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva. CP_ Costituitosi in giudizio, l ha eccepito la parziale cessazione della materia del contendere in relazione ai contributi riferiti ai periodi successivi alla cessazione dell'attività, avvenuta in data 30 novembre 2019, insistendo invece per il rigetto dell'opposizione quanto alla restante parte del credito. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, all'odierna udienza si è provveduto alla riunione del fascicolo più recente (RG 1881/25) al presente giudizio di più antica iscrizione (RG 6217/22). Dopodiché il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e contestuale motivazione.
2 CP_ Il presente giudizio ha a oggetto la pretesa impositiva dell' , fondata sull'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione Commercianti, in quanto socia accomandataria della De Sena Infissi sas, cui faceva seguito la notifica dell'avviso di addebito n. 37120250000173239000, con cui era richiesto il pagamento di € 50.373,93, a titolo di contributi e accessori, poi parzialmente sgravato. CP_ Ciò premesso occorre evidenziare che nel processo più antico l è rimasto contumace, nonostante la ritualità della notifica presso la sede legale (a mezzo
, trattandosi di giudizio iscritto antecedentemente all'entrata in CP_4 vigore del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Sul punto si osserva che non si versa, nella specie, in materia di previdenza e assistenza obbligatorie al fine di CP_ conseguire prestazioni dall' , per le quali trova applicazione il regime speciale derogatorio per cui gli atti introduttivi dei giudizi (di cognizione, esecutivi e cautelari) vanno notificati agli uffici periferici (D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 44), regime valido solo per le ipotesi tassativamente indicate (in questi termini, Cassazione civile sez. lav., 05/05/2022, n.14271). Sempre in limine, si osserva che è carente di legittimazione passiva la soc.
[...] CP_
la quale è cessionario dei crediti maturati fino al 31/12/2008, ex art. CP_2
13 della legge 448/98 come modificato dall'art.3, comma 42 quinquies del dl 30/9/2005 n.203 convertito nella legge 2/12/2005 n. 248 mentre quelli in esame riguardano un periodo successivo. Venendo al merito, in materia, l'art. 1 comma 203 della L. 662/1996 prescrive che: «Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli». Per giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte «ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art.
3 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore» (Cass. 23360 del 16 novembre 2016; Cass.; Cass. n. 3835 del 26/02/2016; vedi anche Cass. n. 5210 del 28/2/2017 in cui la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario). Ebbene, dalla comunicazione di iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione CP_ Commercianti, emerge che l'operato dell' si fonda sulla dichiarazione dei redditi della società, da cui emergerebbe l'attività di impresa svolta in via prevalente. CP_ Occorre rimarcare, come già evidenziato, che nel giudizio presupposto l è rimasto contumace, non suffragando sul piano probatorio la propria pretesa. A ogni buon conto, nel successivo procedimento di opposizione all'avviso di addebito, l ha ribadito che il carattere della prevalenza dell'attività si CP_3 desumerebbe, da un lato, dalle dichiarazioni reddituali della società e, dall'altro, dall'assenza di contribuzione alternativa per la ricorrente. Ancora una volta soccorrono i principi espressi dalla Suprema Corte. È stato chiarito che «in tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l provare la sussistenza dei CP_1 presupposti per l'iscrizione. (Cass. n. 21511 del 31/08/2018, in cui questa Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata la partecipazione del socio accomandatario all'attività della società in forza della dichiarazione dei redditi presentata da quest'ultima, sebbene il socio avesse allegato la sussistenza di errori nella compilazione). Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha attribuito valore decisivo alle dichiarazioni dei redditi da cui emergeva la percezione da parte della P. della quasi totalità dei redditi societari, elemento questo inidoneo, da solo, a far ritenere assolto l'onere gravante sull' della prova dello svolgimento dell'attività commerciale con carattere di CP_1 abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socia accomandataria da parte della P.; peraltro, nella impugnata sentenza non risulta essere stata tenuta in alcun conto la prova testimoniale espletata» (Cass. n. 8611 del 2019). Inoltre, è stato precisato che «l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all'interno della società, rispetto alla quale la
4 dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall'obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018)». (Cass. n. 20258 del 2021). Ebbene, la mera assenza di contribuzione alternativa non può ex se fondare la pretesa del carattere abituale e prevalente dell'attività di impresa, in assenza di CP_ ulteriori elementi a conferma, che era onere dell' allegare e poi provare. Ex adverso, muove in senso opposto quanto riferito dal teste Tes_1
, marito della ricorrente (in regime di separazione dei beni) ed ex socio: «la
[...] ricorrente frequentava solo saltuariamente l'officina e l'ufficio. Nell'officina si seguivano lavorazioni artigianali che non rientravano nelle sue competenze. Per i profili amministrativi se ne occupava il commercialista e anche io davo una mano. La ricorrente non si adoperava ai macchinari. Era un lavoro che non le competeva. La ricorrente non andava mai a lavorare in officina. Passava per dare un'occhiata solo in ufficio ma senza nessun obbligo o impegno. Poteva capitare che qualche volta riceveva qualche fattura e prendeva la posta nella cassetta.». L'insieme delle circostanze descritte inducono il Tribunale ad accogliere il ricorso, con la conseguenza che va dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti e, di conseguenza, della pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito n. 37120250000173239000. CP_ Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , liquidate ex dm 55/14 e ssmmii, scaglione compreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro, parametri minimi, stante la non complessità. L'identità delle argomentazioni difensive dalla parte ricorrente nei due giudizi giustifica la liquidazione unitaria. Spese nulle nei confronti di . CP_2
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara la carenza di legittimazione di;
CP_2
- Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla Gestione Commercianti e, di conseguenza, della pretesa contributiva oggetto dell'avviso di addebito n. 37120250000173239000; CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 4.638,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario;
- Dichiara nulle le spese nei confronti di . CP_2
Nola, 4.12.2025 Il Giudice Dott. Francesco Fucci
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