Art. 18.
La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possano interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorita' e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi, si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale.
Spetta, in ogni caso, al sindaco di adottare d'urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.
La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possano interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorita' e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi, si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale.
Spetta, in ogni caso, al sindaco di adottare d'urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.