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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01421/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00387 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01421/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2025, proposto da
Residence S.r.l. (già Residence Gestioni Turistiche S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RG NI, Pier
RC SA AL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio RG NI in Venezia, Santa Croce, 205;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S.
RC 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
nei confronti N. 01421/2025 REG.RIC.
Comune di Cavallino Treporti, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2957 del
27.12.2017, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
32468/2023, pubblicata il 22.11.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, della Capitaneria di Porto di Venezia e dell'Agenzia del Demanio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Nicola
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, Residence S.r.l., agisce per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2957 del 27 dicembre
2017, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 32468/2023, pubblicata il 22 novembre 2023.
La Corte veneziana ha accertato, in particolare, la natura privata di alcune aree situate nel Comune di Cavallino Treporti, precedentemente incluse nel demanio marittimo in virtù del decreto di delimitazione n. 845 del 16 aprile 1969, emanato dalla Direzione
Marittima di Venezia. Secondo la sentenza di cui viene ora chiesta l'ottemperanza, le aree in questione non possono essere ascritte al demanio marittimo, in quanto prive N. 01421/2025 REG.RIC.
dei necessari presupposti morfologici e funzionali previsti dall'art. 32 del Codice della
Navigazione.
2. La controversia trae origine da un lungo contenzioso avviato negli anni Settanta, quando i danti causa della ricorrente, insieme ad altri proprietari di terreni privati, convennero in giudizio il Ministero delle Finanze per ottenere l'accertamento della natura privata delle loro proprietà, incluse nel demanio marittimo. La Corte d'Appello di Venezia, sulla base di un'approfondita consulenza tecnica d'ufficio, ha riformato la sentenza del Tribunale di Venezia, che aveva respinto le domande dei proprietari, accertando che le aree in questione non appartenevano al demanio marittimo.
3. In questa sede, la ricorrente spiega che, nonostante il giudicato, le Amministrazioni resistenti (segnatamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Venezia e l'Agenzia del
Demanio) non hanno adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al dictum giurisdizionale. In particolare, non è stato eseguito il frazionamento catastale delle aree per distinguere le porzioni di natura demaniale da quelle di proprietà privata, né
è stato aggiornato il Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID), che continua a considerare le aree private della ricorrente come demaniali.
4. La ricorrente ricorda di avere intrapreso diverse iniziative per sollecitare l'ottemperanza al giudicato, tra cui la presentazione di istanze di accesso agli atti alle
Amministrazioni competenti. Tuttavia, tali istanze non avrebbero avuto seguito. In particolare, la Capitaneria di Porto di Venezia rilasciava copia del verbale di delimitazione n. 13 del 14 gennaio 1960, che attestava la situazione del confine tra demanio e proprietà privata prima del decreto del 1969, confermando una volta di più la mancata esecuzione della sentenza della Corta d'Appello che ha sostanzialmente disapplicato tali atti.
5. Costituitisi in giudizio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la
Capitaneria di Porto di Venezia e l'Agenzia del Demanio sostengono che nessun N. 01421/2025 REG.RIC.
proprio atto, provvedimento o comportamento sia stato censurato nel ricorso. La sentenza d'appello non sarebbe, in definitiva, suscettibile di esecuzione, in quanto consisterebbe nell'accertamento “di NON demanialità marittima in relazione alla rivendica di ciascun attore in giudizio” (memoria del 6 novembre 2025), il che avvalorerebbe “la necessità di una qualificata e circostanziata iniziativa da parte del soggetto interessato” volta a ottenere la ridefinizione della linea di confine salvaguardando il regime della opere insistenti sull'area, e in particolare di quelle poste di difesa idraulica. Le Amministrazioni formulano, così, una “domanda subordinata di demanializzazione dell'opera di difesa idraulica dell'entroterra e delle sue fasce di rispetto” (memoria del 6 novembre 2025).
A conferma di tale impostazione, la difesa erariale ha prodotto in prossimità dell'udienza la nota del Genio Civile di Venezia, datata 14 ottobre 2025, che darebbe conto della presenza di un muro paraonde, costruito dal Consorzio di Bonifica Litorale del Cavallino a seguito degli eventi alluvionali del 1966. Tale manufatto costituirebbe un caposaldo per la prevenzione all'ingressione marina e la tutela delle aree retrostanti.
La nota individua l'opera come pertinenza idraulica prescrivendo che il suo accatastamento al Demanio Pubblico dello Stato dovrà prevedere fasce di rispetto a monte e a valle per consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Chiamata alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, la causa è stata, quindi, posta in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei sensi che saranno di seguito precisati.
Deve essere premesso che, secondo il costante e condiviso orientamento del Consiglio di Stato, "mentre nell'esecuzione di sentenze del G.A. il giudice dell'ottemperanza può
"riempire" gli spazi lasciati vuoti dal giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, non vi è un analogo potere integrativo nel caso di ottemperanza a sentenze del G.O., in quanto il giudice amministrativo dell'esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato: in queste ipotesi, N. 01421/2025 REG.RIC.
perciò, gli è inibito di arricchire, integrare o specificare il giudicato con una formazione progressiva dello stesso. L'azione del giudice dell'ottemperanza dovrà quindi contenersi nell'ambito di un'attività meramente esecutiva del disposto del G.O., che si pone come limite particolarmente stringente" (Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 aprile 2022, n. 2628).
Evidenziati i limiti dell'ottemperanza al giudicato pronunciato dal G.O., deve essere precisato, nel contempo, che appaiono suscettibili di esecuzione le pronunce dalle quali possa essere desunto un onere conformativo sufficientemente definito, tale da non richiedere, in altri termini, alcuna ulteriore specificazione da parte del giudice dell'obbligo incombente sull'Amministrazione. Entro questi limiti sono ritenute ottemperabili, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., oltre alle sentenze di condanna (con esclusione della condanna generica) a pagamento di somme di denaro, in generale le pronunce dalle quali scaturiscano obblighi a carico dell'Amministrazione, ancorché di diverso contenuto, ivi comprese quelle in cui il giudice ordinario provveda a disapplicare in via principale, anche se implicitamente,
l'atto amministrativo in quanto direttamente lesivo del diritto soggettivo azionato nel giudizio.
Come, infatti, stabilito dall'art. 4, comma 2, l. n. 2248/1865, All. E, in tale ultima evenienza le autorità amministrative “si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”, cosicché, in caso contrario, la parte vittoriosa potrà attivare l'azione per l'ottemperanza che avrà come oggetto l'obbligo dell'Amministrazione di adeguarsi mediante l'adozione, nell'esercizio del potere pubblico, dei provvedimenti necessari e conseguenziali alla disapplicazione e alla collegata espansione della posizione di diritto soggettivo consacrata dal giudice civile
(Cons. Giust. Amm. Sic., 10 marzo 1983, n. 83).
8. Entro queste coordinate ermeneutiche, il dictum giurisdizionale, di cui la ricorrente chiede ora l'ottemperanza, è, invero, caratterizzato da un contenuto chiaro, N. 01421/2025 REG.RIC.
sufficientemente specifico, privo di lacune e ambiguità di sorta, così da assicurarne l'ottemperanza senza ulteriori mediazioni, risultando, infatti, definitivamente accertato, come può desumersi dalla lettera del dispositivo, “che i fondi di proprietà degli appellanti ubicati nella 'fascia di arenile compresa tra la battigia e la diga in cemento armato, la quale si estende dalla Batteria Radaelli alla foce del fiume Sile, per una estensione di circa ml. 5.650 circa di fronte mare', di cui al verbale di delimitazione della Capitaneria di Porto di Venezia approvato con decreto n. 845 del
16 aprile 1969 dalla Direzione Marittima di Venezia, non appartengono al demanio marittimo”, “in quanto – viene chiarito dalla Corte nella motivazione “in diritto”, con inciso che costituisce parte integrante del dispositivo - sottratti alle mareggiate e agli usi pubblici del mare”.
Non può, poi, sfuggire come sia proprio l'inequivoco tenore testuale del dispositivo ad imporre la disapplicazione in parte qua del verbale di delimitazione dell'annesso decreto di approvazione, così da definire in termini puntuali lo spazio dell'intervento provvedimentale richiesto all'Amministrazione, consistente nell'adozione degli atti necessari a pervenire all'espunzione dal demanio marittimo dei fondi di proprietà della ricorrente (“in quanto sottratti alle mareggiate e agli usi pubblici del mare”), compresi
“nella 'fascia di arenile compresa tra la battigia e la diga in cemento armato, la quale si estende dalla Batteria Radaelli alla foce del fiume Sile, per una estensione di circa ml. 5.650 circa di fronte mare'”.
9. Tali atti non sono stati, però, adottati dall'Amministrazione, pur debitamente intimata, limitatasi a suggerire adattamenti del giudicato, consistenti in un'interpretazione restrittiva volta a conseguire la demanializzazione di talune opere di difesa idraulica presenti all'interno dell'area, ivi comprese le correlate fasce di rispetto; opere la cui presenza era già stata rilevata nel corso del giudizio civile e rispetto alle quali la Corte veneziana ha inequivocabilmente accertato la non riferibilità agli usi pubblici del mare e alla difesa idraulica, nonché l'estraneità a N. 01421/2025 REG.RIC.
fenomeni erosivi. Considerazioni, queste ultime, che conducono immediatamente a respingere la richiesta subordinata formulata dalla difesa erariale finalizzata all'accertamento della “demanializzazione dell'opera di difesa idraulica dell'entroterra e delle sue fasce di rispetto”, questione che, oltre ad essere già stata decisa in senso sfavorevole dalla Corte d'Appello, non potrebbe essere comunque esaminata dal giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza del giudicato civile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., essendogli precluso, in tale particolare fattispecie, “arricchire, integrare o specificare il giudicato” (Consiglio di
Stato, n. 2628/2022, cit.).
Non resta, quindi, che accertare l'inadempimento rispetto a quanto disposto dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia, oggetto del presente giudizio di ottemperanza, sicché, in accoglimento della domanda della ricorrente, deve essere dichiarato l'obbligo a carico delle Amministrazioni resistenti, ciascuna secondo le rispettive competenze, di adottare gli atti necessari a recepire la linea di confine stabilita dal giudice civile, emendando in parte qua il verbale di delimitazione n. 13 del 14 gennaio 1960 e il susseguente decreto di approvazione, e così predisporre i frazionamenti e volturare le particelle a favore di Residence S.r.l., con ogni adempimento conseguente, ivi compreso l'aggiornamento del SID-Portale del mare.
Le suddette amministrazioni dovranno provvedere in tal senso entro il termine di 90
(novanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
10. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nella persona del Prefetto della Provincia di Venezia, il quale anche avvalendosi degli uffici delle Amministrazioni intimate, vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente. N. 01421/2025 REG.RIC.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
11. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta, allo stato, in considerazione dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione e della particolare complessità degli adempimenti richiesti ai fini dell'esatta ottemperanza del dictum giurisdizionale.
12. Deve essere, altresì, disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA SA, Presidente
Nicola BA, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario N. 01421/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Nicola BA
IL PRESIDENTE
NA SA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/02/2026
N. 00387 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01421/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2025, proposto da
Residence S.r.l. (già Residence Gestioni Turistiche S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RG NI, Pier
RC SA AL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio RG NI in Venezia, Santa Croce, 205;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Venezia, Agenzia del Demanio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S.
RC 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
nei confronti N. 01421/2025 REG.RIC.
Comune di Cavallino Treporti, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2957 del
27.12.2017, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
32468/2023, pubblicata il 22.11.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, della Capitaneria di Porto di Venezia e dell'Agenzia del Demanio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 il dott. Nicola
BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, Residence S.r.l., agisce per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2957 del 27 dicembre
2017, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 32468/2023, pubblicata il 22 novembre 2023.
La Corte veneziana ha accertato, in particolare, la natura privata di alcune aree situate nel Comune di Cavallino Treporti, precedentemente incluse nel demanio marittimo in virtù del decreto di delimitazione n. 845 del 16 aprile 1969, emanato dalla Direzione
Marittima di Venezia. Secondo la sentenza di cui viene ora chiesta l'ottemperanza, le aree in questione non possono essere ascritte al demanio marittimo, in quanto prive N. 01421/2025 REG.RIC.
dei necessari presupposti morfologici e funzionali previsti dall'art. 32 del Codice della
Navigazione.
2. La controversia trae origine da un lungo contenzioso avviato negli anni Settanta, quando i danti causa della ricorrente, insieme ad altri proprietari di terreni privati, convennero in giudizio il Ministero delle Finanze per ottenere l'accertamento della natura privata delle loro proprietà, incluse nel demanio marittimo. La Corte d'Appello di Venezia, sulla base di un'approfondita consulenza tecnica d'ufficio, ha riformato la sentenza del Tribunale di Venezia, che aveva respinto le domande dei proprietari, accertando che le aree in questione non appartenevano al demanio marittimo.
3. In questa sede, la ricorrente spiega che, nonostante il giudicato, le Amministrazioni resistenti (segnatamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Venezia e l'Agenzia del
Demanio) non hanno adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al dictum giurisdizionale. In particolare, non è stato eseguito il frazionamento catastale delle aree per distinguere le porzioni di natura demaniale da quelle di proprietà privata, né
è stato aggiornato il Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID), che continua a considerare le aree private della ricorrente come demaniali.
4. La ricorrente ricorda di avere intrapreso diverse iniziative per sollecitare l'ottemperanza al giudicato, tra cui la presentazione di istanze di accesso agli atti alle
Amministrazioni competenti. Tuttavia, tali istanze non avrebbero avuto seguito. In particolare, la Capitaneria di Porto di Venezia rilasciava copia del verbale di delimitazione n. 13 del 14 gennaio 1960, che attestava la situazione del confine tra demanio e proprietà privata prima del decreto del 1969, confermando una volta di più la mancata esecuzione della sentenza della Corta d'Appello che ha sostanzialmente disapplicato tali atti.
5. Costituitisi in giudizio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la
Capitaneria di Porto di Venezia e l'Agenzia del Demanio sostengono che nessun N. 01421/2025 REG.RIC.
proprio atto, provvedimento o comportamento sia stato censurato nel ricorso. La sentenza d'appello non sarebbe, in definitiva, suscettibile di esecuzione, in quanto consisterebbe nell'accertamento “di NON demanialità marittima in relazione alla rivendica di ciascun attore in giudizio” (memoria del 6 novembre 2025), il che avvalorerebbe “la necessità di una qualificata e circostanziata iniziativa da parte del soggetto interessato” volta a ottenere la ridefinizione della linea di confine salvaguardando il regime della opere insistenti sull'area, e in particolare di quelle poste di difesa idraulica. Le Amministrazioni formulano, così, una “domanda subordinata di demanializzazione dell'opera di difesa idraulica dell'entroterra e delle sue fasce di rispetto” (memoria del 6 novembre 2025).
A conferma di tale impostazione, la difesa erariale ha prodotto in prossimità dell'udienza la nota del Genio Civile di Venezia, datata 14 ottobre 2025, che darebbe conto della presenza di un muro paraonde, costruito dal Consorzio di Bonifica Litorale del Cavallino a seguito degli eventi alluvionali del 1966. Tale manufatto costituirebbe un caposaldo per la prevenzione all'ingressione marina e la tutela delle aree retrostanti.
La nota individua l'opera come pertinenza idraulica prescrivendo che il suo accatastamento al Demanio Pubblico dello Stato dovrà prevedere fasce di rispetto a monte e a valle per consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Chiamata alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, la causa è stata, quindi, posta in decisione.
7. Il ricorso è fondato nei sensi che saranno di seguito precisati.
Deve essere premesso che, secondo il costante e condiviso orientamento del Consiglio di Stato, "mentre nell'esecuzione di sentenze del G.A. il giudice dell'ottemperanza può
"riempire" gli spazi lasciati vuoti dal giudicato e adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, non vi è un analogo potere integrativo nel caso di ottemperanza a sentenze del G.O., in quanto il giudice amministrativo dell'esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato: in queste ipotesi, N. 01421/2025 REG.RIC.
perciò, gli è inibito di arricchire, integrare o specificare il giudicato con una formazione progressiva dello stesso. L'azione del giudice dell'ottemperanza dovrà quindi contenersi nell'ambito di un'attività meramente esecutiva del disposto del G.O., che si pone come limite particolarmente stringente" (Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 aprile 2022, n. 2628).
Evidenziati i limiti dell'ottemperanza al giudicato pronunciato dal G.O., deve essere precisato, nel contempo, che appaiono suscettibili di esecuzione le pronunce dalle quali possa essere desunto un onere conformativo sufficientemente definito, tale da non richiedere, in altri termini, alcuna ulteriore specificazione da parte del giudice dell'obbligo incombente sull'Amministrazione. Entro questi limiti sono ritenute ottemperabili, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., oltre alle sentenze di condanna (con esclusione della condanna generica) a pagamento di somme di denaro, in generale le pronunce dalle quali scaturiscano obblighi a carico dell'Amministrazione, ancorché di diverso contenuto, ivi comprese quelle in cui il giudice ordinario provveda a disapplicare in via principale, anche se implicitamente,
l'atto amministrativo in quanto direttamente lesivo del diritto soggettivo azionato nel giudizio.
Come, infatti, stabilito dall'art. 4, comma 2, l. n. 2248/1865, All. E, in tale ultima evenienza le autorità amministrative “si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”, cosicché, in caso contrario, la parte vittoriosa potrà attivare l'azione per l'ottemperanza che avrà come oggetto l'obbligo dell'Amministrazione di adeguarsi mediante l'adozione, nell'esercizio del potere pubblico, dei provvedimenti necessari e conseguenziali alla disapplicazione e alla collegata espansione della posizione di diritto soggettivo consacrata dal giudice civile
(Cons. Giust. Amm. Sic., 10 marzo 1983, n. 83).
8. Entro queste coordinate ermeneutiche, il dictum giurisdizionale, di cui la ricorrente chiede ora l'ottemperanza, è, invero, caratterizzato da un contenuto chiaro, N. 01421/2025 REG.RIC.
sufficientemente specifico, privo di lacune e ambiguità di sorta, così da assicurarne l'ottemperanza senza ulteriori mediazioni, risultando, infatti, definitivamente accertato, come può desumersi dalla lettera del dispositivo, “che i fondi di proprietà degli appellanti ubicati nella 'fascia di arenile compresa tra la battigia e la diga in cemento armato, la quale si estende dalla Batteria Radaelli alla foce del fiume Sile, per una estensione di circa ml. 5.650 circa di fronte mare', di cui al verbale di delimitazione della Capitaneria di Porto di Venezia approvato con decreto n. 845 del
16 aprile 1969 dalla Direzione Marittima di Venezia, non appartengono al demanio marittimo”, “in quanto – viene chiarito dalla Corte nella motivazione “in diritto”, con inciso che costituisce parte integrante del dispositivo - sottratti alle mareggiate e agli usi pubblici del mare”.
Non può, poi, sfuggire come sia proprio l'inequivoco tenore testuale del dispositivo ad imporre la disapplicazione in parte qua del verbale di delimitazione dell'annesso decreto di approvazione, così da definire in termini puntuali lo spazio dell'intervento provvedimentale richiesto all'Amministrazione, consistente nell'adozione degli atti necessari a pervenire all'espunzione dal demanio marittimo dei fondi di proprietà della ricorrente (“in quanto sottratti alle mareggiate e agli usi pubblici del mare”), compresi
“nella 'fascia di arenile compresa tra la battigia e la diga in cemento armato, la quale si estende dalla Batteria Radaelli alla foce del fiume Sile, per una estensione di circa ml. 5.650 circa di fronte mare'”.
9. Tali atti non sono stati, però, adottati dall'Amministrazione, pur debitamente intimata, limitatasi a suggerire adattamenti del giudicato, consistenti in un'interpretazione restrittiva volta a conseguire la demanializzazione di talune opere di difesa idraulica presenti all'interno dell'area, ivi comprese le correlate fasce di rispetto; opere la cui presenza era già stata rilevata nel corso del giudizio civile e rispetto alle quali la Corte veneziana ha inequivocabilmente accertato la non riferibilità agli usi pubblici del mare e alla difesa idraulica, nonché l'estraneità a N. 01421/2025 REG.RIC.
fenomeni erosivi. Considerazioni, queste ultime, che conducono immediatamente a respingere la richiesta subordinata formulata dalla difesa erariale finalizzata all'accertamento della “demanializzazione dell'opera di difesa idraulica dell'entroterra e delle sue fasce di rispetto”, questione che, oltre ad essere già stata decisa in senso sfavorevole dalla Corte d'Appello, non potrebbe essere comunque esaminata dal giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza del giudicato civile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., essendogli precluso, in tale particolare fattispecie, “arricchire, integrare o specificare il giudicato” (Consiglio di
Stato, n. 2628/2022, cit.).
Non resta, quindi, che accertare l'inadempimento rispetto a quanto disposto dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia, oggetto del presente giudizio di ottemperanza, sicché, in accoglimento della domanda della ricorrente, deve essere dichiarato l'obbligo a carico delle Amministrazioni resistenti, ciascuna secondo le rispettive competenze, di adottare gli atti necessari a recepire la linea di confine stabilita dal giudice civile, emendando in parte qua il verbale di delimitazione n. 13 del 14 gennaio 1960 e il susseguente decreto di approvazione, e così predisporre i frazionamenti e volturare le particelle a favore di Residence S.r.l., con ogni adempimento conseguente, ivi compreso l'aggiornamento del SID-Portale del mare.
Le suddette amministrazioni dovranno provvedere in tal senso entro il termine di 90
(novanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
10. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un commissario ad acta che sin d'ora si nomina nella persona del Prefetto della Provincia di Venezia, il quale anche avvalendosi degli uffici delle Amministrazioni intimate, vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della parte ricorrente. N. 01421/2025 REG.RIC.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
11. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta, allo stato, in considerazione dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione e della particolare complessità degli adempimenti richiesti ai fini dell'esatta ottemperanza del dictum giurisdizionale.
12. Deve essere, altresì, disposta l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA SA, Presidente
Nicola BA, Primo Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario N. 01421/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Nicola BA
IL PRESIDENTE
NA SA
IL SEGRETARIO