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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/10/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1601/2023 R.G.L.
promossa da
(c.f. Parte 1 (c.f. C.F. 1 Parte 2
C.F. 2 ()); Parte 3 (c.f. C.F. 3 Parte 4
[...] (c.f. C.F. 4 ); Parte 5 (c.f..:
C.F. 5 ), nella qualità di eredi di Persona 1 nato il [...]
a I' CI (ME), deceduto in data 25/02/2022, rappresentati e difesi dall'Avv. CELONA
LORENZO, per procura in atti, ricorrente,
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Persona 1
1- Con ricorso depositato il 31/07/2023, i ricorrenti indicati quali eredi di formulavano opposizione avverso l'CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo al comune dante causa, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, ne aveva escluso la sussistenza
CP Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. 2- Il CTU dott. Persona 2 nominato nella presente fase, ha accertato che Per 1
[...] era affetto da: Esiti di prostatectomia endoscopica con incontinenza urinaria e prolasso mucoso rettale. Esiti di sostituzione protesica valvolare mitralica in buon compenso emodinamico.
•
Sindrome delle apnee ostruttive di grado severo in trattamento con CPAP nelle ore notturne in
• soggetto affetto da sindrome disventilatoria ostruttiva e nodulo polmonare di ndd. • Poliartralgie diffuse da verosimile quadro artrosico in soggetto obeso. Paralisi della corda vocale di destra.
· .
Diabete mellito in buon compenso metabolico e senza accertate complicanze micro-macro angiopatiche.
Il c.t.u. ha evidenziato che le informazioni anamnestiche, raccolte anche tramite i familiari presenti in sede di accertamento tecnico preventivo, e le certificazioni mediche allegate, non hanno evidenziato un quadro clinico compatibile con una grave compromissione della capacità deambulatoria.
In particolare, l'unico referto ortopedico disponibile conferma la presenza di poliartralgie diffuse, ma allo stesso tempo specifica che la deambulazione avviene in modo autonomo, seppur con una lieve zoppia.
Questo elemento, secondo il c.t.u., non è sufficiente a configurare una condizione di totale incapacità motoria come richiesto dalla normativa per l'ottenimento dell'indennità.
Per quanto riguarda l'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, non sono emerse valutazioni specialistiche in ambito neuropsichiatrico o geriatrico che possano documentare una compromissione cognitiva o funzionale tale da giustificare la necessità di assistenza continua. La scala ADL di Katz, comunemente utilizzata per misurare l'autonomia nelle attività fondamentali, non risulta applicabile in assenza di dati clinici specifici. èL'unico elemento clinico potenzialmente rilevante ai fini della valutazione, secondo il c.t.u., rappresentato dalla diagnosi di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, per la quale il paziente era in trattamento con CPAP. Tuttavia, l'uso del dispositivo risultava limitato alle ore notturne, senza estensione al periodo diurno. Di conseguenza, non si può ritenere che tale condizione incida in modo significativo sulla capacità del soggetto di affrontare le attività quotidiane.
In conclusione, pur riconoscendo la presenza di diverse patologie che incidono sulla qualità della vita e sulle capacità funzionali del soggetto, il consulente medico-legale ha ritenuto che il quadro clinico complessivo non raggiungesse la soglia di gravità richiesta dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il c.t.u.
-espressamente richiamato- ha risposto alle osservazioni di parte, con nota integrativa depositata il 18.03.2025, evidenziando come le osservazioni di parte siano prive di fondamento medico-legale oggettivo, non supportate da documentazione clinica adeguata e basate su ipotesi prognostiche. Il CTU ha ribadito che le patologie indicate -insufficienze valvolari cardiache, diabete mellito non insulino-dipendente, sindrome delle apnee ostruttive del sonno e artrosi polidistrettuale- non presentano, secondo gli atti, caratteristiche tali da compromettere in modo significativo le capacità funzionali del soggetto. In particolare, non sono stati rilevati segni di scompenso cardiaco, il diabete risulta scarsamente documentato e non complicato, l'OSAS è trattata con CPAP solo durante le ore notturne e l'artrosi non limita la deambulazione autonoma. L'unica condizione potenzialmente rilevante ai fini dell'indennità di accompagnamento - l'OSAS con uso prolungato di CPAP - non trova riscontro negli atti, che indicano un utilizzo limitato al sonno. Il consulente sottolinea l'infondatezza delle valutazioni prognostiche avanzate dalla parte ricorrente, in quanto riferite a un soggetto deceduto il
25 febbraio 2022, rendendo impossibile qualsiasi evoluzione clinica successiva.
In conclusione, il CTU conferma l'assenza di menomazioni che possano configurare una condizione di non autosufficienza ai sensi della normativa vigente, ribadendo quanto già espresso nella relazione definitiva.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3- Il ricorso va pertanto rigettato.
4- I ricorrenti devono essere esonerati dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
CP 5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1601/2023 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo ad Persona 1 nato il 02/10/1947 e deceduto in data 25/02/2022, il requisito sanitario per beneficiare della prestazione della indennità di accompagnamento;
2) Esonera i ricorrenti dal pagamento delle spese di lite;
CP
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 30/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1601/2023 R.G.L.
promossa da
(c.f. Parte 1 (c.f. C.F. 1 Parte 2
C.F. 2 ()); Parte 3 (c.f. C.F. 3 Parte 4
[...] (c.f. C.F. 4 ); Parte 5 (c.f..:
C.F. 5 ), nella qualità di eredi di Persona 1 nato il [...]
a I' CI (ME), deceduto in data 25/02/2022, rappresentati e difesi dall'Avv. CELONA
LORENZO, per procura in atti, ricorrente,
contro
CP 1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Merito a.t.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO Persona 1
1- Con ricorso depositato il 31/07/2023, i ricorrenti indicati quali eredi di formulavano opposizione avverso l'CP_2 ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in capo al comune dante causa, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, ne aveva escluso la sussistenza
CP Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali. 2- Il CTU dott. Persona 2 nominato nella presente fase, ha accertato che Per 1
[...] era affetto da: Esiti di prostatectomia endoscopica con incontinenza urinaria e prolasso mucoso rettale. Esiti di sostituzione protesica valvolare mitralica in buon compenso emodinamico.
•
Sindrome delle apnee ostruttive di grado severo in trattamento con CPAP nelle ore notturne in
• soggetto affetto da sindrome disventilatoria ostruttiva e nodulo polmonare di ndd. • Poliartralgie diffuse da verosimile quadro artrosico in soggetto obeso. Paralisi della corda vocale di destra.
· .
Diabete mellito in buon compenso metabolico e senza accertate complicanze micro-macro angiopatiche.
Il c.t.u. ha evidenziato che le informazioni anamnestiche, raccolte anche tramite i familiari presenti in sede di accertamento tecnico preventivo, e le certificazioni mediche allegate, non hanno evidenziato un quadro clinico compatibile con una grave compromissione della capacità deambulatoria.
In particolare, l'unico referto ortopedico disponibile conferma la presenza di poliartralgie diffuse, ma allo stesso tempo specifica che la deambulazione avviene in modo autonomo, seppur con una lieve zoppia.
Questo elemento, secondo il c.t.u., non è sufficiente a configurare una condizione di totale incapacità motoria come richiesto dalla normativa per l'ottenimento dell'indennità.
Per quanto riguarda l'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, non sono emerse valutazioni specialistiche in ambito neuropsichiatrico o geriatrico che possano documentare una compromissione cognitiva o funzionale tale da giustificare la necessità di assistenza continua. La scala ADL di Katz, comunemente utilizzata per misurare l'autonomia nelle attività fondamentali, non risulta applicabile in assenza di dati clinici specifici. èL'unico elemento clinico potenzialmente rilevante ai fini della valutazione, secondo il c.t.u., rappresentato dalla diagnosi di sindrome delle apnee ostruttive del sonno, per la quale il paziente era in trattamento con CPAP. Tuttavia, l'uso del dispositivo risultava limitato alle ore notturne, senza estensione al periodo diurno. Di conseguenza, non si può ritenere che tale condizione incida in modo significativo sulla capacità del soggetto di affrontare le attività quotidiane.
In conclusione, pur riconoscendo la presenza di diverse patologie che incidono sulla qualità della vita e sulle capacità funzionali del soggetto, il consulente medico-legale ha ritenuto che il quadro clinico complessivo non raggiungesse la soglia di gravità richiesta dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il c.t.u.
-espressamente richiamato- ha risposto alle osservazioni di parte, con nota integrativa depositata il 18.03.2025, evidenziando come le osservazioni di parte siano prive di fondamento medico-legale oggettivo, non supportate da documentazione clinica adeguata e basate su ipotesi prognostiche. Il CTU ha ribadito che le patologie indicate -insufficienze valvolari cardiache, diabete mellito non insulino-dipendente, sindrome delle apnee ostruttive del sonno e artrosi polidistrettuale- non presentano, secondo gli atti, caratteristiche tali da compromettere in modo significativo le capacità funzionali del soggetto. In particolare, non sono stati rilevati segni di scompenso cardiaco, il diabete risulta scarsamente documentato e non complicato, l'OSAS è trattata con CPAP solo durante le ore notturne e l'artrosi non limita la deambulazione autonoma. L'unica condizione potenzialmente rilevante ai fini dell'indennità di accompagnamento - l'OSAS con uso prolungato di CPAP - non trova riscontro negli atti, che indicano un utilizzo limitato al sonno. Il consulente sottolinea l'infondatezza delle valutazioni prognostiche avanzate dalla parte ricorrente, in quanto riferite a un soggetto deceduto il
25 febbraio 2022, rendendo impossibile qualsiasi evoluzione clinica successiva.
In conclusione, il CTU conferma l'assenza di menomazioni che possano configurare una condizione di non autosufficienza ai sensi della normativa vigente, ribadendo quanto già espresso nella relazione definitiva.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3- Il ricorso va pertanto rigettato.
4- I ricorrenti devono essere esonerati dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
CP 5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1601/2023 RG, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, non sussistendo, in capo ad Persona 1 nato il 02/10/1947 e deceduto in data 25/02/2022, il requisito sanitario per beneficiare della prestazione della indennità di accompagnamento;
2) Esonera i ricorrenti dal pagamento delle spese di lite;
CP
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 30/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano