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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/11/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell causa civile d'appello iscritta al n. 1310/2024 R.G., promossa da:
(quale società incorporante nuova denominazione sociale Controparte_1 Controparte_2 di , (P.IVA: , con sede legale in Roma, P.zza Marconi n. Controparte_3 P.IVA_1
25, in persona del suo procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4
SA OL (CF ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_1
Catania, C.so Italia n. 244, giusta procura in atti;
Appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]. Controparte_5
, (C.F. ) elettivamente dom.to in Modica nella via Sacro Cuore CP_6 CodiceFiscale_2
n. 34, presso lo studio dell'Avv. Angelo Iemmolo (C.F.: che lo rappresenta e C.F._3 difende giusta procura alle liti in atti;
(C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Dario Favara (C.F. Parte_1 C.F._4
) presso il cui studio in Lentini, Via Patti n. 12 è elettivamente domiciliato, C.F._5 giusta procura in atti;
Appellati
1 CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 4.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Controparte_5
Tribunale di Siracusa l'avv. formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“- Accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento colpevole dell'Avv. Pt_1
, come sopra generalizzato, nel giudizio iscritto al n.90300562/10 R.G. definito con la sentenza
[...]
n. 117/2016 del Tribunale di Siracusa e per l'effetto,
-Dichiarare risolto il contratto di mandato professionale stipulato tra il predetto Avv. e il Sig. Pt_1
, in virtù del quale è stato incoato il predetto giudizio, per grave inadempimento Controparte_5 dell'odierno convenuto;
-Conseguentemente condannare l'Avv. al risarcimento del danno patito dal Sig. Parte_1
, danno che può essere quantificato nella complessiva somma di €. 301.381,56 per le Controparte_5 causali specificate in narrativa, o in quell'altra diversa somma che sarà ben visa dall'adito Tribunale, oltre interessi dal 29/08/2008 al saldo, per i danni subiti a seguito dell'incidente, e dalla lettera di messa in mora al saldo per i danni rappresentati dalle spese processuali cui il Migliore è stato condannato nei due giudizi indicati in narrativa”.
A sostegno della domanda l'attore ha premesso:
- di essere stato vittima di un incidente stradale verificatosi in data 01/12/2008, lungo la S.S. 114
Orientale Sicula, allorché era alla guida del motociclo, marca Triumph, targato DF52681, e giunto all'altezza del Km. 129, all'interno di una curva ivi esistente, aveva iniziato a sbandare a causa di pietrisco e ghiaia presenti sulla sede stradale, scivolando rovinosamente per terra e finendo per scontrarsi con un'autovettura, in transito nella opposta corsia di marcia;
- che a seguito di tale sinistro l'attore veniva immediatamente ricoverato, a mezzo elisoccorso, presso il
Reparto di Chirurgia D'Urgenza dell'Ospedale Cannizzaro di Catania con prognosi riservata e venivano eseguiti esami clinico-strumentali che avevano evidenziato varie fratture e la rottura della capsula della milza;
l'arto inferiore sx veniva posto in trazione transcheletrica alla tuberosità tibiale, all'avambraccio confezionata stecca gessata antibrachiale metacarpale ed applicato busto Camp 35; il giorno dopo il veniva sottoposto ad un intervento di splenectomia, mentre il 10/12/2008 ad un CP_5 intervento di riduzione chirurgica della frattura del femore sx, con chiodo gamma lungo e della diafisi distale radio sx con fili di K;
veniva dimesso il giorno 16.12.2008 con la diagnosi definitiva di politrauma, lesione splenica, frattura soma L2, frattura composta ala sacrale sx, frattura pertrocanterica scomposta femore sx;
frattura astragalo e II metatarso piede sx, frattura diafisi distale polso sx, distacco
2 stiloide ulnare sx e la prescrizione di corsetto e terapia;
- che erano seguite numerose visite specialistiche e referti rx, dai quali era risultato che per le lesioni, subite nell'occorso incidente dell'1.12.2008, il sig. aveva riportato una inabilità Controparte_5 temporanea assoluta di 120 giorni, l'invalidità temporanea parziale al 50% di 120 gg. nonché un danno alla salute, nel suo complesso valutabile nella misura del 40%.
Ciò premesso, l'attore ha esposto di avere conferito incarico professionale all'avv. al Parte_1 fine di agire in giudizio nei confronti dell' , quale ente responsabile del tratto stradale ove era CP_7 occorso il sinistro, per la richiesta del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dello stesso, consegnandogli tutta la documentazione medica in suo possesso relativa alle lesioni subite, la relazione di c.t.p. del Dott. l'ordinanza prefettizia di sospensione della Per_1 propria patente di guida (opposta avanti al G.d.P. di Augusta) e le dichiarazioni testimoniali del Sig.
relative alla presenza di ghiaia e pietrisco sulla sede stradale. Tes_1
Ha lamentato, quindi, l'esito negativo dell'azione giudiziaria, definita con sentenza n. 117/2016 del
Tribunale di Siracusa e con successiva sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1690/2016, a causa dell'inadempimento per condotta negligente dell'Avv. consistita nelle seguenti omissioni: a) Pt_1 omessa produzione in giudizio dei documenti (ricevuti al momento dell'incarico) comprovanti le gravi lesioni riportate dal a seguito del sinistro stradale del 01/12/2008; b) omessa indicazione e/o CP_5 citazione di testi che hanno assistito al detto sinistro;
c) omessa ricostruzione del fascicolo di parte, dopo l'invito in tal senso rivolto dal Tribunale di Siracusa (a seguito dello smarrimento del fascicolo processuale nella fase del passaggio dalla soppressa Sezione Distaccata di Augusta alla sede centrale del Tribunale di Siracusa); d) omessa presenza all'udienza di precisazione delle conclusioni definitive
(23/10/2015) e conseguente mancata reiterazione delle richieste istruttorie.
Radicato il contraddittorio, si è costituito l'avv. il quale ha preliminarmente chiesto di essere Pt_1 autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione Controparte_3 con cui aveva stipulato una polizza per rischi professionali.
Quindi, nel merito, ha contestato quanto dedotto e lamentato dal , asserendo di avere Controparte_5 assolto diligentemente l'incarico professionale ricevuto e che, comunque, non era stata fornita prova del nesso di causalità tra la condotta colposa ad esso ascritta dall'attore e l'esito sfavorevole del giudizio.
A seguito della chiamata in garanzia, si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa
[...] eccependo, in primo luogo, l'inoperatività della polizza assicurativa;
nel merito, Controparte_3 sostenendo l'insussistenza di profili di responsabilità in capo al garantito in ordine all'esito sfavorevole del giudizio lamentato dal CP_5
3 Istruita mediante interrogatorio formale del convenuto, prova per testi e CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione in data 14.02.2024 (all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1860/2024 pubblicata il 21.08.2024, il G.U. della Seconda Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa, nel giudizio iscritto al n. 4007/2018 R.G., ha così statuito:
“1. - accertata la responsabilità professionale in relazione ai fatti di causa dell'Avvocato Pt_1
, lo condanna al pagamento in favore dell'attore, sig. , dell'importo di €.
[...] Controparte_5
271.583,00, con gli interessi legali su tale somma devalutata con riferimento alla data dell'evento dannoso (e, quindi, dalle date dei singoli pagamenti relative alla detta somma), di anno in anno rivalutata e sino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma complessivamente ricavata competono gli interessi legali decorrenti da oggi e sino all'effettivo pagamento.
2. - condanna, altresì, l'Avvocato al pagamento in favore dell'attore della somma di Parte_1
€. 19.945,56 (comprensiva di accessori di legge e doppio del contributo unificato) a titolo di spese processuali sostenute dal come liquidate nel giudizio civile R.G. 90300562/2010 del Controparte_5
Tribunale di Siracusa, definito con la sentenza n. 117/2016, e nel giudizio civile di secondo grado R.G.
542/2016 della Corte d'Appello di Catania, definito con la sentenza n. 1690/2016;
3. - condanna l'Avvocato al pagamento delle spese processuali che in favore Parte_1 dell'attore, liquida in €. 518,00 per esborsi, €. 22.457,00 per compensi al difensore, oltre spese generali, oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
4. – pone definitivamente le spese della CTU espletata nel presente giudizio a carico dell'Avv. Pt_1
;
[...]
5. - dichiara la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, tenuta a manlevare e garantire l'Avvocato dal pagamento delle somme di Parte_1 cui è stata disposta la condanna nel presente giudizio”.
Con atto notificato a mezzo pec il 30.09.2024, (quale società incorporante Controparte_1
nuova denominazione sociale di ha proposto appello Controparte_2 Controparte_3 avverso la superiore pronuncia per i motivi descritti nel prosieguo.
L'Avv. si è costituito in giudizio aderendo alle deduzioni della società appellante in Parte_1 ordine alla sua responsabilità e alla quantificazione del danno e chiedendo il rigetto di ogni doglianza inerente alla non operatività e ai limiti della polizza assicurativa.
Anche si è costituito in giudizio, chiedendo il totale rigetto dell'appello. Controparte_5
All'udienza di discussione del 4.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, come da note difensive in atti, e la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la società che all'epoca dei fatti assicurava l'Avv. per i danni Pt_1 conseguenti all'esercizio della sua professione, lamenta l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità professionale in capo al detto professionista e l'erronea valutazione delle prove raccolte in primo grado.
In particolare, l'appellante si duole della circostanza che non avrebbe adeguatamente Controparte_5 dimostrato l'esatta dinamica del sinistro verificatosi in data 01.12.2008 e la piena ed esclusiva responsabilità di quale ente custode della S.S. 114 - Orientale Sicula, e non avrebbe, CP_7 altresì, dimostrato l'esistenza del nesso di causalità tra le presunte omissioni dell'Avv. Pt_1 nell'espletamento del mandato professionale e il danno patrimoniale subito dal cliente.
Il motivo è infondato per le ampie e condivisibili ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Ritiene la Corte che abbia fornito in primo grado adeguata prova documentale e Controparte_5 testimoniale dell'incarico professionale conferito all'Avv. della negligente condotta del Pt_1 professionista convenuto e abbia dettagliatamente dimostrato il danno subito ed il nesso causale tra detto danno e l'insufficiente e/o inadeguata attività del predetto professionista.
In particolare, l'incarico professionale conferito all'Avv. non è stato mai contestato dalle Pt_1 controparti (ex art. 115 c.p.c.) e risulta altresì documentato dagli atti relativi al giudizio iscritto al n.90300562/2010 R.G., definito con la sentenza n. 117/2016 del Tribunale di Siracusa, ed è stato confermato dalle dichiarazioni rese del teste (udienza 3.3.2022) e dallo stesso Testimone_2 professionista in sede di interrogatorio formale (udienza 30.09.2021).
Come compiutamente ritenuto dal primo giudice, è stato dimostrato che l'Avv. con l'atto di Pt_1 citazione innanzi al Tribunale di Siracusa, aveva depositato la dichiarazione testimoniale del Sig.
, la c.t.p. del Dott. , la sentenza del G.d.P. di Augusta (che aveva annullato Testimone_3 Per_1
l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida di e che incidentalmente Controparte_5 aveva ritenuto la responsabilità del sinistro addebitabile all' e aveva chiesto la prova CP_7 testimoniale del teste risulta invece, dal verbale di inizio operazioni peritali del 20.11.2012, Tes_3 che nel detto fascicolo non era stata prodotta la copiosa documentazione medico - sanitaria che al momento del conferimento dell'incarico aveva consegnato all'Avv. (v. Controparte_5 Pt_1 interrogatorio formale e dichiarazioni testimoniali rese sul punto dal teste ). Testimone_2
Risulta pure documentato, dai verbali di udienza del 14.10.2014, del 10.3.2015 e del 23.10.2015 del giudizio di primo grado intercorso tra e Controparte_5 CP_7
e dalle ordinanze rese dal Giudice istruttore, la negligente condotta processuale tenuta nel detto giudizio dall'Avv. il quale ha omesso di provvedere alla ricostruzione del fascicolo di parte Pt_1
5 (nonostante la sollecitazione del G.I.), ha omesso di presenziare all'udienza di precisazione delle conclusioni definitive e ha omesso di insistere nelle richieste istruttorie, decadendo dalle stesse come poi affermato dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 1690/2016.
La mancata produzione della certificazione medica, relativa alle lesioni riportate dal nel CP_5 sinistro de quo, costituisce certamente una grave omissione professionale poiché di fatto ha reso impossibile l'espletamento della c.t.u. che il Giudice Istruttore aveva disposto per l'accertamento dei danni subiti per le gravi lesioni riportate dal nel detto sinistro (v. ordinanza del 7.10.2012 e CP_5 verbale conclusivo operazioni peritali del 20.11.2012).
Quanto dedotto dall'appellante a pag. 12 dell'atto di impugnazione: “non vi era alcuna certezza che la corretta esecuzione dell'attività dovuta da parte dell'Avv. avrebbe certamente comportato Pt_1
l'accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea…Atteso che le difese di come CP_7 facilmente evincibili dalla comparsa in atti, ben avrebbero potuto trovare accoglimento in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale vigente all'epoca del giudizio che riteneva non applicabile agli enti pubblici ed agli stessi assimilati la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.”, non è condivisibile.
Premesso che agli atti del fascicolo non è presente la comparsa di costituzione di nel CP_7 giudizio intercorso con e, di conseguenza, non è possibile esaminarne il contenuto, Controparte_5 sul punto la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1690/2016 pubblicata il 14.11.2016 (all. 22 del fascicolo di parte di primo grado di parte attrice), ha correttamente affermato che l' era CP_7
“stata citata quale custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. per aver omesso gli obblighi sulla stessa incombenti in ordine alla pulizia, manutenzione e custodia della sede stradale”, ma ha anche aggiunto che la domanda attorea era stata rigettata perché “nella specie manca la prova sia del nesso di causalità tra il sinistro e l'omessa custodia del proprietario della strada che dei danni subiti dalla parte” ed ancora perché “…a fronte delle contestazioni dell' era onere del danneggiato CP_7 dimostrare sia l'evento dannoso che il nesso causale con l'asserita presenza di pietrisco e ghiaia sulla strada” (v. pagg. 3 - 5 sentenza di appello).
I due testimoni sentiti nel corso del giudizio di primo grado, e , i quali Testimone_3 Testimone_4 avrebbero dovuto essere escussi dal Tribunale di Siracusa nel giudizio intercorso con l' se CP_7
l'Avv. avesse svolto adeguatamente il suo incarico e non fosse decaduto dalla prova, hanno Pt_1 entrambi confermato che in occasione dell'incidente del 01.12.2008, nel quale rimase coinvolto il sig.
, lungo la SS 114 Orientale Sicula all'altezza del Km. 129, in piena curva sul manto Controparte_5 stradale era presente della ghiaia e del pietrisco di varie dimensioni;
detti testi hanno pure confermato che a seguito di tale sinistro il veniva immediatamente ricoverato, a mezzo Controparte_5
6 elisoccorso, presso il Reparto Chirurgia d'Urgenza dell'Ospedale Cannizzaro di Catania con prognosi riservata.
Il teste nel confermare le dette circostanze, su specifica domanda del Giudice, ha inoltre Tes_4 precisato: “Sono a conoscenza della circostanza in quanto quel giorno mi stavo recando a Nicosia.
Nell'occasione mi trovavo incolonnato lungo la strada 114 e procedendo lentamente ho visto la motocicletta condotta dal Sig. che proveniva dal senso opposto di marcia, che rovinava per CP_5 terra, venendo a sbattere contro il mio veicolo. Subito sono sceso dal mio veicolo per soccorrere il Sig.
e ho visto sul manto stradale la presenza di pietrisco e polvere. Preciso che tali condizioni in CP_5 quel periodo erano una condizione permanente, in quanto vi erano lavori in corso per la realizzazione del tratto di strada.
Detto teste, sentito in ordine alla circostanza indicata a prova contraria nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c. della società assicurativa terza chiamata, ha dichiarato: “preciso che il motociclo non andava a velocità sostenuta, per quanto in mia esperienza, svolgendo lavoro di assistente capo di polizia di Stato “.
A differenza di quanto sostenuto in appello circa un eventuale responsabilità esclusiva o prevalente del motociclista nella causazione del sinistro tale da escludere il nesso di causalità o di attenuarne le conseguenze sul piano risarcitorio, ritiene la Corte che sia la sentenza del G.d.P. di Augusta n. 263/09 del 6.7.2009 con la quale è stato accertato, in via incidentale, che l'incidente de quo era da addebitare al comportamento negligente dell' nella manutenzione del tratto di strada teatro del sinistro (ed CP_7 aveva annullato l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente a carico del ) che Controparte_5 la puntuale deposizione del teste hanno escluso che procedesse a velocità Tes_4 Controparte_5 sostenuta;
peraltro entrambi i testi ( e hanno confermato che la moto condotta dal Tes_4 Tes_3
è scivolata e rovinata a terra in quanto sul manto stradale in piena curva vi era del pietrisco e CP_5 ghiaia di varie dimensioni.
D'altra parte, lo stato dei luoghi così come confermato dai testimoni, fa sì che non appaiano plausibili o verosimili, in assenza di diversi ed ulteriori elementi probatori o indiziari, eventuali dinamiche alternative del sinistro, peraltro non dedotte né provate dall'appellante o dall'Avv. Pt_1
In materia, la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. III, 31.03.2025, n. 8450) ha ritenuto "l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.
7 Certamente, poi, il danneggiato non è onerato di provare altro all'infuori del nesso causale tra la cosa
e l'evento dannoso e, in special modo, non certo di dare la prova positiva della natura insidiosa della prima o della carenza di propria colpa;
elementi, questi, che spetta al custode provare come sussistenti con caratteristiche tali da consentire, in base ad un rigoroso apprezzamento di fatto, di raffigurarli come idonei ad attenuare o finanche ad elidere il nesso di causalità con la cosa custodita”.
Ancora di recente, sulla responsabilità ex art 2051 c.c. e il riparto degli oneri probatori, la Corte di
Cassazione (cfr. Sez. III, 08.07.2024, n. 18528) ha affermato che: “Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.
23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
Da quanto precede deriva che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142,
Rv. 669110-01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n.
26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da
8 ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n.
26142 del 2023, cit.)”.
In definitiva, come ritenuto nell'impugnata sentenza, le ripetute e plurime omissioni professionali dell'Avv. (dettagliatamente descritte e accertate dal primo giudice) hanno impedito al Pt_1
Tribunale di Siracusa adito da di accertare l'esatta dinamica del sinistro e la piena ed Controparte_5 esclusiva responsabilità di nel sinistro oggetto di causa, hanno reso altresì impossibile la CP_7
CTU medico - legale già disposta dal Tribunale e, di conseguenza, hanno causato colposamente il definitivo rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. avanzata da nei confronti Controparte_5 di che, di contro, con un giudizio di elevata probabilità sarebbe stata invece ampiamente CP_7 accolta.
In materia di responsabilità professionale, non può affermarsi il danno da responsabilità dell'avvocato soltanto per il fatto del suo errato adempimento dell'attività professionale, atteso che è necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio di cui si duole il cliente sia riconducibile alla condotta del difensore, se sia stato effettivamente cagionato un danno e, infine, se l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni qualora il legale avesse tenuto il comportamento dovuto - alla stregua di criteri probabilistici - diversamente, difettando la prova del necessario nesso di causalità tra la condotta del difensore, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone (in tal senso Cass. Sez. III, 24.05.2016 n. 10698; Corte App. Firenze Sez. IV, 11.05.2022 n.
873 in Redaz. Giuffrè 2022).
La responsabilità risarcitoria dell'avvocato per non corretto adempimento del mandato difensivo "non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla
9 condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (Cass. n. 2638/2013; cfr. anche Cass. n. 1984/2016 e Cass. n. 13873/2020).
In punto di corretta ripartizione degli oneri probatori, pertanto, sul cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, grava l'onere di provare:
a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238), da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del "più probabile che non", onde appurare se, qualora il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso e la parte avrebbe potuto conseguire il risultato voluto (cfr. in ultimo Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566), poiché la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, n.410; Corte App. Palermo Sez. II, 5.11.2021 n. 1748 in Redaz. Giuffrè 2022).
Alla luce dei superiori condivisibili principi giurisprudenziali e di tutte le emergenze processuali,
ha pienamente assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, dando piena Controparte_5 prova della responsabilità professionale in capo all'Avv. e del danno direttamente Parte_1 riconducibile alle condotte omissive di quest'ultimo.
Nessuna doglianza è stata sollevata in appello sugli accertamenti del CTU Dott. , sulla Persona_2 quantificazione del danno non patrimoniale e delle spese processuali sostenute da nei Controparte_5 due gradi di giudizio effettuata dal primo giudice in sentenza.
Con il secondo motivo di appello, la sentenza viene censurata “Perché il Tribunale ha accolto la domanda di manleva spiegata dell'Avv. , rigettando l'eccezione di inoperatività per pregressa Pt_1 conoscenza ed obliterando l'esistenza dello scoperto contrattualmente previsto - erronea valutazione delle prove”.
L'appellante sostiene che la sentenza impugnata sul punto è errata poiché il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che “l'evento che l'odierna deducente ha dedotto quale fonte di conoscenza di circostanze che avrebbero potuto dare luogo a richieste di risarcimento per condotta negligente (fatto rilevante ai fini della operatività del contratto) non è il deposito della sentenza ma la
10 restituzione da parte del CTU degli atti con la dichiarazione di non avere potuto svolgere le operazioni peritali per la mancanza di documentazione sanitaria agli atti di causa”.
Anche tale motivo non è fondato.
Sull'operatività della polizza e la copertura assicurativa il Giudice di primo grado ha correttamente affermato che: “la sentenza del Tribunale di Siracusa, diversamente da quanto sostenuto dalla chiamata in causa, non è stata depositata nel 2011, bensì in data 18 gennaio
2016, quindi dopo tre anni dalla stipula del contratto di assicurazione professionale tra l'Avv. Pt_1
e l' risalente al 2013; ed appare evidente che al tempo della stipulazione della Controparte_8 polizza assicurativa non si era palesata alcuna condotta negligente in capo all'assicurato, che poteva essere appurata soltanto al momento del deposito della sentenza da parte del Tribunale”.
L'Avv. e, così pure la compagnia assicuratrice, hanno prodotto in giudizio la copia della Pt_1 polizza di assicurazione R.C. Professionale stipulata dal professionista il 09.08.2013 (n. 801594320) e i successivi rinnovi annuali fino al periodo 12.08.2018 – 12.08.2019; l'odierna appellante ha anche allegato copia delle condizioni generali di contratto.
Risulta pacifico e non contestato che la prima formale richiesta risarcitoria di è stata Controparte_5 notificata all'Avv. a mezzo PEC in data 20.06.2017 (v. copia in atti) e che prima non era mai Pt_1 stata notificata o altrimenti formulata alcuna richiesta di risarcimento danni riconducibile ai fatti oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 117/2016 del 18.01.2016 e con la successiva pronuncia della Corte di Appello di Catania n. 1690/2016 del 14.11.2016.
Il riferimento ai verbali delle operazioni peritali o ad altri provvedimenti assunti dal G.I. nel corso della causa intercorsa tra e non assumono alcuna rilevanza circa l'asserita e Controparte_5 CP_7 non provata conoscenza e/o consapevolezza da parte dell'Avv. di suoi comportamenti Pt_1 negligenti suscettibili di future pretese risarcitorie da parte di . Controparte_5
Ogni pretesa risarcitoria è stata avanzata allorquando la polizza assicurativa era pienamente in vigore tra le parti, anche in considerazione dell'art. 29 delle condizioni generali secondo le quali
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel Parte_2 corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza”.
Il contratto di assicurazione sottoscritto dall'Avv. deve essere considerato valido e pienamente Pt_1 efficace (e quindi deve ritenersi operativa la copertura assicurativa del sinistro de quo) non avendo la compagnia assicuratrice adempiuto l'onere, su di essa gravante, di provare la reticenza, l'elemento soggettivo (dolo o colpa dell'Avv. e la rilevanza della reticenza nella determinazione della Pt_1
11 stipula del contratto di cui all'invocato art. 1892 c.c., così come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di contratto di assicurazione professionale: “la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto
e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore” (cfr. Cass. Sez.
III, 19.03.2025, n.7336; Cass. Sez. III, 10.06.2020 n. 11115).
Parte appellante deduce, altresì, che nella fattispecie di applicherebbe l'art. 30 delle condizioni generali di contratto per cui l'obbligo di manleva dovrebbe essere contenuto nei limiti del massimale pattuito
(euro 517.000,00) con applicazione di uno scoperto del 10% e di un minimo assoluto di euro 259,00.
Anche tale doglianza è priva di fondamento, atteso che l'invocato art. 30 rubricato “limiti di indennizzo” prevede la riduzione del massimale ad 1/3 e lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 259,00 esclusivamente per la particolare ipotesi di sanzioni di natura fiscale, di multe e di ammende inflitte ai clienti dell' . Parte_2
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
In ragione del totale rigetto dell'appello nei confronti di entrambi gli appellati, le spese seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore Controparte_1 della controversia e dall'ammontare del risarcimento danni effettivamente riconosciuto e oggetto di manleva (scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00), nonché dell'effettiva attività difensiva svolta dalle parti, applicando, per quanto riguarda la posizione di , i valori medi di cui Controparte_5 alle nuove tabelle allegate al D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quelli minimi per la fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto strettamente istruttorio, mentre per quanto attiene alla modesta e non impegnativa attività difensiva svolta dalla difesa di i valori minimi di cui alle nuove tabelle allegate al D.M. Giustizia Parte_1
13.08.2022 n. 147 per tutte le fasi.
Dette spese vanno distratte rispettivamente in favore dell'Avv. Iemmolo e dell'Avv. Favara come dagli stessi espressamente richiesto ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei Controparte_1 confronti di e avverso la sentenza della Seconda Sezione Civile del Controparte_5 Parte_1
Tribunale di Siracusa n. 1860/2024, pubblicata il 21.08.2024 nel giudizio iscritto al n. 4007/2018 R.G.
12 Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di appello in Controparte_1 favore di , che si liquidano in complessivi euro 17.179,00 di cui euro 4.389,00 per la Controparte_5 fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro
7.298,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%) e ne dispone la distrazione in favore dell'Avv. Angelo Iemmolo ex art. 93 c.p.c.
Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di appello in Controparte_1 favore di che si liquidano in complessivi euro 10.060,00 di cui euro 2.195,00 per la Parte_1 fase di studio, euro 1.276,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro
3.649,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%) e ne dispone la distrazione in favore dell'Avv. Dario Favara ex art. 93 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Catania l'11.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell causa civile d'appello iscritta al n. 1310/2024 R.G., promossa da:
(quale società incorporante nuova denominazione sociale Controparte_1 Controparte_2 di , (P.IVA: , con sede legale in Roma, P.zza Marconi n. Controparte_3 P.IVA_1
25, in persona del suo procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_4
SA OL (CF ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_1
Catania, C.so Italia n. 244, giusta procura in atti;
Appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...]. Controparte_5
, (C.F. ) elettivamente dom.to in Modica nella via Sacro Cuore CP_6 CodiceFiscale_2
n. 34, presso lo studio dell'Avv. Angelo Iemmolo (C.F.: che lo rappresenta e C.F._3 difende giusta procura alle liti in atti;
(C.F. , rapp.to e difeso dall'Avv. Dario Favara (C.F. Parte_1 C.F._4
) presso il cui studio in Lentini, Via Patti n. 12 è elettivamente domiciliato, C.F._5 giusta procura in atti;
Appellati
1 CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 4.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Controparte_5
Tribunale di Siracusa l'avv. formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“- Accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento colpevole dell'Avv. Pt_1
, come sopra generalizzato, nel giudizio iscritto al n.90300562/10 R.G. definito con la sentenza
[...]
n. 117/2016 del Tribunale di Siracusa e per l'effetto,
-Dichiarare risolto il contratto di mandato professionale stipulato tra il predetto Avv. e il Sig. Pt_1
, in virtù del quale è stato incoato il predetto giudizio, per grave inadempimento Controparte_5 dell'odierno convenuto;
-Conseguentemente condannare l'Avv. al risarcimento del danno patito dal Sig. Parte_1
, danno che può essere quantificato nella complessiva somma di €. 301.381,56 per le Controparte_5 causali specificate in narrativa, o in quell'altra diversa somma che sarà ben visa dall'adito Tribunale, oltre interessi dal 29/08/2008 al saldo, per i danni subiti a seguito dell'incidente, e dalla lettera di messa in mora al saldo per i danni rappresentati dalle spese processuali cui il Migliore è stato condannato nei due giudizi indicati in narrativa”.
A sostegno della domanda l'attore ha premesso:
- di essere stato vittima di un incidente stradale verificatosi in data 01/12/2008, lungo la S.S. 114
Orientale Sicula, allorché era alla guida del motociclo, marca Triumph, targato DF52681, e giunto all'altezza del Km. 129, all'interno di una curva ivi esistente, aveva iniziato a sbandare a causa di pietrisco e ghiaia presenti sulla sede stradale, scivolando rovinosamente per terra e finendo per scontrarsi con un'autovettura, in transito nella opposta corsia di marcia;
- che a seguito di tale sinistro l'attore veniva immediatamente ricoverato, a mezzo elisoccorso, presso il
Reparto di Chirurgia D'Urgenza dell'Ospedale Cannizzaro di Catania con prognosi riservata e venivano eseguiti esami clinico-strumentali che avevano evidenziato varie fratture e la rottura della capsula della milza;
l'arto inferiore sx veniva posto in trazione transcheletrica alla tuberosità tibiale, all'avambraccio confezionata stecca gessata antibrachiale metacarpale ed applicato busto Camp 35; il giorno dopo il veniva sottoposto ad un intervento di splenectomia, mentre il 10/12/2008 ad un CP_5 intervento di riduzione chirurgica della frattura del femore sx, con chiodo gamma lungo e della diafisi distale radio sx con fili di K;
veniva dimesso il giorno 16.12.2008 con la diagnosi definitiva di politrauma, lesione splenica, frattura soma L2, frattura composta ala sacrale sx, frattura pertrocanterica scomposta femore sx;
frattura astragalo e II metatarso piede sx, frattura diafisi distale polso sx, distacco
2 stiloide ulnare sx e la prescrizione di corsetto e terapia;
- che erano seguite numerose visite specialistiche e referti rx, dai quali era risultato che per le lesioni, subite nell'occorso incidente dell'1.12.2008, il sig. aveva riportato una inabilità Controparte_5 temporanea assoluta di 120 giorni, l'invalidità temporanea parziale al 50% di 120 gg. nonché un danno alla salute, nel suo complesso valutabile nella misura del 40%.
Ciò premesso, l'attore ha esposto di avere conferito incarico professionale all'avv. al Parte_1 fine di agire in giudizio nei confronti dell' , quale ente responsabile del tratto stradale ove era CP_7 occorso il sinistro, per la richiesta del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dello stesso, consegnandogli tutta la documentazione medica in suo possesso relativa alle lesioni subite, la relazione di c.t.p. del Dott. l'ordinanza prefettizia di sospensione della Per_1 propria patente di guida (opposta avanti al G.d.P. di Augusta) e le dichiarazioni testimoniali del Sig.
relative alla presenza di ghiaia e pietrisco sulla sede stradale. Tes_1
Ha lamentato, quindi, l'esito negativo dell'azione giudiziaria, definita con sentenza n. 117/2016 del
Tribunale di Siracusa e con successiva sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1690/2016, a causa dell'inadempimento per condotta negligente dell'Avv. consistita nelle seguenti omissioni: a) Pt_1 omessa produzione in giudizio dei documenti (ricevuti al momento dell'incarico) comprovanti le gravi lesioni riportate dal a seguito del sinistro stradale del 01/12/2008; b) omessa indicazione e/o CP_5 citazione di testi che hanno assistito al detto sinistro;
c) omessa ricostruzione del fascicolo di parte, dopo l'invito in tal senso rivolto dal Tribunale di Siracusa (a seguito dello smarrimento del fascicolo processuale nella fase del passaggio dalla soppressa Sezione Distaccata di Augusta alla sede centrale del Tribunale di Siracusa); d) omessa presenza all'udienza di precisazione delle conclusioni definitive
(23/10/2015) e conseguente mancata reiterazione delle richieste istruttorie.
Radicato il contraddittorio, si è costituito l'avv. il quale ha preliminarmente chiesto di essere Pt_1 autorizzato alla chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione Controparte_3 con cui aveva stipulato una polizza per rischi professionali.
Quindi, nel merito, ha contestato quanto dedotto e lamentato dal , asserendo di avere Controparte_5 assolto diligentemente l'incarico professionale ricevuto e che, comunque, non era stata fornita prova del nesso di causalità tra la condotta colposa ad esso ascritta dall'attore e l'esito sfavorevole del giudizio.
A seguito della chiamata in garanzia, si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa
[...] eccependo, in primo luogo, l'inoperatività della polizza assicurativa;
nel merito, Controparte_3 sostenendo l'insussistenza di profili di responsabilità in capo al garantito in ordine all'esito sfavorevole del giudizio lamentato dal CP_5
3 Istruita mediante interrogatorio formale del convenuto, prova per testi e CTU medico legale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e posta in decisione in data 14.02.2024 (all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1860/2024 pubblicata il 21.08.2024, il G.U. della Seconda Sezione Civile del
Tribunale di Siracusa, nel giudizio iscritto al n. 4007/2018 R.G., ha così statuito:
“1. - accertata la responsabilità professionale in relazione ai fatti di causa dell'Avvocato Pt_1
, lo condanna al pagamento in favore dell'attore, sig. , dell'importo di €.
[...] Controparte_5
271.583,00, con gli interessi legali su tale somma devalutata con riferimento alla data dell'evento dannoso (e, quindi, dalle date dei singoli pagamenti relative alla detta somma), di anno in anno rivalutata e sino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma complessivamente ricavata competono gli interessi legali decorrenti da oggi e sino all'effettivo pagamento.
2. - condanna, altresì, l'Avvocato al pagamento in favore dell'attore della somma di Parte_1
€. 19.945,56 (comprensiva di accessori di legge e doppio del contributo unificato) a titolo di spese processuali sostenute dal come liquidate nel giudizio civile R.G. 90300562/2010 del Controparte_5
Tribunale di Siracusa, definito con la sentenza n. 117/2016, e nel giudizio civile di secondo grado R.G.
542/2016 della Corte d'Appello di Catania, definito con la sentenza n. 1690/2016;
3. - condanna l'Avvocato al pagamento delle spese processuali che in favore Parte_1 dell'attore, liquida in €. 518,00 per esborsi, €. 22.457,00 per compensi al difensore, oltre spese generali, oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;
4. – pone definitivamente le spese della CTU espletata nel presente giudizio a carico dell'Avv. Pt_1
;
[...]
5. - dichiara la società in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, tenuta a manlevare e garantire l'Avvocato dal pagamento delle somme di Parte_1 cui è stata disposta la condanna nel presente giudizio”.
Con atto notificato a mezzo pec il 30.09.2024, (quale società incorporante Controparte_1
nuova denominazione sociale di ha proposto appello Controparte_2 Controparte_3 avverso la superiore pronuncia per i motivi descritti nel prosieguo.
L'Avv. si è costituito in giudizio aderendo alle deduzioni della società appellante in Parte_1 ordine alla sua responsabilità e alla quantificazione del danno e chiedendo il rigetto di ogni doglianza inerente alla non operatività e ai limiti della polizza assicurativa.
Anche si è costituito in giudizio, chiedendo il totale rigetto dell'appello. Controparte_5
All'udienza di discussione del 4.11.2025, le parti hanno precisato le conclusioni, come da note difensive in atti, e la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la società che all'epoca dei fatti assicurava l'Avv. per i danni Pt_1 conseguenti all'esercizio della sua professione, lamenta l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità professionale in capo al detto professionista e l'erronea valutazione delle prove raccolte in primo grado.
In particolare, l'appellante si duole della circostanza che non avrebbe adeguatamente Controparte_5 dimostrato l'esatta dinamica del sinistro verificatosi in data 01.12.2008 e la piena ed esclusiva responsabilità di quale ente custode della S.S. 114 - Orientale Sicula, e non avrebbe, CP_7 altresì, dimostrato l'esistenza del nesso di causalità tra le presunte omissioni dell'Avv. Pt_1 nell'espletamento del mandato professionale e il danno patrimoniale subito dal cliente.
Il motivo è infondato per le ampie e condivisibili ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Ritiene la Corte che abbia fornito in primo grado adeguata prova documentale e Controparte_5 testimoniale dell'incarico professionale conferito all'Avv. della negligente condotta del Pt_1 professionista convenuto e abbia dettagliatamente dimostrato il danno subito ed il nesso causale tra detto danno e l'insufficiente e/o inadeguata attività del predetto professionista.
In particolare, l'incarico professionale conferito all'Avv. non è stato mai contestato dalle Pt_1 controparti (ex art. 115 c.p.c.) e risulta altresì documentato dagli atti relativi al giudizio iscritto al n.90300562/2010 R.G., definito con la sentenza n. 117/2016 del Tribunale di Siracusa, ed è stato confermato dalle dichiarazioni rese del teste (udienza 3.3.2022) e dallo stesso Testimone_2 professionista in sede di interrogatorio formale (udienza 30.09.2021).
Come compiutamente ritenuto dal primo giudice, è stato dimostrato che l'Avv. con l'atto di Pt_1 citazione innanzi al Tribunale di Siracusa, aveva depositato la dichiarazione testimoniale del Sig.
, la c.t.p. del Dott. , la sentenza del G.d.P. di Augusta (che aveva annullato Testimone_3 Per_1
l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida di e che incidentalmente Controparte_5 aveva ritenuto la responsabilità del sinistro addebitabile all' e aveva chiesto la prova CP_7 testimoniale del teste risulta invece, dal verbale di inizio operazioni peritali del 20.11.2012, Tes_3 che nel detto fascicolo non era stata prodotta la copiosa documentazione medico - sanitaria che al momento del conferimento dell'incarico aveva consegnato all'Avv. (v. Controparte_5 Pt_1 interrogatorio formale e dichiarazioni testimoniali rese sul punto dal teste ). Testimone_2
Risulta pure documentato, dai verbali di udienza del 14.10.2014, del 10.3.2015 e del 23.10.2015 del giudizio di primo grado intercorso tra e Controparte_5 CP_7
e dalle ordinanze rese dal Giudice istruttore, la negligente condotta processuale tenuta nel detto giudizio dall'Avv. il quale ha omesso di provvedere alla ricostruzione del fascicolo di parte Pt_1
5 (nonostante la sollecitazione del G.I.), ha omesso di presenziare all'udienza di precisazione delle conclusioni definitive e ha omesso di insistere nelle richieste istruttorie, decadendo dalle stesse come poi affermato dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 1690/2016.
La mancata produzione della certificazione medica, relativa alle lesioni riportate dal nel CP_5 sinistro de quo, costituisce certamente una grave omissione professionale poiché di fatto ha reso impossibile l'espletamento della c.t.u. che il Giudice Istruttore aveva disposto per l'accertamento dei danni subiti per le gravi lesioni riportate dal nel detto sinistro (v. ordinanza del 7.10.2012 e CP_5 verbale conclusivo operazioni peritali del 20.11.2012).
Quanto dedotto dall'appellante a pag. 12 dell'atto di impugnazione: “non vi era alcuna certezza che la corretta esecuzione dell'attività dovuta da parte dell'Avv. avrebbe certamente comportato Pt_1
l'accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea…Atteso che le difese di come CP_7 facilmente evincibili dalla comparsa in atti, ben avrebbero potuto trovare accoglimento in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale vigente all'epoca del giudizio che riteneva non applicabile agli enti pubblici ed agli stessi assimilati la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.”, non è condivisibile.
Premesso che agli atti del fascicolo non è presente la comparsa di costituzione di nel CP_7 giudizio intercorso con e, di conseguenza, non è possibile esaminarne il contenuto, Controparte_5 sul punto la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1690/2016 pubblicata il 14.11.2016 (all. 22 del fascicolo di parte di primo grado di parte attrice), ha correttamente affermato che l' era CP_7
“stata citata quale custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c. per aver omesso gli obblighi sulla stessa incombenti in ordine alla pulizia, manutenzione e custodia della sede stradale”, ma ha anche aggiunto che la domanda attorea era stata rigettata perché “nella specie manca la prova sia del nesso di causalità tra il sinistro e l'omessa custodia del proprietario della strada che dei danni subiti dalla parte” ed ancora perché “…a fronte delle contestazioni dell' era onere del danneggiato CP_7 dimostrare sia l'evento dannoso che il nesso causale con l'asserita presenza di pietrisco e ghiaia sulla strada” (v. pagg. 3 - 5 sentenza di appello).
I due testimoni sentiti nel corso del giudizio di primo grado, e , i quali Testimone_3 Testimone_4 avrebbero dovuto essere escussi dal Tribunale di Siracusa nel giudizio intercorso con l' se CP_7
l'Avv. avesse svolto adeguatamente il suo incarico e non fosse decaduto dalla prova, hanno Pt_1 entrambi confermato che in occasione dell'incidente del 01.12.2008, nel quale rimase coinvolto il sig.
, lungo la SS 114 Orientale Sicula all'altezza del Km. 129, in piena curva sul manto Controparte_5 stradale era presente della ghiaia e del pietrisco di varie dimensioni;
detti testi hanno pure confermato che a seguito di tale sinistro il veniva immediatamente ricoverato, a mezzo Controparte_5
6 elisoccorso, presso il Reparto Chirurgia d'Urgenza dell'Ospedale Cannizzaro di Catania con prognosi riservata.
Il teste nel confermare le dette circostanze, su specifica domanda del Giudice, ha inoltre Tes_4 precisato: “Sono a conoscenza della circostanza in quanto quel giorno mi stavo recando a Nicosia.
Nell'occasione mi trovavo incolonnato lungo la strada 114 e procedendo lentamente ho visto la motocicletta condotta dal Sig. che proveniva dal senso opposto di marcia, che rovinava per CP_5 terra, venendo a sbattere contro il mio veicolo. Subito sono sceso dal mio veicolo per soccorrere il Sig.
e ho visto sul manto stradale la presenza di pietrisco e polvere. Preciso che tali condizioni in CP_5 quel periodo erano una condizione permanente, in quanto vi erano lavori in corso per la realizzazione del tratto di strada.
Detto teste, sentito in ordine alla circostanza indicata a prova contraria nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) c.p.c. della società assicurativa terza chiamata, ha dichiarato: “preciso che il motociclo non andava a velocità sostenuta, per quanto in mia esperienza, svolgendo lavoro di assistente capo di polizia di Stato “.
A differenza di quanto sostenuto in appello circa un eventuale responsabilità esclusiva o prevalente del motociclista nella causazione del sinistro tale da escludere il nesso di causalità o di attenuarne le conseguenze sul piano risarcitorio, ritiene la Corte che sia la sentenza del G.d.P. di Augusta n. 263/09 del 6.7.2009 con la quale è stato accertato, in via incidentale, che l'incidente de quo era da addebitare al comportamento negligente dell' nella manutenzione del tratto di strada teatro del sinistro (ed CP_7 aveva annullato l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente a carico del ) che Controparte_5 la puntuale deposizione del teste hanno escluso che procedesse a velocità Tes_4 Controparte_5 sostenuta;
peraltro entrambi i testi ( e hanno confermato che la moto condotta dal Tes_4 Tes_3
è scivolata e rovinata a terra in quanto sul manto stradale in piena curva vi era del pietrisco e CP_5 ghiaia di varie dimensioni.
D'altra parte, lo stato dei luoghi così come confermato dai testimoni, fa sì che non appaiano plausibili o verosimili, in assenza di diversi ed ulteriori elementi probatori o indiziari, eventuali dinamiche alternative del sinistro, peraltro non dedotte né provate dall'appellante o dall'Avv. Pt_1
In materia, la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. III, 31.03.2025, n. 8450) ha ritenuto "l'irrilevanza, sul piano dell'accertamento causale, della natura "insidiosa" della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato" (Cass. Sez. 3, ord. n. 4051 del 2024, cit.; nello stesso senso Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2023, n. 5116), trattandosi di elementi del tutto estranei alla fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ.
7 Certamente, poi, il danneggiato non è onerato di provare altro all'infuori del nesso causale tra la cosa
e l'evento dannoso e, in special modo, non certo di dare la prova positiva della natura insidiosa della prima o della carenza di propria colpa;
elementi, questi, che spetta al custode provare come sussistenti con caratteristiche tali da consentire, in base ad un rigoroso apprezzamento di fatto, di raffigurarli come idonei ad attenuare o finanche ad elidere il nesso di causalità con la cosa custodita”.
Ancora di recente, sulla responsabilità ex art 2051 c.c. e il riparto degli oneri probatori, la Corte di
Cassazione (cfr. Sez. III, 08.07.2024, n. 18528) ha affermato che: “Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord.
23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02).
Da quanto precede deriva che "presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142,
Rv. 669110-01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, "la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n.
26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso (Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.), "secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da
8 ogni connotato si colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n.
26142 del 2023, cit.)”.
In definitiva, come ritenuto nell'impugnata sentenza, le ripetute e plurime omissioni professionali dell'Avv. (dettagliatamente descritte e accertate dal primo giudice) hanno impedito al Pt_1
Tribunale di Siracusa adito da di accertare l'esatta dinamica del sinistro e la piena ed Controparte_5 esclusiva responsabilità di nel sinistro oggetto di causa, hanno reso altresì impossibile la CP_7
CTU medico - legale già disposta dal Tribunale e, di conseguenza, hanno causato colposamente il definitivo rigetto della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. avanzata da nei confronti Controparte_5 di che, di contro, con un giudizio di elevata probabilità sarebbe stata invece ampiamente CP_7 accolta.
In materia di responsabilità professionale, non può affermarsi il danno da responsabilità dell'avvocato soltanto per il fatto del suo errato adempimento dell'attività professionale, atteso che è necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio di cui si duole il cliente sia riconducibile alla condotta del difensore, se sia stato effettivamente cagionato un danno e, infine, se l'assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni qualora il legale avesse tenuto il comportamento dovuto - alla stregua di criteri probabilistici - diversamente, difettando la prova del necessario nesso di causalità tra la condotta del difensore, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone (in tal senso Cass. Sez. III, 24.05.2016 n. 10698; Corte App. Firenze Sez. IV, 11.05.2022 n.
873 in Redaz. Giuffrè 2022).
La responsabilità risarcitoria dell'avvocato per non corretto adempimento del mandato difensivo "non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla
9 condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone" (Cass. n. 2638/2013; cfr. anche Cass. n. 1984/2016 e Cass. n. 13873/2020).
In punto di corretta ripartizione degli oneri probatori, pertanto, sul cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, grava l'onere di provare:
a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr., Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238), da accertarsi con giudizio controfattuale alla stregua del criterio del "più probabile che non", onde appurare se, qualora il legale non avesse commesso errori, il giudizio avrebbe avuto un esito diverso e la parte avrebbe potuto conseguire il risultato voluto (cfr. in ultimo Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, n.3566), poiché la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili (Cassazione civile sez. VI, 13/01/2021, n.410; Corte App. Palermo Sez. II, 5.11.2021 n. 1748 in Redaz. Giuffrè 2022).
Alla luce dei superiori condivisibili principi giurisprudenziali e di tutte le emergenze processuali,
ha pienamente assolto all'onere probatorio sullo stesso incombente, dando piena Controparte_5 prova della responsabilità professionale in capo all'Avv. e del danno direttamente Parte_1 riconducibile alle condotte omissive di quest'ultimo.
Nessuna doglianza è stata sollevata in appello sugli accertamenti del CTU Dott. , sulla Persona_2 quantificazione del danno non patrimoniale e delle spese processuali sostenute da nei Controparte_5 due gradi di giudizio effettuata dal primo giudice in sentenza.
Con il secondo motivo di appello, la sentenza viene censurata “Perché il Tribunale ha accolto la domanda di manleva spiegata dell'Avv. , rigettando l'eccezione di inoperatività per pregressa Pt_1 conoscenza ed obliterando l'esistenza dello scoperto contrattualmente previsto - erronea valutazione delle prove”.
L'appellante sostiene che la sentenza impugnata sul punto è errata poiché il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto del fatto che “l'evento che l'odierna deducente ha dedotto quale fonte di conoscenza di circostanze che avrebbero potuto dare luogo a richieste di risarcimento per condotta negligente (fatto rilevante ai fini della operatività del contratto) non è il deposito della sentenza ma la
10 restituzione da parte del CTU degli atti con la dichiarazione di non avere potuto svolgere le operazioni peritali per la mancanza di documentazione sanitaria agli atti di causa”.
Anche tale motivo non è fondato.
Sull'operatività della polizza e la copertura assicurativa il Giudice di primo grado ha correttamente affermato che: “la sentenza del Tribunale di Siracusa, diversamente da quanto sostenuto dalla chiamata in causa, non è stata depositata nel 2011, bensì in data 18 gennaio
2016, quindi dopo tre anni dalla stipula del contratto di assicurazione professionale tra l'Avv. Pt_1
e l' risalente al 2013; ed appare evidente che al tempo della stipulazione della Controparte_8 polizza assicurativa non si era palesata alcuna condotta negligente in capo all'assicurato, che poteva essere appurata soltanto al momento del deposito della sentenza da parte del Tribunale”.
L'Avv. e, così pure la compagnia assicuratrice, hanno prodotto in giudizio la copia della Pt_1 polizza di assicurazione R.C. Professionale stipulata dal professionista il 09.08.2013 (n. 801594320) e i successivi rinnovi annuali fino al periodo 12.08.2018 – 12.08.2019; l'odierna appellante ha anche allegato copia delle condizioni generali di contratto.
Risulta pacifico e non contestato che la prima formale richiesta risarcitoria di è stata Controparte_5 notificata all'Avv. a mezzo PEC in data 20.06.2017 (v. copia in atti) e che prima non era mai Pt_1 stata notificata o altrimenti formulata alcuna richiesta di risarcimento danni riconducibile ai fatti oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 117/2016 del 18.01.2016 e con la successiva pronuncia della Corte di Appello di Catania n. 1690/2016 del 14.11.2016.
Il riferimento ai verbali delle operazioni peritali o ad altri provvedimenti assunti dal G.I. nel corso della causa intercorsa tra e non assumono alcuna rilevanza circa l'asserita e Controparte_5 CP_7 non provata conoscenza e/o consapevolezza da parte dell'Avv. di suoi comportamenti Pt_1 negligenti suscettibili di future pretese risarcitorie da parte di . Controparte_5
Ogni pretesa risarcitoria è stata avanzata allorquando la polizza assicurativa era pienamente in vigore tra le parti, anche in considerazione dell'art. 29 delle condizioni generali secondo le quali
“l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel Parte_2 corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza”.
Il contratto di assicurazione sottoscritto dall'Avv. deve essere considerato valido e pienamente Pt_1 efficace (e quindi deve ritenersi operativa la copertura assicurativa del sinistro de quo) non avendo la compagnia assicuratrice adempiuto l'onere, su di essa gravante, di provare la reticenza, l'elemento soggettivo (dolo o colpa dell'Avv. e la rilevanza della reticenza nella determinazione della Pt_1
11 stipula del contratto di cui all'invocato art. 1892 c.c., così come ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di contratto di assicurazione professionale: “la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.
L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto
e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore” (cfr. Cass. Sez.
III, 19.03.2025, n.7336; Cass. Sez. III, 10.06.2020 n. 11115).
Parte appellante deduce, altresì, che nella fattispecie di applicherebbe l'art. 30 delle condizioni generali di contratto per cui l'obbligo di manleva dovrebbe essere contenuto nei limiti del massimale pattuito
(euro 517.000,00) con applicazione di uno scoperto del 10% e di un minimo assoluto di euro 259,00.
Anche tale doglianza è priva di fondamento, atteso che l'invocato art. 30 rubricato “limiti di indennizzo” prevede la riduzione del massimale ad 1/3 e lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo assoluto di euro 259,00 esclusivamente per la particolare ipotesi di sanzioni di natura fiscale, di multe e di ammende inflitte ai clienti dell' . Parte_2
L'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
In ragione del totale rigetto dell'appello nei confronti di entrambi gli appellati, le spese seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore Controparte_1 della controversia e dall'ammontare del risarcimento danni effettivamente riconosciuto e oggetto di manleva (scaglione da euro 260.000,01 a euro 520.000,00), nonché dell'effettiva attività difensiva svolta dalle parti, applicando, per quanto riguarda la posizione di , i valori medi di cui Controparte_5 alle nuove tabelle allegate al D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e quelli minimi per la fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto strettamente istruttorio, mentre per quanto attiene alla modesta e non impegnativa attività difensiva svolta dalla difesa di i valori minimi di cui alle nuove tabelle allegate al D.M. Giustizia Parte_1
13.08.2022 n. 147 per tutte le fasi.
Dette spese vanno distratte rispettivamente in favore dell'Avv. Iemmolo e dell'Avv. Favara come dagli stessi espressamente richiesto ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei Controparte_1 confronti di e avverso la sentenza della Seconda Sezione Civile del Controparte_5 Parte_1
Tribunale di Siracusa n. 1860/2024, pubblicata il 21.08.2024 nel giudizio iscritto al n. 4007/2018 R.G.
12 Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di appello in Controparte_1 favore di , che si liquidano in complessivi euro 17.179,00 di cui euro 4.389,00 per la Controparte_5 fase di studio, euro 2.552,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro
7.298,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%) e ne dispone la distrazione in favore dell'Avv. Angelo Iemmolo ex art. 93 c.p.c.
Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di appello in Controparte_1 favore di che si liquidano in complessivi euro 10.060,00 di cui euro 2.195,00 per la Parte_1 fase di studio, euro 1.276,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la fase di trattazione ed euro
3.649,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali (15%) e ne dispone la distrazione in favore dell'Avv. Dario Favara ex art. 93 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Così deciso in Catania l'11.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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