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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 23828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23828 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AN SI EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SI CICCARELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore, l'avvocato MUSCATIELLO VINCENZO BRUNO del foro di FOGGIA in difesa di: CA AN SI EN, che si è riportato si riporta ai motivi del ricorso ed alla memoria depositata chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23828 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. AN TA ME CA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che il 18/1/2024 ha confermato la condanna della ricorrente pronunciata dal tribunale cittadino, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di tentata estorsione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre alla condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile. Nella prospettazione accusatoria la CA, mediante minaccia consistita nell'affermare che avrebbe incendiato l'appartamento di RA DA con la sua famiglia all'interno, avrebbe compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa a consegnarle del denaro quale canone di affitto dell'immobile locato da suo fratello CO CA, nonché ad abbandonare l'appartamento, così da procurarsi un ingiusto profitto. 2. Il ricorso è affidato ad otto motivi di impugnazione, ciascuno di questi esposto ripercorrendo l'atto di appello ed allegando copia degli atti processuali ritenuti rilevanti: 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa RA BR, che aveva presentato denuncia-querela il 30/1/2017 assumendo di essere stata aggredita il 30 ottobre precedente dalla CA, che tirandole i capelli l'avrebbe fatta cadere per terra, provocandole lesioni guaribili in sette giorni. Deduce, invece, la ricorrente l'incoerenza interna del narrato della persona offesa e l'assenza di riscontri esterni, evidenziando altresì l'assoluzione, sin dal primo grado, per il delitto di lesioni asseritamente arrecate alla RA con la formula perché il fatto non sussiste, sul rilievo che non risultava provato il nesso tra cervicalgia della persona offesa e l'azione attribuita alla ricorrente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per aver la sentenza ritenuto non sincera la narrazione difensiva in assenza di certificazioni mediche ed attendibile la persona offesa alla luce di certificato penale attestante la sua incensuratezza prodotto dal Procuratore Generale in violazione della disciplina del giudizio abbreviato. 2.3. Con il terzo ed il quarto motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta inattendibilità del narrato difensivo, pur risultando dalle dichiarazioni del proprietario dell'immobile, il fratello della ricorrente, che questa era delegata alla riscossione dei canoni di affitto, ed altresì per la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste a DI NE in ordine alle aggressioni da questo riferite come poste in essere dalla RA ai danni della ricorrente. 2.4. Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il quinto motivo, in particolare, deduce il travisamento 2 delle risultanze processuali effettuato sia pure con doppia conforme, fondata però sulla diversità di ragionamento posto a base delle due sentenze, atteso che non si è riconosciuto che non tutti i canoni sono stati pagati e che la persona offesa ancora occupava l'immobile senza versare alcunché oltre la scadenza del contratto. Con gli altri due motivi di impugnazione si contesta la mancata configurazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen., pur avendo la sentenza di secondo grado riconosciuto la legittimazione della CA a chiedere i canoni di affitto, e pur permanendo l'astratta azionabilità del diritto al pagamento dei canoni non versati e, con essa, anche la convinzione, da parte della ricorrente, della legittimità della propria pretesa. 2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, ha dedotto la violazione di legge per avere la sentenza "liquidato le statuizioni civili" che dovevano invece ritenersi implicitamente rinunciate per l'assenza della parte civile che non aveva presentato conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, in quanto l'affermazione della penale responsabilità della ricorrente in ordine al delitto contestatole si fonda, in massima parte, sulla testimonianza della persona offesa, costituitasi parte civile, senza un'adeguata valutazione né della coerenza interna del racconto di questa, né dell'assenza di riscontri, mentre l'attendibilità delle dichiarazioni di un teste a DI è stata esclusa proprio in considerazione dell'assenza di riscontri. 2. Va premesso che dalle sentenze di merito emerge dal luglio del 2016 la persona offesa RA BR ed il marito conducevano in locazione un appartamento di proprietà di CO CA, fratello dell'imputata ricorrente, delegata dal primo alla riscossione sia dei canoni di locazione che delle rate condominiali. La sentenza di primo grado affermava che "non è controverso che i conduttori fossero morosi nel pagamento del canone di locazione", mentre la Corte territoriale ha valorizzato le sommarie informazioni testimoniali con le quali CO CA riconosceva di aver pattuito con i coniugi morosi che non avrebbero pagato i canoni fino a che il proprietario non avesse provveduto ad alcune riparazioni, alle quali egli non aveva provveduto perché non poteva accedere al piano sovrastante, circostanza dalla quale è stato desunta l'insussistenza di una morosità della parte conduttrice all'epoca dei fatti, nell'ottobre del 2016. Entrambe le sentenze di merito, però, non dubitano "del clima di pesante tensione esistente tra le due famiglie", originato dalle predette problematiche relative al pagamento dei canoni. Ne scaturiva la proposizione, in data 30/1/2017 di una denuncia-querela da parte della persona offesa nei confronti della CA, con la quale la prima riferiva di aver avuto un forte diverbio nella mattina di tre mesi prima, il 30/10/2016, "scaturito dal fatto che quest'ultima pretende che paghi a lei l'affitto di casa anziché al fratello, proprietario dell'appartamento e con il quale ho stipulato il relativo contratto". Dalla sentenza impugnata emerge anche che, nel 3 rendere s.i.t. tre giorni dopo, in data 1/2/2017, la RA ribadiva che circa tre mesi prima la CA si era presentata presso la sua abitazione per riscuotere il canone di affitto, ed ancora una volta riferiva di non aver assecondato la richiesta "poiché non era la proprietaria dell'immobile" - e non già, pertanto, secondo tale ricostruzione perché non fosse debitrice dei canoni di locazione - tanto che al rifiuto del pagamento sarebbe conseguita la minaccia di incendiare l'appartamento ("ti accendo dentro casa con la tua famiglia"). 3. Le dichiarazioni della persona offesa, peraltro costituitasi parte civile, sono state riconosciute pienamente attendibili da entrambi i giudici di merito, nonostante "il clima di pesante tensione esistente tra le due famiglie", perché ritenute lineari, logicamente coerenti e scevre da enfatizzazioni che potessero rivelare sentimenti di acredine. Per contro, si è ritenuto che la narrazione della persona offesa non fosse "smentita da apprezzabili emergenze di segno contrario", tali non ritenendosi le dichiarazioni del teste CL NE, fidanzato della ricorrente, perché prive di riscontri. Il collegio evidenzia, però, che i criteri adottati dai giudici di merito non appaiono conformi al dettato di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ed all'insegnamento di questa Suprema Corte, anche a sezioni unite, in ordine ai criteri di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. E' ormai principio consolidato, infatti, quello secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, che, in motivazione, ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). Nel caso di specie, la verifica della credibilità soggettiva della persona offesa e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto è stata effettuata senza in alcun modo valorizzare né il riconosciuto clima di forte tensione tra le due famiglie, né la singolarità dell'attribuzione alla CA di una minaccia di dare fuoco ad un appartamento di proprietà non già della persona offesa, bensì della stessa famiglia della minacciante. Nella sentenza impugnata, inoltre, non si rinviene alcun cenno al fatto - riferito invece dalla sentenza di primo grado - che in data imprecisata nello stabile di cui si tratta era effettivamente divampato un incendio con fiamme che avevano raggiunto il secondo piano, tanto che i componenti di altra famiglia erano stati tratti in salvo da unità operative della Questura di Bari, che ne avevano dato conto in un'informativa di reato menzionata dalla sentenza di primo grado. Il silenzio della sentenza impugnata in ordine a questo evento - che, par di comprendere, non sarebbe stato menzionato nemmeno nella denuncia della persona offesa - non appare, di per sé, rispettoso di quell'esigenza di verifica di attendibilità più penetrante e rigorosa rispetto a 4 quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, richiesta dalle Sezioni Unite di questa Corte nella valutazione della testimonianza della persona offesa. Se è vero, infatti, che questa è sottratta alle regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., e non richiede necessariamente la presenza di riscontri che ne confermano l'attendibilità, deve rilevarsi anche che questi sono ritenuti comunque "opportuni" quando, come nel caso di specie, la persona offesa sia costituita parte civile. Soprattutto, nel difetto di riscontri che confermino l'attendibilità delle dichiarazioni della RA, appaiono del tutto illogiche e confliggenti con i principi di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di svalutare l'elemento di segno contrario emergente, invece, dalle dichiarazioni del teste NE, che ha riferito di comportamenti offensivi ed intimidatori da parte dei componenti della famiglia RA, e perfino di atti di violenza fisica ai danni della CA, trattandosi di dichiarazioni dalle quali la sentenza impugnata ha ritenuto di dover prescindere perché prive di riscontri documentali, in alcun modo indicati dall'art. 192 cod. proc. pen. come necessari per la valutazione dell'attendibilità di un teste a DI. 4. Nel percorso argomentativo della sentenza impugnata non mancano illogicità e contraddizioni anche con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta attribuita alla ricorrente, atteso che la Corte territoriale, dopo aver ricostruito il fatto con le illogicità sopra ricordate, nel qualificare lo stesso come tentata estorsione e non già come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha valorizzato in primo luogo la circostanza che il rapporto di locazione intercorreva solo tra la RA e CO CA, senza considerare, però, che quest'ultimo ha riferito di aver delegato la sorella alla riscossione dei canoni e degli oneri condominiali: la giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209). La sentenza impugnata, nel qualificare i fatti ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., valorizzando la circostanza che la ricorrente non era titolare del rapporto di locazione, invece, non risulta aver considerato che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01) e che dalla stessa motivazione della sentenza non emerge che la CA abbia perseguito anche un interesse proprio, oltre quello del fratello, mentre solo qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651). Inoltre, la sentenza impugnata, nel negare la riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha valorizzato le dichiarazioni del titolare del rapporto di locazione, CO Cannali, con riferimento alle pattuizioni con la persona offesa in ordine al pagamento dei canoni solo successivamente all'esecuzione di riparazioni poi mai effettuate dal proprietario, senza confrontarsi con la circostanza, anch'essa riferita dallo stesso proprietario, secondo cui la sorella era delegata anche alla riscossione delle quote condominiali, né con le dichiarazioni della stessa RA in sede di denuncia, laddove riferiva di non aver assecondato le richieste della ricorrente non già per l'insussistenza del debito, bensì perché questa "non era la proprietaria dell'immobile". Soprattutto, nel valutare la fondatezza o meno della pretesa della CA nei confronti della persona offesa, la Corte territoriale non risulta aver in alcun modo valutato l'eventuale convinzione, da parte della ricorrente, della legittimità della propria pretesa, mentre il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro proprio in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). 5. Alla luce di quanto esposto si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio che ricostruisca i fatti contestati alla luce dei principi dinanzi ricordati in tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni terzi, così sanando le incongruenze dinanzi esposte, e si uniformi ai principi esposti anche in ordine alla qualificazione giuridica di eventuali condotte illecite.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma il 18 marzo 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SI CICCARELLI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. udito il difensore, l'avvocato MUSCATIELLO VINCENZO BRUNO del foro di FOGGIA in difesa di: CA AN SI EN, che si è riportato si riporta ai motivi del ricorso ed alla memoria depositata chiedendo l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 23828 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. AN TA ME CA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che il 18/1/2024 ha confermato la condanna della ricorrente pronunciata dal tribunale cittadino, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato di tentata estorsione, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre alla condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore della parte civile. Nella prospettazione accusatoria la CA, mediante minaccia consistita nell'affermare che avrebbe incendiato l'appartamento di RA DA con la sua famiglia all'interno, avrebbe compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la persona offesa a consegnarle del denaro quale canone di affitto dell'immobile locato da suo fratello CO CA, nonché ad abbandonare l'appartamento, così da procurarsi un ingiusto profitto. 2. Il ricorso è affidato ad otto motivi di impugnazione, ciascuno di questi esposto ripercorrendo l'atto di appello ed allegando copia degli atti processuali ritenuti rilevanti: 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa RA BR, che aveva presentato denuncia-querela il 30/1/2017 assumendo di essere stata aggredita il 30 ottobre precedente dalla CA, che tirandole i capelli l'avrebbe fatta cadere per terra, provocandole lesioni guaribili in sette giorni. Deduce, invece, la ricorrente l'incoerenza interna del narrato della persona offesa e l'assenza di riscontri esterni, evidenziando altresì l'assoluzione, sin dal primo grado, per il delitto di lesioni asseritamente arrecate alla RA con la formula perché il fatto non sussiste, sul rilievo che non risultava provato il nesso tra cervicalgia della persona offesa e l'azione attribuita alla ricorrente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per aver la sentenza ritenuto non sincera la narrazione difensiva in assenza di certificazioni mediche ed attendibile la persona offesa alla luce di certificato penale attestante la sua incensuratezza prodotto dal Procuratore Generale in violazione della disciplina del giudizio abbreviato. 2.3. Con il terzo ed il quarto motivo ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta inattendibilità del narrato difensivo, pur risultando dalle dichiarazioni del proprietario dell'immobile, il fratello della ricorrente, che questa era delegata alla riscossione dei canoni di affitto, ed altresì per la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste a DI NE in ordine alle aggressioni da questo riferite come poste in essere dalla RA ai danni della ricorrente. 2.4. Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo sono stati dedotti il vizio di motivazione della sentenza impugnata e la violazione di legge per la mancata riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il quinto motivo, in particolare, deduce il travisamento 2 delle risultanze processuali effettuato sia pure con doppia conforme, fondata però sulla diversità di ragionamento posto a base delle due sentenze, atteso che non si è riconosciuto che non tutti i canoni sono stati pagati e che la persona offesa ancora occupava l'immobile senza versare alcunché oltre la scadenza del contratto. Con gli altri due motivi di impugnazione si contesta la mancata configurazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen., pur avendo la sentenza di secondo grado riconosciuto la legittimazione della CA a chiedere i canoni di affitto, e pur permanendo l'astratta azionabilità del diritto al pagamento dei canoni non versati e, con essa, anche la convinzione, da parte della ricorrente, della legittimità della propria pretesa. 2.5. Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, ha dedotto la violazione di legge per avere la sentenza "liquidato le statuizioni civili" che dovevano invece ritenersi implicitamente rinunciate per l'assenza della parte civile che non aveva presentato conclusioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, in quanto l'affermazione della penale responsabilità della ricorrente in ordine al delitto contestatole si fonda, in massima parte, sulla testimonianza della persona offesa, costituitasi parte civile, senza un'adeguata valutazione né della coerenza interna del racconto di questa, né dell'assenza di riscontri, mentre l'attendibilità delle dichiarazioni di un teste a DI è stata esclusa proprio in considerazione dell'assenza di riscontri. 2. Va premesso che dalle sentenze di merito emerge dal luglio del 2016 la persona offesa RA BR ed il marito conducevano in locazione un appartamento di proprietà di CO CA, fratello dell'imputata ricorrente, delegata dal primo alla riscossione sia dei canoni di locazione che delle rate condominiali. La sentenza di primo grado affermava che "non è controverso che i conduttori fossero morosi nel pagamento del canone di locazione", mentre la Corte territoriale ha valorizzato le sommarie informazioni testimoniali con le quali CO CA riconosceva di aver pattuito con i coniugi morosi che non avrebbero pagato i canoni fino a che il proprietario non avesse provveduto ad alcune riparazioni, alle quali egli non aveva provveduto perché non poteva accedere al piano sovrastante, circostanza dalla quale è stato desunta l'insussistenza di una morosità della parte conduttrice all'epoca dei fatti, nell'ottobre del 2016. Entrambe le sentenze di merito, però, non dubitano "del clima di pesante tensione esistente tra le due famiglie", originato dalle predette problematiche relative al pagamento dei canoni. Ne scaturiva la proposizione, in data 30/1/2017 di una denuncia-querela da parte della persona offesa nei confronti della CA, con la quale la prima riferiva di aver avuto un forte diverbio nella mattina di tre mesi prima, il 30/10/2016, "scaturito dal fatto che quest'ultima pretende che paghi a lei l'affitto di casa anziché al fratello, proprietario dell'appartamento e con il quale ho stipulato il relativo contratto". Dalla sentenza impugnata emerge anche che, nel 3 rendere s.i.t. tre giorni dopo, in data 1/2/2017, la RA ribadiva che circa tre mesi prima la CA si era presentata presso la sua abitazione per riscuotere il canone di affitto, ed ancora una volta riferiva di non aver assecondato la richiesta "poiché non era la proprietaria dell'immobile" - e non già, pertanto, secondo tale ricostruzione perché non fosse debitrice dei canoni di locazione - tanto che al rifiuto del pagamento sarebbe conseguita la minaccia di incendiare l'appartamento ("ti accendo dentro casa con la tua famiglia"). 3. Le dichiarazioni della persona offesa, peraltro costituitasi parte civile, sono state riconosciute pienamente attendibili da entrambi i giudici di merito, nonostante "il clima di pesante tensione esistente tra le due famiglie", perché ritenute lineari, logicamente coerenti e scevre da enfatizzazioni che potessero rivelare sentimenti di acredine. Per contro, si è ritenuto che la narrazione della persona offesa non fosse "smentita da apprezzabili emergenze di segno contrario", tali non ritenendosi le dichiarazioni del teste CL NE, fidanzato della ricorrente, perché prive di riscontri. Il collegio evidenzia, però, che i criteri adottati dai giudici di merito non appaiono conformi al dettato di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ed all'insegnamento di questa Suprema Corte, anche a sezioni unite, in ordine ai criteri di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. E' ormai principio consolidato, infatti, quello secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, che, in motivazione, ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). Nel caso di specie, la verifica della credibilità soggettiva della persona offesa e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto è stata effettuata senza in alcun modo valorizzare né il riconosciuto clima di forte tensione tra le due famiglie, né la singolarità dell'attribuzione alla CA di una minaccia di dare fuoco ad un appartamento di proprietà non già della persona offesa, bensì della stessa famiglia della minacciante. Nella sentenza impugnata, inoltre, non si rinviene alcun cenno al fatto - riferito invece dalla sentenza di primo grado - che in data imprecisata nello stabile di cui si tratta era effettivamente divampato un incendio con fiamme che avevano raggiunto il secondo piano, tanto che i componenti di altra famiglia erano stati tratti in salvo da unità operative della Questura di Bari, che ne avevano dato conto in un'informativa di reato menzionata dalla sentenza di primo grado. Il silenzio della sentenza impugnata in ordine a questo evento - che, par di comprendere, non sarebbe stato menzionato nemmeno nella denuncia della persona offesa - non appare, di per sé, rispettoso di quell'esigenza di verifica di attendibilità più penetrante e rigorosa rispetto a 4 quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, richiesta dalle Sezioni Unite di questa Corte nella valutazione della testimonianza della persona offesa. Se è vero, infatti, che questa è sottratta alle regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., e non richiede necessariamente la presenza di riscontri che ne confermano l'attendibilità, deve rilevarsi anche che questi sono ritenuti comunque "opportuni" quando, come nel caso di specie, la persona offesa sia costituita parte civile. Soprattutto, nel difetto di riscontri che confermino l'attendibilità delle dichiarazioni della RA, appaiono del tutto illogiche e confliggenti con i principi di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. le ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto di svalutare l'elemento di segno contrario emergente, invece, dalle dichiarazioni del teste NE, che ha riferito di comportamenti offensivi ed intimidatori da parte dei componenti della famiglia RA, e perfino di atti di violenza fisica ai danni della CA, trattandosi di dichiarazioni dalle quali la sentenza impugnata ha ritenuto di dover prescindere perché prive di riscontri documentali, in alcun modo indicati dall'art. 192 cod. proc. pen. come necessari per la valutazione dell'attendibilità di un teste a DI. 4. Nel percorso argomentativo della sentenza impugnata non mancano illogicità e contraddizioni anche con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta attribuita alla ricorrente, atteso che la Corte territoriale, dopo aver ricostruito il fatto con le illogicità sopra ricordate, nel qualificare lo stesso come tentata estorsione e non già come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha valorizzato in primo luogo la circostanza che il rapporto di locazione intercorreva solo tra la RA e CO CA, senza considerare, però, che quest'ultimo ha riferito di aver delegato la sorella alla riscossione dei canoni e degli oneri condominiali: la giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209). La sentenza impugnata, nel qualificare i fatti ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., valorizzando la circostanza che la ricorrente non era titolare del rapporto di locazione, invece, non risulta aver considerato che i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01) e che dalla stessa motivazione della sentenza non emerge che la CA abbia perseguito anche un interesse proprio, oltre quello del fratello, mentre solo qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651). Inoltre, la sentenza impugnata, nel negare la riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ha valorizzato le dichiarazioni del titolare del rapporto di locazione, CO Cannali, con riferimento alle pattuizioni con la persona offesa in ordine al pagamento dei canoni solo successivamente all'esecuzione di riparazioni poi mai effettuate dal proprietario, senza confrontarsi con la circostanza, anch'essa riferita dallo stesso proprietario, secondo cui la sorella era delegata anche alla riscossione delle quote condominiali, né con le dichiarazioni della stessa RA in sede di denuncia, laddove riferiva di non aver assecondato le richieste della ricorrente non già per l'insussistenza del debito, bensì perché questa "non era la proprietaria dell'immobile". Soprattutto, nel valutare la fondatezza o meno della pretesa della CA nei confronti della persona offesa, la Corte territoriale non risulta aver in alcun modo valutato l'eventuale convinzione, da parte della ricorrente, della legittimità della propria pretesa, mentre il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro proprio in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). 5. Alla luce di quanto esposto si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio che ricostruisca i fatti contestati alla luce dei principi dinanzi ricordati in tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni terzi, così sanando le incongruenze dinanzi esposte, e si uniformi ai principi esposti anche in ordine alla qualificazione giuridica di eventuali condotte illecite.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso in Roma il 18 marzo 2025