Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 06/05/2026, n. 8383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8383 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08383/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10492/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10492 del 2024, proposto da
SA RU, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali GU Carli – SS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Degni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi n. 32;
nei confronti
di CO De UC, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Daniele Vagnozzi, Riccardo Villata e Antonio Agrifoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di AN Genovese, IZ TO, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
PER QUANTO RD IL RICORSO INTRODUTTIVO:
del Bando del concorso per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia per il Gruppo Scientifico Disciplinare 12/GIUR-02 – Diritto commerciale e della navigazione, Settore Scientifico Disciplinare GIUR-02/A – Diritto commerciale, ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, tra gli altri, degli atti conclusivi della procedura, in specie del verbale n. 234/2024 del Comitato Esecutivo della Luiss di approvazione degli atti del concorso; della contestuale chiamata del prof. De UC con decorrenza 1° novembre 2024; del Decreto di chiamata del Rettore della Luiss, ove adottato, e di ogni altro atto collegato e connesso.
PER QUANTO RD IL RICORSO INCIDENTALE PRESENTATO DA DE CA OL IL 26\11\2024:
dei verbali nn. 2 e 4 della Commissione istruttoria, laddove non hanno disposto l’esclusione della Prof.ssa RU dalla procedura per aver reso dichiarazioni non veritiere ed hanno comunque tenuto in considerazione titoli e requisiti in realtà non posseduti dalla Ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Libera Università Internazionale degli Studi Sociali GU Carli – SS e di CO De UC;
Visto il ricorso incidentale proposto da CO De UC;
Vista la dichiarazione del 6 marzo 2026, con la quale la ricorrente principale dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visto l’atto del 13 aprile 2026, con il quale il ricorrente incidentale ha aderito all’anzidetta dichiarazione;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026 il dott. NZ OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La prof.ssa SA RU ha partecipato alla procedura ex art. 18, comma 1, L. 240/2010, per il conferimento di un posto di Professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale, settore scientifico disciplinare IUS/04 – Diritto commerciale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali GU Carli – SS, classificandosi al quarto ed ultimo posto della graduatoria; ne ha conseguentemente impugnato gli esiti in questa Sede, denunziando diversi vizi di legittimità nell’operato della Commissione.
Si sono costituiti in resistenza l’Ateneo intimato e il controinteressato prof. CO De UC, vincitore della procedura; quest’ultimo ha altresì proposto ricorso incidentale lamentando l’illegittimità degli atti concorsuali nella parte in cui non era stata disposta l’esclusione della ricorrente principale.
Successivamente la prof.ssa RU, con dichiarazione versata in atti il 6 marzo 2026, ha rappresentato di non avere più interesse a coltivare il giudizio (avendo la SS disposto, in corso di causa, l’annullamento degli atti impugnati e la conseguente rinnovazione della procedura); il prof. De UC, con atto del 13 aprile 2026, ha manifestato adesione a tale dichiarazione.
Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati entrambi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate fra tutte le parti, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LL, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario
NZ OS, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| NZ OS | RA LL |
IL SEGRETARIO