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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 16/02/2026, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2669/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14053/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Società Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Piazza Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002178461116824868 BOLLO AUTO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1701/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli in composizione
Monocratica, ricorso avverso il pignoramento presso terzi n. 20250002178461116824868 del 03/06/2025 notificato il 26/06/2025 effettuato da Municipia S.p.A e riguardante:
· l'ingiunzione di pagamento n. 534105344563 dell'importo di €. 972,85 del 16/03/2021 relativa a tassa auto anno 2015
· l'ingiunzione di pagamento n. 534223943635 dell'importo di €. 49,83 del 16/03/2021 riguardante tassa auto anno 2015
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici e conseguente prescrizione e decadenza della pretesa tributaria
Si costituisce la Regione Campania, la quale sostiene che il credito sarebbe divenuto definitivo, non avendo il ricorrente impugnato nei termini gli atti presupposti a quello impugnato e produce documentazione dalla quale risulta che il contribuente ha ricevuto la notifica di tali atti presupposti
Con memorie successive la ricorrente, nel ribadire le proprie argomentazioni, rileva anche che, esaminata la dalla documentazione versata da parte resistente, ne disconosce il contenuto in quanto le firme ivi apposte sono apocrife.
Non si costituisce Municipia regolarmente citata in giudizio con PEC del 26 23.07.25
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati provvede come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Osserva preliminarmente questa A.G., prima di esaminare le altre censure contenute nel ricorso introduttivo, che il contribuente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato adducendo la mancata notifica degli atti prodromici allo stesso
In tema di prova, nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, in quanto le
Commissione Tributarie sono prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, la sentenza n.5302 del 9/4/01 della Corte di
Cassazione sezione tributaria “… se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”) (conformi: Cassazione Sez. V sent. n.8439 del 4/5/04, n.18710 del 23/9/05, n.8577 del 12/4/06,
n.3106 del 13/2/06, n. 18013 del 9/8/06, n. 1709 del 26/1/07 e n.9572 del 28/4/07).
Ebbene, nel caso di specie la Regione Campania ha prodotto documentazione dalla quale risulta che il contribuente ha regolarmente ricevuto la notifica dei seguenti atti presupposti: - l'avviso di accertamento n. 534105344563 notificato il 20/11/2018 a mani proprie del destinatario;
- l'ingiunzione di pagamento n. 534105344563 notificata il 16/03/2021 a mani di persona addetta alla ricezione (socio Nominativo_1)
La notifica dei suddetti atti prodromici ha interrotto i termini di prescrizione, facendo scattare quella ordinaria.
Si rileva come “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il fermo che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
La pretesa tributaria sottesa all'atto impugnato, risulta ormai definitiva a causa della mancata opposizione nei termini di legge degli atti.
Orbene, non avendo controparte impugnato tempestivamente la ingiunzione fiscale correttamente notificata risulta ormai decaduta dalla azione potendo contestare la odierna intimazione solo ed esclusivamente per vizi propri. Sul punto la Suprema Corte è più che pacifica “ove come nel caso di specie, gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo i vizi dell'ultimo atto impugnato “ (Cass. Civ. n. 9239/2019, Cass. 701/2014, Cass.
13138/2018).
Nel caso di specie l'Ente ha fornito la prova della regolare notifica degli atti prodromici, idonei ad interrompere il termine prescrizionale del tributo.
In merito all'ultima eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla presunta inesistenza delle notifiche degli atti indicati in quanto le firme ivi apposte sarebbero apocrife, occorre rilevare che la notifica degli atti prodromici
è stata effettuata via posta ai sensi dell'art. 26, comma I, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario
Pertanto, ai sensi dell'art. 26 citato, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 DM 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'Banca_1, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato, costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente, solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014).
Va pertanto rilevato che è la stessa norma che prevede che la notifica deve essere effettuata “mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”, nel qual caso “non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”.
Poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.
La qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità, l'onere di fornire la prova contraria.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28591 del
29/11/2017; Sez. 5, Sentenza n. 27587 del 30/10/2018);.
Pertanto, risulta destituito di fondamento l'assunto del ricorrente, secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento in esame sarebbe nulla sottoscritta da un soggetto diverso dal destinatario, sconosciuto e non appartenente alla sua sfera familiare
Infatti al riguardo, la Cassazione con sentenza n. 14279/2024 sottolinea che, in caso di notifica a mezzo posta, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere all'identificazione del soggetto al quale consegna l'atto;
e invero, con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, “ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla l. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ.” (cfr. anche Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126).
Pertanto il Giudice, aderendo al suddetto orientamento giurisprudenziale, rileva l'avviso di ricevimento si palesa suscettibile di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
b) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (vedi anche Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514).
Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso e, quindi, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che gli atti indicati siano stati regolarmente notificati.
Per quanto sopra esposto, la Corte, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di entrambi gli enti, rispettivamente nella misura di E. 150,00 più oneri accessori se dovuti
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14053/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Società Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Piazza Santa Lucia Indirizzo_1 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002178461116824868 BOLLO AUTO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1701/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli in composizione
Monocratica, ricorso avverso il pignoramento presso terzi n. 20250002178461116824868 del 03/06/2025 notificato il 26/06/2025 effettuato da Municipia S.p.A e riguardante:
· l'ingiunzione di pagamento n. 534105344563 dell'importo di €. 972,85 del 16/03/2021 relativa a tassa auto anno 2015
· l'ingiunzione di pagamento n. 534223943635 dell'importo di €. 49,83 del 16/03/2021 riguardante tassa auto anno 2015
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti prodromici e conseguente prescrizione e decadenza della pretesa tributaria
Si costituisce la Regione Campania, la quale sostiene che il credito sarebbe divenuto definitivo, non avendo il ricorrente impugnato nei termini gli atti presupposti a quello impugnato e produce documentazione dalla quale risulta che il contribuente ha ricevuto la notifica di tali atti presupposti
Con memorie successive la ricorrente, nel ribadire le proprie argomentazioni, rileva anche che, esaminata la dalla documentazione versata da parte resistente, ne disconosce il contenuto in quanto le firme ivi apposte sono apocrife.
Non si costituisce Municipia regolarmente citata in giudizio con PEC del 26 23.07.25
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati provvede come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Osserva preliminarmente questa A.G., prima di esaminare le altre censure contenute nel ricorso introduttivo, che il contribuente ha impugnato e ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato adducendo la mancata notifica degli atti prodromici allo stesso
In tema di prova, nel processo tributario è onere della parte dimostrare quanto sostenuto, in quanto le
Commissione Tributarie sono prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, la sentenza n.5302 del 9/4/01 della Corte di
Cassazione sezione tributaria “… se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”) (conformi: Cassazione Sez. V sent. n.8439 del 4/5/04, n.18710 del 23/9/05, n.8577 del 12/4/06,
n.3106 del 13/2/06, n. 18013 del 9/8/06, n. 1709 del 26/1/07 e n.9572 del 28/4/07).
Ebbene, nel caso di specie la Regione Campania ha prodotto documentazione dalla quale risulta che il contribuente ha regolarmente ricevuto la notifica dei seguenti atti presupposti: - l'avviso di accertamento n. 534105344563 notificato il 20/11/2018 a mani proprie del destinatario;
- l'ingiunzione di pagamento n. 534105344563 notificata il 16/03/2021 a mani di persona addetta alla ricezione (socio Nominativo_1)
La notifica dei suddetti atti prodromici ha interrotto i termini di prescrizione, facendo scattare quella ordinaria.
Si rileva come “in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il fermo che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.
La pretesa tributaria sottesa all'atto impugnato, risulta ormai definitiva a causa della mancata opposizione nei termini di legge degli atti.
Orbene, non avendo controparte impugnato tempestivamente la ingiunzione fiscale correttamente notificata risulta ormai decaduta dalla azione potendo contestare la odierna intimazione solo ed esclusivamente per vizi propri. Sul punto la Suprema Corte è più che pacifica “ove come nel caso di specie, gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo i vizi dell'ultimo atto impugnato “ (Cass. Civ. n. 9239/2019, Cass. 701/2014, Cass.
13138/2018).
Nel caso di specie l'Ente ha fornito la prova della regolare notifica degli atti prodromici, idonei ad interrompere il termine prescrizionale del tributo.
In merito all'ultima eccezione sollevata dal ricorrente relativa alla presunta inesistenza delle notifiche degli atti indicati in quanto le firme ivi apposte sarebbero apocrife, occorre rilevare che la notifica degli atti prodromici
è stata effettuata via posta ai sensi dell'art. 26, comma I, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario
Pertanto, ai sensi dell'art. 26 citato, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 DM 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'Banca_1, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta inintellegibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato, costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente, solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cfr Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014).
Va pertanto rilevato che è la stessa norma che prevede che la notifica deve essere effettuata “mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”, nel qual caso “non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”.
Poiché, in caso di raccomandata, le sole indicazioni che devono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della comunicazione sono quelle prescritte dal regolamento postale, quando l'atto sia consegnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.
La qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario dell'atto, che contesti la validità, l'onere di fornire la prova contraria.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28591 del
29/11/2017; Sez. 5, Sentenza n. 27587 del 30/10/2018);.
Pertanto, risulta destituito di fondamento l'assunto del ricorrente, secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento in esame sarebbe nulla sottoscritta da un soggetto diverso dal destinatario, sconosciuto e non appartenente alla sua sfera familiare
Infatti al riguardo, la Cassazione con sentenza n. 14279/2024 sottolinea che, in caso di notifica a mezzo posta, l'agente postale non ha l'obbligo di procedere all'identificazione del soggetto al quale consegna l'atto;
e invero, con riferimento alla notificazione a mezzo del servizio postale, “ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla l. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ.” (cfr. anche Cass., sez. U., 27 aprile 2010, n. 9962; v. anche Cass. 30 marzo 2016, n. 6126).
Pertanto il Giudice, aderendo al suddetto orientamento giurisprudenziale, rileva l'avviso di ricevimento si palesa suscettibile di provare, fino a querela di falso, la consegna degli atti ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) gli atti risultino consegnati all'indirizzo del destinatario;
b) la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma (ancorché illeggibile) nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata (vedi anche Cass. 16 ottobre 2020, n. 22514).
Al fine di contestare le risultanze dell'avviso di ricevimento, dunque, sarebbe dovuta intervenire pronuncia di falsità a seguito di querela di falso e, quindi, in assenza di dichiarazione di falsità dell'atto, deve ritenersi che gli atti indicati siano stati regolarmente notificati.
Per quanto sopra esposto, la Corte, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di entrambi gli enti, rispettivamente nella misura di E. 150,00 più oneri accessori se dovuti