Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 35
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del divieto di doppia imposizione, del principio di neutralità dell'Iva e indebito oggettivo dell'erario

    Il giudice ha ritenuto fondato il motivo in applicazione del principio di diritto della "ragione più liquida", evidenziando che il presupposto d'imposta è già stato assoggettato a tassazione nei confronti dei fornitori e che la ripresa confligge con il principio di neutralità dell'imposta di matrice comunitaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 35
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine
    Numero : 35
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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