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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZOSO LIANA MARIA TERESA, Presidente
VALLE ALBERTO, Giudice
TI FABIO, Relatore
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030301608/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030301608/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso iscritto al RGR 3/2025 dell'intestata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la Ricorrente
1 ha chiesto l'annullamento, totale o parziale, dell'avviso di accertamento n. TI9030301608/2024, in materia di Ires e Iva per il periodo di imposta 2018.
2. La controversia ha a oggetto un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Udine, contesta l'indebita deduzione di una quota di ammortamento relativa a costi sostenuti nel 2016 e capitalizzati, sull'assunto che suddetti costi non sarebbero documentati perché connessi ad attività diverse dalla ricerca e sviluppo e l'indebita detrazione dell'Iva addebitata nella fattura relativa ai predetti costi.
3. L'Ufficio, con l'avviso di accertamento sopra identificato, ha ritenuto indeducibile ex art. 109 TUIR ai fini
Ires la quota di costo capitalizzata di euro 6.500,00 riferibile alle prestazioni rese da Società_2 SRL, nonché ha disconosciuto la legittimità della detrazione Iva ex art. 19 DPR n. 633/72 di euro 12.254,00 operata in relazione alle fatture emesse da Società_3 SRL e Società_4 SRL, in conseguenza, per entrambi i recuperi, della mancanza allegazione di documentazione attestante l'effettività dell'attività svolta.
4. L'Ufficio, ritualmente costituitosi, ha controdedotto su tutti i motivi di ricorso, instando per la reiezione del ricorso a spese di causa rifuse.
5. Non essendosi concretizzato un esito conciliativo della controversia, il ricorso era trattato alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2025 e, sulle ribadite conclusioni delle parti, trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.
2. Come già accennato, l'Ufficio nell'avviso di accertamento impugnato non ammette in deduzione ai fini IRES la quota di costo capitalizzata di euro 6.500,00 riferibile alle prestazioni rese da Società_2 SRL e non riconosce la detraibilità dell'IVA di euro 12.254,00 assolta sulle fatture emesse da Società_3 SRL e Società_4 SRL. Per meglio precisare l'oggetto della disamina, occorre ancora osservare che la materia del contendere concerne il recupero a tassazione di costi/Iva per servizi, in quanto non rispondenti ai requisiti di certezza giuridica, di obiettiva determinabilità ed inerenza, ex artt. 109 TUIR e 19 DPR n. 633/72.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto con riguardo al motivo rubricato al n.6) del ricorso introduttivo afferente a: “Violazione del divieto di doppia imposizione, del principio di neutralità dell'Iva e indebito oggettivo dell'erario”, che si ritiene decisivo e assorbente di ogni altra questione. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014). Occorre, infatti, ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022;
Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
4. In relazione al motivo sopra indicato, la società ricorrente, dopo avere ricordato che la giurisprudenza di vertice ha più volte ribadito il principio generale del nostro ordinamento relativo al divieto di doppia imposizione, per cui, un determinato cespite reddituale, tassato in capo a un soggetto, non può successivamente essere sottoposto nuovamente a imposizione a carico di un secondo soggetto, ancorché diverso, richiama altresì le disposizioni che hanno positivizzato tale principio (artt. 67, d.p.r. n. 600/1973 e
163 TUIR a cui mente «la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi». In definitiva, ad avviso della contribuente, “il presupposto d'imposta abbia determinato la tassazione a carico di un soggetto, lo stesso presupposto non potrà costituire, contemporaneamente, presupposto d'imposta a carico di altro soggetto.”
5. Si tratta di un rilievo che coglie nel segno poiché, nel caso in esame, il presupposto d'imposta – identificabile nel maggior reddito conseguente alla non deducibilità del costo sostenuto - è già stato assoggettato a tassazione nei confronti dei fornitori della società, i quali hanno sostenuto il carico fiscale delle relative imposte. L'operazione oggetto della ripresa, infatti, rileva al contempo quale fonte di ricavi tassati nei confronti dei prestatori e di costo recuperato a tassazione in quanto indeducibile, in capo al committente. D'altra parte, come rappresenta la ricorrente, il maggior volume d'affari accertabile nei confronti della Ricorrente 1 ha già costituito base imponibile, ai fini Iva, per Società_3 SRL e per Società_4 SRL, talché la ripresa confligge altresì con il principio di neutralità dell'imposta di matrice comunitaria.
6. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato.
7. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono necessariamente la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a rifondere alla ricorrente le spese processuali che liquida in euro 2.500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 2, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
ZOSO LIANA MARIA TERESA, Presidente
VALLE ALBERTO, Giudice
TI FABIO, Relatore
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030301608/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9030301608/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso iscritto al RGR 3/2025 dell'intestata Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la Ricorrente
1 ha chiesto l'annullamento, totale o parziale, dell'avviso di accertamento n. TI9030301608/2024, in materia di Ires e Iva per il periodo di imposta 2018.
2. La controversia ha a oggetto un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione
Provinciale di Udine, contesta l'indebita deduzione di una quota di ammortamento relativa a costi sostenuti nel 2016 e capitalizzati, sull'assunto che suddetti costi non sarebbero documentati perché connessi ad attività diverse dalla ricerca e sviluppo e l'indebita detrazione dell'Iva addebitata nella fattura relativa ai predetti costi.
3. L'Ufficio, con l'avviso di accertamento sopra identificato, ha ritenuto indeducibile ex art. 109 TUIR ai fini
Ires la quota di costo capitalizzata di euro 6.500,00 riferibile alle prestazioni rese da Società_2 SRL, nonché ha disconosciuto la legittimità della detrazione Iva ex art. 19 DPR n. 633/72 di euro 12.254,00 operata in relazione alle fatture emesse da Società_3 SRL e Società_4 SRL, in conseguenza, per entrambi i recuperi, della mancanza allegazione di documentazione attestante l'effettività dell'attività svolta.
4. L'Ufficio, ritualmente costituitosi, ha controdedotto su tutti i motivi di ricorso, instando per la reiezione del ricorso a spese di causa rifuse.
5. Non essendosi concretizzato un esito conciliativo della controversia, il ricorso era trattato alla pubblica udienza dell'8 ottobre 2025 e, sulle ribadite conclusioni delle parti, trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.
2. Come già accennato, l'Ufficio nell'avviso di accertamento impugnato non ammette in deduzione ai fini IRES la quota di costo capitalizzata di euro 6.500,00 riferibile alle prestazioni rese da Società_2 SRL e non riconosce la detraibilità dell'IVA di euro 12.254,00 assolta sulle fatture emesse da Società_3 SRL e Società_4 SRL. Per meglio precisare l'oggetto della disamina, occorre ancora osservare che la materia del contendere concerne il recupero a tassazione di costi/Iva per servizi, in quanto non rispondenti ai requisiti di certezza giuridica, di obiettiva determinabilità ed inerenza, ex artt. 109 TUIR e 19 DPR n. 633/72.
3. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto con riguardo al motivo rubricato al n.6) del ricorso introduttivo afferente a: “Violazione del divieto di doppia imposizione, del principio di neutralità dell'Iva e indebito oggettivo dell'erario”, che si ritiene decisivo e assorbente di ogni altra questione. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del
28/05/2014). Occorre, infatti, ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022;
Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
4. In relazione al motivo sopra indicato, la società ricorrente, dopo avere ricordato che la giurisprudenza di vertice ha più volte ribadito il principio generale del nostro ordinamento relativo al divieto di doppia imposizione, per cui, un determinato cespite reddituale, tassato in capo a un soggetto, non può successivamente essere sottoposto nuovamente a imposizione a carico di un secondo soggetto, ancorché diverso, richiama altresì le disposizioni che hanno positivizzato tale principio (artt. 67, d.p.r. n. 600/1973 e
163 TUIR a cui mente «la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi». In definitiva, ad avviso della contribuente, “il presupposto d'imposta abbia determinato la tassazione a carico di un soggetto, lo stesso presupposto non potrà costituire, contemporaneamente, presupposto d'imposta a carico di altro soggetto.”
5. Si tratta di un rilievo che coglie nel segno poiché, nel caso in esame, il presupposto d'imposta – identificabile nel maggior reddito conseguente alla non deducibilità del costo sostenuto - è già stato assoggettato a tassazione nei confronti dei fornitori della società, i quali hanno sostenuto il carico fiscale delle relative imposte. L'operazione oggetto della ripresa, infatti, rileva al contempo quale fonte di ricavi tassati nei confronti dei prestatori e di costo recuperato a tassazione in quanto indeducibile, in capo al committente. D'altra parte, come rappresenta la ricorrente, il maggior volume d'affari accertabile nei confronti della Ricorrente 1 ha già costituito base imponibile, ai fini Iva, per Società_3 SRL e per Società_4 SRL, talché la ripresa confligge altresì con il principio di neutralità dell'imposta di matrice comunitaria.
6. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato.
7. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono necessariamente la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a rifondere alla ricorrente le spese processuali che liquida in euro 2.500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori di legge.