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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AQUINO VINCENZO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 967/2025 depositato il 22/09/2025, relativo alla sentenza n.
237/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Itri - Piazza Umberto I, 1 04020 Itri LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1176/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Sig.ra Ricorrente_1 con ricorso ex art. 69, comma 5 e art. 70 D.Lgs. n. 546/1992 ha chiesto, nei confronti del COMUNE DI ITRI, l'ottemperanza della sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
PRIMO GRADO DEL LAZIO, Sezione 3, n. 237/2023, passata in giudicato, depositata il 5.4.2023 e notificata ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 546/1992 in data 17.4.2025, sul capo di condanna al pagamento delle spese legali in suo favore, per un importo di € 300,00 per compensi, oltre RSG, IVA e CPA, con l'ulteriore condanna della suddetta Amministrazione alle spese del giudizio.
2. IL COMUNE DI ITRI, ha depositato nota prot. 20440 del 21/11/2025 con la quale ha comunicato alla ricorrente: “In riscontro alla Vs nota Prot. n. 41490 del 22.09.2025, acquisita al protocollo comunale con progressivo n. 16551 del 23.09.2025, e alla Vs successiva nota Prot. n. 50057 del 12.11.2025, si allega la documentazione attestante il pagamento da parte del Comune di Itri. Si fa presente che i ritardi sono imputabili al fatto che non erano state comunicate all'Ente le credenziali per poter procedere al pagamento delle spese liquidate con sentenza, più volte sollecitate come si evince dalla documentazione agli atti dell'ufficio”.
3. Il suddetto ricorso è venuto in decisione in data 12/11/2025 con la presenza soltanto del difensore del ricorrente che nulla oppone alla richiesta di compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Corti tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato e, pertanto, non consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.
2. Tanto posto per quanto concerne, invece, l'adozione dei provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza, in luogo della Società che li ha omessi, deve essere dichiarata la cassazione della materia del contendere, avendo il COMUNE adempiuto all'obbligo impostole. Quanto alle spese, restano compensate stnta l'espressa accettazione del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Cosi deciso in Latina il 16/12/2025
IL Giudice
EN UI
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AQUINO VINCENZO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 967/2025 depositato il 22/09/2025, relativo alla sentenza n.
237/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Itri - Piazza Umberto I, 1 04020 Itri LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1176/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Sig.ra Ricorrente_1 con ricorso ex art. 69, comma 5 e art. 70 D.Lgs. n. 546/1992 ha chiesto, nei confronti del COMUNE DI ITRI, l'ottemperanza della sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI
PRIMO GRADO DEL LAZIO, Sezione 3, n. 237/2023, passata in giudicato, depositata il 5.4.2023 e notificata ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 546/1992 in data 17.4.2025, sul capo di condanna al pagamento delle spese legali in suo favore, per un importo di € 300,00 per compensi, oltre RSG, IVA e CPA, con l'ulteriore condanna della suddetta Amministrazione alle spese del giudizio.
2. IL COMUNE DI ITRI, ha depositato nota prot. 20440 del 21/11/2025 con la quale ha comunicato alla ricorrente: “In riscontro alla Vs nota Prot. n. 41490 del 22.09.2025, acquisita al protocollo comunale con progressivo n. 16551 del 23.09.2025, e alla Vs successiva nota Prot. n. 50057 del 12.11.2025, si allega la documentazione attestante il pagamento da parte del Comune di Itri. Si fa presente che i ritardi sono imputabili al fatto che non erano state comunicate all'Ente le credenziali per poter procedere al pagamento delle spese liquidate con sentenza, più volte sollecitate come si evince dalla documentazione agli atti dell'ufficio”.
3. Il suddetto ricorso è venuto in decisione in data 12/11/2025 con la presenza soltanto del difensore del ricorrente che nulla oppone alla richiesta di compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Corti tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato e, pertanto, non consente al giudice altro accertamento che quello dell'effettiva portata precettiva della sentenza di cui si chiede l'esecuzione.
2. Tanto posto per quanto concerne, invece, l'adozione dei provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza, in luogo della Società che li ha omessi, deve essere dichiarata la cassazione della materia del contendere, avendo il COMUNE adempiuto all'obbligo impostole. Quanto alle spese, restano compensate stnta l'espressa accettazione del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.
Cosi deciso in Latina il 16/12/2025
IL Giudice
EN UI