Articolo 34 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 33Articolo 35
Versione
13 luglio 1913
Art. 34.

I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi o nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di enti morali; le azioni od obbligazioni di Societa', comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, o in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in borsa o anche fuori di borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa, o anche fuori, purche' in questo caso vi sia l'intervento di uno o piu' mediatori inscritti.

Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913
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