Art. 2.
Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto di compravendita, nel quale con apposita clausola verra' prevista la rateizzazione del pagamento del corrispettivo di lire 200 milioni in venti annualita' con interessi a scalare.
Il Ministro per le finanze provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto di compravendita, nel quale con apposita clausola verra' prevista la rateizzazione del pagamento del corrispettivo di lire 200 milioni in venti annualita' con interessi a scalare.