Articolo 2 della Legge 5 giugno 1985, n. 283
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 luglio 1985
Art. 2.
Lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonche' tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici, devono prevedere, nei capitolati di appalto per le forniture di prodotti cartari, l'acquisto e l'utilizzazione di prodotti fabbricati anche con l'impiego, alternativamente o cumulativamente, delle paste o fibre indicate al secondo comma dell'articolo precedente.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle forniture occorrenti agli uffici della pubblica amministrazione eseguite dal Provveditorato generale dello Stato tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Salvo esigenze particolari, i capitolati devono inoltre prevedere grammature inferiori di almeno il 3 per cento di quelle attualmente adottate, nel caso di peso per metro quadrato superiore a grammi 61 e inferiore a grammi 85, e del 5 per cento per pesi superiori.
Entrata in vigore il 6 luglio 1985