TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/09/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al N. 3021/2025 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Giglio e Parte_1
Girolamo Ceci;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Gaetano Amato;
RESISTENTE
****
Con ricorso depositato il 14.5.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso avverso il provvedimento con cui l di Sapri, in data 29.8.2022, le CP_1
aveva comunicato il rigetto della domanda del 29.4.2022 proposta, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge n. 335/1995, ai fini della erogazione dell'assegno sociale, per asserita assenza dei requisiti di residenza e dimora nel territorio dello Stato. Ha quindi chiesto all'intestato Tribunale di dichiarare il suo diritto alla fruizione dell'assegno sociale da maggio 2022 e la conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi nella misura CP_1
di euro 12.056,67 oltre accessori e spese di lite, da distrarsi.
{PAGE \* MERGEFORMAT} Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che, CP_1
preliminarmente, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza del ricorso, per non essere stata fornita né la prova del requisito reddituale né della continuativa ed abituale residenza sul territorio dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente, con note scritte del 4.9.2025, disposte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025 ha chiesto termine per riassumere il giudizio de quo dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania.
In data odierna, rilevata la questione pregiudiziale di incompetenza territoriale, la causa è stata decisa con la presente ordinanza.
In via pregiudiziale di rito, va dichiarata la incompetenza per territorio del giudice adito per essere territorialmente competente il Tribunale di Vallo della
Lucania.
Invero nella fattispecie, in cui si controverte di prestazioni assistenziali
(assegno sociale), trova applicazione il primo comma dell'art. 444 c.p.c. per il quale è competente il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore.
Orbene, poiché dal ricorso e dalla documentazione versata in atti (CIE, procura ad litem, certificato storico di residenza) risulta che la parte ricorrente, alla data di deposito del ricorso, risiedeva a Camerota, ne deriva che il
Tribunale competente a decidere la presente controversia è quello di Vallo
Della Lucania in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione rientra il già menzionato Comune.
Alla luce delle esposte considerazioni, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Vallo
Della Lucania in funzione di giudice del lavoro.
In considerazione della definizione in rito della controversia e del comportamento processuale della ricorrente che nulla ha opposto avverso l'eccezione di incompetenza territoriale, ex adverso sollevata, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
{PAGE \* MERGEFORMAT}
P.Q.M.
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, per essere territorialmente competente il Tribunale di Vallo Della Lucania, in funzione di giudice del lavoro, cui rimette le parti, fissando termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, 12.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio
{PAGE \* MERGEFORMAT}