Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00425/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2025, proposto da
Fallimento Edria S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Arianna Pedullà, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato SC Izzo, in Catanzaro, al corso Giuseppe Mazzini, n. 74;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 11 giugno 2024, n. 426.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. SC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del’11 giugno 2024, n. 426, il Tribunale di Catanzaro ha intimato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il pagamento, in favore del Fallimento Edria S.p.a., della complessiva somma di € 100.214,36, oltre a interessi come da domanda e alle spese della procedura, liquidate in € 3.028,00, di cui € 2.242,00 per compensi ed € 786 per spese vive, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, e il titolo è stato notificato in data 8 novembre 2024;
- con ricorso notificato in data 8 maggio 2025, depositato nella Segreteria in data 16 maggio 2025, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di liquidazione di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e di pagamento delle spese di registrazione;
- l’azienda intimata non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- gli interessi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione, e dunque per come richiesto in decreto;
- per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’iniquità, essendo comunque in decorrenza interessi moratori ex artt. 3 e 5 del d.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231;
- l’amministrazione è tenuta al pagamento delle spese affrontate da parte ricorrente successivamente all’emissione del decreto indicato in epigrafe, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, ma allo stato parte ricorrente non ne ha documentate;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’azienda intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del suo Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore del costituito procuratore, debbano essere poste, come già anticipato, a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme eventualmente già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del suo Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a) , scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
SC RO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RO | IV AL |
IL SEGRETARIO