Art. 3.
Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con Ministro per il tesoro, sulla misura dei compensi di cui all'art. 2 possono essere stabiliti aumenti o diminuzioni percentuali nei limiti massimi della media delle variazioni degli stipendi degli ufficiali di pari grado in servizi permanente.
Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con Ministro per il tesoro, sulla misura dei compensi di cui all'art. 2 possono essere stabiliti aumenti o diminuzioni percentuali nei limiti massimi della media delle variazioni degli stipendi degli ufficiali di pari grado in servizi permanente.