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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/10/2025, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE CON SENTENZA CONTESTUALE Il giorno 22/10/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa DI EN, chiamato il procedimento iscritto al n. 5485/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1 alle ore 10.30 è presente l'avv. DI GARBO ALESSANDRA in sostituzione dell'avv.
HI US per parte ricorrente che insiste nelle difese e domande di cui al ricorso contestando le difese avversarie e opponendosi sin d'ora alla richiesta di riunione non sussistendone i presupposti;
chiede che la causa venga decisa.
E' pure presente l'avv. MARIAGRAZIA MUSSO in sostituzione dell'avv. ROMANO
AU per che si riporta alle difese di cui alla memoria di costituzione CP_1 chiedendo la revoca della concessa sospensione e insiste nella chiesta riunione del presente procedimento con quello recante n. rgl. 8236/2024; chiede un rinvio per la decisione con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive;
in subordine conclude con in atti.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 10.45
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Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenendo non sussistenti i presupposti per la chiesta riunione ritenuta la causa matura per la decisione,
P.Q.M.
pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa DI EN, nella causa iscritta al n° 5485/2025 R.G.L. promossa
DA
- CF - rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
HI US ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Milano, Galleria San Babila n.4/a, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO
AU ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 20, giusta procura in atti
- resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PREAVVISO DI FERMO
AMMINISTRATIVO
All'udienza del 22 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
❖ Dichiara illegittimo, e per l'effetto lo annulla, il preavviso di fermo amministrativo n.
29680202500010584000 nella parte relativa ai ruoli di natura previdenziale già sospesi di cui alle cartelle esattoriali nn. 29620220009794729000 e n.
2 29620220067305929000 e agli avvisi di addebito nn. 59620220000726311000,
59620220001357491000 e 59620220005913077000.
❖ Condanna a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida CP_1
complessivamente in euro 1.000,00 disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.4.2025 , proponeva opposizione avverso Parte_1 preavviso di fermo amministrativo n. 29680202500010584000, notificato il 4.2.2025, limitatamente alle cartelle esattoriali nn. 29620220009794729000 e
29620220067305929000 e agli avvisi di addebito nn. 59620220000726311000,
59620220001357491000 e 59620220005913077000 per l'importo di € 16.404,71.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità di tale preavviso essendo stato notificato nonostante i decreti emessi da questo tribunale il 16 giugno 2024 - nei giudizi recanti n.
RGL 8236/2024 e 8264/2024 (di opposizione ad intimazione di pagamento n.
29620249023456280) e notificati all'ente riscossore - di sospensione dell'efficacia delle cartelle esattoriali nn. 29620220009794729000 e n. 29620220067305929000 e degli avvisi di addebito nn. 59620220000726311000, 59620220001357491000, atti prodromici del preavviso opposto.
Eccepiva altresì:
1. il difetto di motivazione dell'atto impugnato ex art. 3 l. 241/90 e art. 7 L. 212/00;
2. l'errata indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando variamente la Controparte_3 fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto evidenziando, oltretutto che “[..] l'odierno ricorrente avrebbe certamente potuto far valere le proprie ragioni attivando lo strumento dell'autotutela.”.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, viene decisa all'odierna udienza coma da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Sinteticamente esposte le domande, eccezioni e difese delle parti, ritiene questo giudice di esaminare in primis l'eccezione sollevata da parte ricorrente di nullità del preavviso di fermo opposto per essere stato emesso su titoli inefficaci e/o inesistenti in
3 ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. (in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio), con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ Sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite,
Sent del 18-12-2008, n. 29523).
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, com'è ben noto il fermo amministrativo è previsto dall'art. 86 comma 1 del
D.P.R. n. 602/1973
L'art 50 del summenzionato decreto - rubricato “Termine per l'inizio dell'esecuzione” al comma 1 prevede che :«Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento».
Pertanto, solamente decorso inutilmente il termine di cui alla citata disposizione il concessionario poteva disporre il fermo dei beni mobili del debitore e darne il preavviso.
Invero, in ossequio al principio “nulla executio sine titulo”, l'ente riscossore, prima di procedere a notificare il preavviso di fermo, ha l'obbligo di verificare che detta comunicazione non sia sine titulo, e cioè che l'atto prodromico dell'ente creditore (cartella esattoriale/avviso di addebito) sia valido, esecutivo, ed efficace nel momento in cui l'esecuzione è minacciata, come nel caso in scrutinio, o intrapresa.
Sul punto sono da condividere le doglianze del NOTO in quanto la sospensione con decreto dell'efficacia esecutiva dei titoli (costituiti dai ruoli inseriti negli atti prodromici de quibus) interrompe immediatamente qualsiasi procedura di esecuzione in corso essendone venuta meno l'attualità con la conseguenza che il preavviso di fermo amministrativo, quale atto preliminare all'inizio dell'esecuzione forzata, risulta priva dei presupposti di legge, ossia di un titolo valido ed efficace.
Infatti, nella fattispecie in esame, i decreti di sospensione dell'efficacia esecutiva dei ruoli opposti unitamente all'intimazione di pagamento n. 29620249023456280 sono stati entrambi emessi in data 16.6.2024 unitamente al decreto di fissazione udienza e notificati ad
(contrariamente a quanto sostenuto dall'ente riscossore regolarmente costituito nel CP_1
giudizio n.8236/2024 - cui è stato riunito anche il procedimento n. rgl 8264/2024 - che ha
4 allegato il verbale di causa dell'11.4.2025 così dimostrando di aver ricevuto il decreto di fissazione udienza con relativo provvedimento di sospensione).
Conseguentemente il preavviso di fermo opposto elaborato il 17.1.2025 è ab origine illegittimo proprio perché emesso successivamente alla notifica dei decreti di sospensione e, quindi, privo della sottostante esistenza e attualità di un titolo esecutivo.
Né rileva la circostanza dedotta da della mancata attivazione da parte del NOTO CP_1 della procedura in autotutela prevista dalla L. n. 228 del 24/12/2012 stante la sua facoltatività.
Assorbita ogni altra questione nel merito, il ricorso va accolto
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (ai minimi tariffari e in relazione all'attività effettivamente svolta, con applicazione della dimidiazione prevista dal D.M. 55/2014 in ragione del modesto grado di complessità della controversia), disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, udienza del 22 ottobre 2025
IL GIUDICE
DI EN
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