Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1008
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Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011

    Il ricorso è inammissibile perché il motivo non è consentito. Il ricorrente non ha censurato la violazione di legge ma si è limitato a contestare la valutazione dei fatti, proponendo una lettura alternativa non consentita. La Corte di appello ha motivato logicamente le ragioni per cui ha ritenuto assente il requisito della buona condotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1008
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1008
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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