CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RZ MI RT CC - 30/12/2025 R.G.N. 33313/2025 RA BR SENTENZA Sul ricorso proposto da: SI BE DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/04/2025 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RZ MI RT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale IZ VA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiaro inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ALESSANDRO ORLANDO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bari, con provvedimento del 17/04/2025 -pronunciando sulla opposizione proposta da FA IT LD avverso il decreto di diniego della riabilitazione sulla misura di prevenzione sub decreto n. 393/1999, cessata il 03/07/2004, non decidendo definitivamente sulla opposizione al decreto n. 69/2024 di rigetto della riabilitazione del FA ex art. 70 del d.lgs. n. 150 del 2011 - ha respinto l’opposizione al decreto n. 69/2024 dallo stesso proposta.
2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione FA IT LD, per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e/o manifestamente illogica in relazione all’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, con particolare riferimento alla asserita insussistenza del c.d. buona condotta e del reinserimento sociale.Il ricorrente - dopo aver richiamato le caratteristiche della misura di prevenzione della quale era stato destinatario (durata e cessazione della stessa), oltre alla buona condotta tenuta e l’espletamento di attività lavorativa in assenza di qualsiasi contatto con ambienti criminali - ha richiamato la informativa di Polizia del 15/12/2023 (che evidenziava rapporti con soggetti pregiudicati o con precedenti di Polizia con riferimento alla DG Service S.r.l.s.) contestandola e sostenendo di avere tenuto una corretta condotta, anche attesa la assenza di condanne per un periodo di oltre 22 anni a seguito della originaria applicazione della Penale Sent. Sez. 2 Num. 1008 Anno 2026 Presidente: AR GI Relatore: MI RT RZ Data Udienza: 30/12/2025 misura di prevenzione. È stata, inoltre, criticata l’interpretazione normativa seguita dal Prefetto di Chieti, atteso che aveva cessato di ricoprire il ruolo di amministratore della DG Service S.r.l.s. in data 06/06/2023 e che gli unici rapporti erano stati intrattenuti con i suoi figli ET, sostanzialmente incensurato, e CA, autorizzato a svolgere attività lavorativa dal Tribunale di sorveglianza, mentre gli altri soggetti richiamati nella informativa (TI US e SC EO) erano incensurati. Le circostanze richiamate, come ostative dalla Corte di appello (insolvenza fraudolenta, rapina ed estorsione, caratteristiche di vita dei figli con particolare riferimento alla circolazione con vettura sottoposta a fermo amministrativo con assicurazione riferibile proprio al ricorrente) erano risalenti ad oltre un triennio prima l’istanza di riabilitazione. Si doveva quindi ritenere mancante il presupposto ostativo richiamato.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito per le ragioni che seguono.
2.Questa Corte ha di recente ribadito, con affermazioni che pienamente si condividono, quanto all’istituto della riabilitazione evocata in ricorso che : “ l'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, ai fini della concessione della riabilitazione, richiede la sussistenza di due requisiti, il primo di carattere temporale (il decorso di tre anni nei casi di pericolosità c.d. generica ovvero di cinque anni nel caso di pericolosità c.d. qualificata dalla cessazione della misura di prevenzione) e il secondo, di natura sostanziale, secondo cui il sottoposto deve aver dato prova costante ed effettiva di buona condotta durante l'intero periodo sopra indicato. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implichi una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato a un corretto modello di vita (Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, D'Angelantonio, Rv. 274914-01; Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572-01). Si è, in particolare, precisato che la "buona condotta" vada posta in relazione diretta con le caratteristiche assunte in concreto dalla pericolosità sociale che aveva giustificato l'applicazione della misura di prevenzione, nel senso che la prima sottende l'eliminazione effettiva di quei fattori da cui aveva origine la pericolosità del soggetto. Ciò che riverbera sulla prova che l'istante deve fornire, assumendo contenuti e gradazioni differenti in rapporto alla natura della precedente pericolosità, dovendosi distinguere la pericolosità cd. generica da quella cd. qualificata e, all'interno di quest'ultima, il diverso livello in cui il soggetto si collocava nella struttura organizzativa criminale. In questa cornice ermeneutica, la stessa giurisprudenza di legittimità ha già precisato il principio secondo il quale «In tema di misure di prevenzione, ai fini della concessione della riabilitazione speciale ex art. 70, d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, il periodo di tempo trascorso in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa non rileva ai fini del cosiddetto periodo legale di prova, in quanto il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia 2 restituito alla piena libertà» (Sez. 2, n. 6744 del 08/01/2020, Tripodi, Rv. 278431-01). La condivisa ratio di tale assunto – conseguente alla richiamata nozione di "buona condotta" – è nella constatazione che il semplice trascorrere del tempo non comporta, di per sé, la concessione del beneficio e che il ravvedimento necessario per la riabilitazione presuppone, oltre alla doverosa astensione da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, la positiva prova di costante comportamento corretto che, intanto può valutarsi, giacché egli sia al di fuori del condizionamento conseguente al regime di detenzione, anche ove in espiazione di misura alternativa e, dunque, una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà.” (Sez.1, n. 10013 del 10/12/2024, Onnis, Rv. 287686-01).
3.Ciò posto, occorre osservare come il ricorrente nel suo articolato motivo non abbia censurato effettivamente la asserita ricorrenza di violazione di legge (in presenza di una motivazione ritenuta manifestamente illogica), ma si sia limitato a contestare la valutazione di una serie di elementi di fatto, proponendone una non consentita lettura alternativa ritenuta più convincente, in presenza di una motivazione logica, argomentata e rispettosa dei presupposti normativi di riferimento, che non si presta a censure in questa sede. La Corte di appello ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto assente il requisito della buona condotta, valorizzando in modo articolato e logico una serie di elementi ritenuti ostativi alla riabilitazione.
4.Alla stregua di tali elementi, è corretta la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, anche a seguito di una integrazione documentale (certificato dei carichi pendenti del Tribunale di Vasto, acquisizione del provvedimento con il quale il FA era stato sottoposto alla detenzione domiciliare dal 26/06/2019 al 27/01/2020) sicché, nonostante la cessazione della misura di prevenzione nell’anno 2001, ha ritenuto assente il requisito della buona condotta, in considerazione di specifici elementi con i quali il ricorrente non si confronta effettivamente, semplicemente limitandosi a ritenere gli stessi non risolutivi (n.1,2,3, pag. 2 del provvedimento impugnato, con particolare richiamo a denunzie a carico dello stesso, aggressione violenta, con lesioni e prognosi di giorni 30, messa disposizione del figlio di vettura con polizza assicurativa a suo nome e sottoposta a fermo amministrativo, ruolo svolto nella DG Service s.r.l.s. e successive dimissioni al fine di allontanare i motivi di sospetto nei suoi confronti, la condanna per rapina ed estorsione continuata).
5.La Corte di appello ha correttamente provveduto, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, atteso che per accedere alla riabilitazione è necessario e sufficiente un comportamento che denoti l'adozione di un sistema di vita improntata al rispetto della legge e delle regole comuni di convivenza, non contraddetta da comportamenti contrastanti, come invece evidenziato in modo specifico ed argomentato nel caso in esame. Non è stato ritenuto integrato il requisito e presupposto di cui all’art. 70, ovvero quello della “prova costante ed effettiva di buona condotta”, che può essere ritenuta effettivamente ricorrente solo in presenza di un’allegazione di fatti positivi e non semplicemente dell’assenza di condotte illecite o antisociali, come correttamente osservato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni (Sez. 1, n. 8030 del 23/1/, D’Angelantonio, Rv. 274914–01; Sez. 6, n. 5164 del 16/1/2014, Marigliano Rv. 258572–01). In conclusione, si deve ribadire che il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà (Sez. 2, n. 6744 del 08/01/2020, Tripodi, 3 Rv. 278431-01).
6.Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RZ MI RT GI AR 4
udita la relazione svolta dal Consigliere RZ MI RT;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale IZ VA, che ha chiesto che il ricorso venga dichiaro inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ALESSANDRO ORLANDO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Bari, con provvedimento del 17/04/2025 -pronunciando sulla opposizione proposta da FA IT LD avverso il decreto di diniego della riabilitazione sulla misura di prevenzione sub decreto n. 393/1999, cessata il 03/07/2004, non decidendo definitivamente sulla opposizione al decreto n. 69/2024 di rigetto della riabilitazione del FA ex art. 70 del d.lgs. n. 150 del 2011 - ha respinto l’opposizione al decreto n. 69/2024 dallo stesso proposta.
2.Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione FA IT LD, per mezzo del proprio difensore, proponendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e/o manifestamente illogica in relazione all’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, con particolare riferimento alla asserita insussistenza del c.d. buona condotta e del reinserimento sociale.Il ricorrente - dopo aver richiamato le caratteristiche della misura di prevenzione della quale era stato destinatario (durata e cessazione della stessa), oltre alla buona condotta tenuta e l’espletamento di attività lavorativa in assenza di qualsiasi contatto con ambienti criminali - ha richiamato la informativa di Polizia del 15/12/2023 (che evidenziava rapporti con soggetti pregiudicati o con precedenti di Polizia con riferimento alla DG Service S.r.l.s.) contestandola e sostenendo di avere tenuto una corretta condotta, anche attesa la assenza di condanne per un periodo di oltre 22 anni a seguito della originaria applicazione della Penale Sent. Sez. 2 Num. 1008 Anno 2026 Presidente: AR GI Relatore: MI RT RZ Data Udienza: 30/12/2025 misura di prevenzione. È stata, inoltre, criticata l’interpretazione normativa seguita dal Prefetto di Chieti, atteso che aveva cessato di ricoprire il ruolo di amministratore della DG Service S.r.l.s. in data 06/06/2023 e che gli unici rapporti erano stati intrattenuti con i suoi figli ET, sostanzialmente incensurato, e CA, autorizzato a svolgere attività lavorativa dal Tribunale di sorveglianza, mentre gli altri soggetti richiamati nella informativa (TI US e SC EO) erano incensurati. Le circostanze richiamate, come ostative dalla Corte di appello (insolvenza fraudolenta, rapina ed estorsione, caratteristiche di vita dei figli con particolare riferimento alla circolazione con vettura sottoposta a fermo amministrativo con assicurazione riferibile proprio al ricorrente) erano risalenti ad oltre un triennio prima l’istanza di riabilitazione. Si doveva quindi ritenere mancante il presupposto ostativo richiamato.
3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito per le ragioni che seguono.
2.Questa Corte ha di recente ribadito, con affermazioni che pienamente si condividono, quanto all’istituto della riabilitazione evocata in ricorso che : “ l'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011, ai fini della concessione della riabilitazione, richiede la sussistenza di due requisiti, il primo di carattere temporale (il decorso di tre anni nei casi di pericolosità c.d. generica ovvero di cinque anni nel caso di pericolosità c.d. qualificata dalla cessazione della misura di prevenzione) e il secondo, di natura sostanziale, secondo cui il sottoposto deve aver dato prova costante ed effettiva di buona condotta durante l'intero periodo sopra indicato. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la prova costante ed effettiva di buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, implichi una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato a un corretto modello di vita (Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, D'Angelantonio, Rv. 274914-01; Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, Marigliano, Rv. 258572-01). Si è, in particolare, precisato che la "buona condotta" vada posta in relazione diretta con le caratteristiche assunte in concreto dalla pericolosità sociale che aveva giustificato l'applicazione della misura di prevenzione, nel senso che la prima sottende l'eliminazione effettiva di quei fattori da cui aveva origine la pericolosità del soggetto. Ciò che riverbera sulla prova che l'istante deve fornire, assumendo contenuti e gradazioni differenti in rapporto alla natura della precedente pericolosità, dovendosi distinguere la pericolosità cd. generica da quella cd. qualificata e, all'interno di quest'ultima, il diverso livello in cui il soggetto si collocava nella struttura organizzativa criminale. In questa cornice ermeneutica, la stessa giurisprudenza di legittimità ha già precisato il principio secondo il quale «In tema di misure di prevenzione, ai fini della concessione della riabilitazione speciale ex art. 70, d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159, il periodo di tempo trascorso in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa non rileva ai fini del cosiddetto periodo legale di prova, in quanto il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia 2 restituito alla piena libertà» (Sez. 2, n. 6744 del 08/01/2020, Tripodi, Rv. 278431-01). La condivisa ratio di tale assunto – conseguente alla richiamata nozione di "buona condotta" – è nella constatazione che il semplice trascorrere del tempo non comporta, di per sé, la concessione del beneficio e che il ravvedimento necessario per la riabilitazione presuppone, oltre alla doverosa astensione da comportamenti moralmente riprovevoli e da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, la positiva prova di costante comportamento corretto che, intanto può valutarsi, giacché egli sia al di fuori del condizionamento conseguente al regime di detenzione, anche ove in espiazione di misura alternativa e, dunque, una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà.” (Sez.1, n. 10013 del 10/12/2024, Onnis, Rv. 287686-01).
3.Ciò posto, occorre osservare come il ricorrente nel suo articolato motivo non abbia censurato effettivamente la asserita ricorrenza di violazione di legge (in presenza di una motivazione ritenuta manifestamente illogica), ma si sia limitato a contestare la valutazione di una serie di elementi di fatto, proponendone una non consentita lettura alternativa ritenuta più convincente, in presenza di una motivazione logica, argomentata e rispettosa dei presupposti normativi di riferimento, che non si presta a censure in questa sede. La Corte di appello ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto assente il requisito della buona condotta, valorizzando in modo articolato e logico una serie di elementi ritenuti ostativi alla riabilitazione.
4.Alla stregua di tali elementi, è corretta la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, anche a seguito di una integrazione documentale (certificato dei carichi pendenti del Tribunale di Vasto, acquisizione del provvedimento con il quale il FA era stato sottoposto alla detenzione domiciliare dal 26/06/2019 al 27/01/2020) sicché, nonostante la cessazione della misura di prevenzione nell’anno 2001, ha ritenuto assente il requisito della buona condotta, in considerazione di specifici elementi con i quali il ricorrente non si confronta effettivamente, semplicemente limitandosi a ritenere gli stessi non risolutivi (n.1,2,3, pag. 2 del provvedimento impugnato, con particolare richiamo a denunzie a carico dello stesso, aggressione violenta, con lesioni e prognosi di giorni 30, messa disposizione del figlio di vettura con polizza assicurativa a suo nome e sottoposta a fermo amministrativo, ruolo svolto nella DG Service s.r.l.s. e successive dimissioni al fine di allontanare i motivi di sospetto nei suoi confronti, la condanna per rapina ed estorsione continuata).
5.La Corte di appello ha correttamente provveduto, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, atteso che per accedere alla riabilitazione è necessario e sufficiente un comportamento che denoti l'adozione di un sistema di vita improntata al rispetto della legge e delle regole comuni di convivenza, non contraddetta da comportamenti contrastanti, come invece evidenziato in modo specifico ed argomentato nel caso in esame. Non è stato ritenuto integrato il requisito e presupposto di cui all’art. 70, ovvero quello della “prova costante ed effettiva di buona condotta”, che può essere ritenuta effettivamente ricorrente solo in presenza di un’allegazione di fatti positivi e non semplicemente dell’assenza di condotte illecite o antisociali, come correttamente osservato dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni (Sez. 1, n. 8030 del 23/1/, D’Angelantonio, Rv. 274914–01; Sez. 6, n. 5164 del 16/1/2014, Marigliano Rv. 258572–01). In conclusione, si deve ribadire che il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà (Sez. 2, n. 6744 del 08/01/2020, Tripodi, 3 Rv. 278431-01).
6.Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RZ MI RT GI AR 4